Articolo 99 - Piano di tutela delle
acque
1.
La Provincia di Pistoia, nell'ambito delle funzioni di
Ente con competenze amministrative e tecniche nel campo della risorsa idrica
sotterranea delegate dagli ex Uffici Regionali del G.C., provvede con il
proprio settore di gestione della risorsa idrica a costruire ed aggiornare
l'archivio dei pozzi ed un bilancio idrogeologico, sulla base del quale
modulare la propria attività autorizzativa per i pozzi.
2.
La Provincia acquisisce anche le informazioni disponibili
presso i Comuni, gli Enti concessionari del servizio idrico pubblico, gli ATO e
quanti altri possano partecipare alla redazione o all'aggiornamento del
bilancio idrogeologico ed all'archivio del pozzi.
3.
I Comuni concorrono con la Provincia ad attuare le misure
necessarie a garantire il mantenimento dei valori di Deflusso Minimo Vitale nei
tratti designati e ad evitare situazioni in deficit di bilancio. I Comuni
collaborano con la Provincia al censimento ed alla caratterizzazione delle
derivazioni in atto dei corpi idrici superficiali a portata critica.
4.
I Comuni, nell'ambito delle attività valutative dei propri
Piani Strutturali, dovranno considerare
la consistenza degli emungimenti e delle derivazioni esistenti come
l'entità degli abbassamenti indotti della falda ed i tratti di corsi d’acqua
con portata critica, in relazione al contesto ideologico ed idrogeologico e la
possibilità di soddisfare ulteriori fabbisogni.
5.
A tal fine i Comuni dovranno costantemente monitorare il
bilancio idrico, nelle unità territoriali interessate dalle valutazioni,
tramite gli indicatori più opportuni di pressione (prelievi e fabbisogni) e
stato (idrometrici, piezometrici e di qualità ambientale).
6.
Gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo
del territorio comunale in presenza di situazioni caratterizzate dalla presenza
di corpi idrici sotterranei soggetti a rilevanti abbassamenti per l‘attività di
emungimento, incentiveranno, provvedendo anche al loro monitoraggio, possibili
azioni di risposta quali:
a)
la riduzione dei prelievi;
b)
l’utilizzo delle acque reflue;
c)
l’approvvigionamento delle
acque di superficie;
d)
l’ottimizzazione e
riconversione delle attività meno idroesigenti.
7.
Ove gli strumenti di pianificazione comunale individuino
delle aree caratterizzate da deficit della capacità di ricarica non dovranno
essere previsti nuovi insediamenti con approvvigionamento da acque sotterranee.
Negli altri casi, i nuovi insediamenti potranno essere previsti previa la
valutazione della sostenibilità idrogeologica del fabbisogno stimato.
8.
Indirizzi e prescrizioni per la tutela delle acque
destinate a consumo umano o sulle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso
idropotabile:
a)
Per acque destinate al consumo
umano si intendono tutte le acque, escluse le acque minerali e termali,
qualunque ne sia l'origine, allo stato in cui si trovano o dopo trattamento,
che siano:
-
fornite al diretto consumo
umano;
-
utilizzate da imprese, mediante
incorporazione o contatto, nella produzione, nel trattamento, nella
conservazione, nell'immissione sul mercato di prodotti e sostanze alimentari
destinate al consumo umano.
b)
La delimitazione delle aree di
salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile in attuazione dell’art. 21
del D. Lgs. 152/99 concorre al mantenimento o al miglioramento della qualità
delle acque destinate all’uso umano.
c)
Al fine di assicurare,
mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare
al consumo umano, i Comuni sono tenuti a recepire, nei rispettivi piani
strutturali, e negli atti di governo del territorio, a salvaguardia delle
sorgenti, dei pozzi a uso idropotabile e dei punti di presa delle acque, le
perimetrazioni delle aree di salvaguardia definite dalla regione, su proposta
dell’autorità d’ambito territoriale ottimale, ovvero, in assenza di tale
definizione, secondo le estensioni minime stabilite dalle relative disposizioni
di legge, e a disciplinare tali aree di salvaguardia in conformità alle
medesime disposizioni di legge, e alle eventuali disposizioni regionali.