LEGGE 27 luglio 2000, n.212
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
- La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
-
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Promulga la seguente legge:
-
- Art. 1.
- (Principi generali)
- 1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione
degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono princi'pi generali
dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e
mai da leggi speciali. 2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria puo'
essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica. 3. Le regioni a statuto ordinario regolano
le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa
contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad
adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai
princi'pi dettati dalla presente legge.
-
- Art. 2.
- (Chiarezza e trasparenza delle disposizioni
tributarie)
- 1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che
contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica
delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle
disposizioni ivi contenute.
- 2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno
un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte
salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima. 3. I richiami di
altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno
indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare
rinvio. 4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte
riportando il testo conseguentemente modificato.
-
- Art. 3.
- (Efficacia temporale delle norme tributarie)
- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici
le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. 2. In
ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei
contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data
della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse
espressamente previsti. 3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti
di imposta non possono essere prorogati.
-
- Art. 4.
- (Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria)
- 1. Non si puo' disporre con decreto-legge l'istituzione di
nuovi tributi ne' prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di
soggetti.
-
- Art. 5.
- (Informazione del contribuente)
- 1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee
iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni
legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la
predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti
presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresi' assumere
idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo
reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti. 2. L'amministrazione
finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi
idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonche' ogni altro atto o
decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.
-
- Art. 6.
- (Conoscenza degli atti e semplificazione)
- 1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare
l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine
essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente,
quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre
amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente
ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli
atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalita' idonee a garantire
che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari. 2.
L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua
conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero
l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti
che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito. 3. L'amministrazione
finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le
istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del
contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di
conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni
tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piu' agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni
gia' in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche
indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi
dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di
accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualita' del soggetto interessato dalla azione
amministrativa. 5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione
di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti
della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo
del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a
produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta
giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a
seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a
quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di
tributi per i quali il contribuente non e' tenuto ad effettuare il versamento diretto.
Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente
comma.
-
- Art. 7.
- (Chiarezza e motivazione degli atti)
- 1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati
secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente
la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella
motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che
lo richiama. 2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della
riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale e' possibile
ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il
responsabile del procedimento; b) l'organo o l'autorita' amministrativa presso i quali e'
possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; c) le
modalita', il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorita' amministrativa cui e'
possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. 3. Sul titolo esecutivo va riportato il
riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la
motivazione della pretesa tributaria. 4. La natura tributaria dell'atto non preclude il
ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.
-
- Art. 8.
- (Tutela dell'integrita' patrimoniale)
- 1. L'obbligazione tributaria puo' essere estinta anche per
compensazione. 2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del
contribuente originario. 2. Le disposizioni tributarie non possono stabilire ne' prorogare
termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
- 4. L'amministrazione finanziaria e' tenuta a rimborsare il
costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la
sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va
effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era
dovuta in misura minore rispetto a quella accertata. 5. L'obbligo di conservazione di atti
e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non puo' eccedere il termine di dieci
anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione. 4. Con decreto del Ministro delle
finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono
emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo. 7. La pubblicazione e ogni
informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5
luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri
soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative
imposte. 8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di
compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante
compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale
istituto anche a tributi per i quali attualmente non e' previsto.
-
- Art. 9.
- (Rimessione in termini)
- 1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui
il tempestivo adempimento di obblighi tributari e' impedito da cause di forza maggiore.
Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto e' adottato
dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. 2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' sospendere o
differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.
-
- Art. 10.
- (Tutela dell'affidamento e della buona fede.Errori
del contribuente)
- 1. I rapporti tra contribuente e amministrazione
finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2.
- Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori
al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute
in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorche' successivamente modificate
dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a
seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori
dell'amministrazione stessa. 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la
violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di
applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale
senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente
tributario non possono essere causa di nullita' del contratto.
-
- Art. 11.
- (Interpello del contribuente)
- 1. Ciascun contribuente puo' inoltrare per iscritto
all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e
specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie
a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla
corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha
effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. 2. La risposta
dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento
alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora
essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che
l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal
richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in
difformita' dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, e' nullo.
- 3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di
interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non
abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma
1. 4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di
contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione
finanziaria puo' rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione
tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2. 5. Con decreto del Ministro
delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono
determinati gli organi, le procedure e le modalita' di esercizio dell'interpello e
dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria. 6. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello
della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.
-
- Art. 12.
- (Diritti e garanzie del contribuentesottoposto a
verifiche fiscali)
- 1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei
locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, industriali, agricole, artistiche
o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo
sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati,
durante l'orario ordinario di esercizio delle attivita' e con modalita' tali da arrecare
la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attivita' stesse nonche' alle
relazioni commerciali o professionali del contribuente. 2. Quando viene iniziata la
verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano
giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta' di farsi assistere da un
professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche'
dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle
verifiche. 3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e
contabili puo' essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista
che lo assiste o rappresenta. 4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del
professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle
operazioni di verifica. 5. La permanenza degli operatori civili o militari
dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non
puo' superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi
di particolare complessita' dell'indagine individuati e motivati dal dirigente
dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale
periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal
contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso
motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. 6. Il contribuente, nel caso
ritenga che i verificatori procedano con modalita' non conformi alla legge, puo'
rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13. 7.
Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il
rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli
organi di controllo, il contribuente puo' comunicare entro sessanta giorni osservazioni e
richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
- L'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima
della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
-
- Art. 13.
- (Garante del contribuente)
- 1. Presso ogni direzione regionale delle entrate e
direzione delle entrate delle province autonome e' istituito il Garante del contribuente.
2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, e' organo collegiale
costituito da tre componenti scelti e nominati dal presidente della commissione tributaria
regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione e' compresa la direzione
regionale delle entrate e appartenenti alle seguenti categorie: a) magistrati, professori
universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attivita' di
servizio; b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori
della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni, scelti in una terna formata, per
ciascuna direzione regionale delle entrate, rispettivamente, per i primi, dal direttore
generale del Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante generale della
Guardia di finanza; c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati,
pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate,
dai rispettivi ordini di appartenenza. 3. L'incarico di cui al comma 2 ha durata triennale
ed e' rinnovabile per una sola volta. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente
scelto nell'ambito delle categorie di cui alla lettera a) del comma 2. Gli altri due
componenti sono scelti uno nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b) e l'altro
nell'ambito delle categorie di cui alla lettera c) del comma 2. 4.
- Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il
compenso ed i rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente.
- 5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al
Garante del contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate presso le
quali lo stesso e' istituito. 6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di
segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto
interessato che lamenti disfunzioni, irregolarita', scorrettezze, prassi amministrative
anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il
rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di
documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e
attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o
di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito
dell'attivita' svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona
della Guardia di finanza competente nonche' agli organi di controllo, informandone
l'autore della segnalazione. 7. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai
dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore
organizzazione dei servizi. 8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere agli
uffici finanziari e di controllare la funzionalita' dei servizi di assistenza e di
informazione al contribuente nonche' l'agibilita' degli spazi aperti al pubblico. 9. Il
Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli
5 e 12 della presente legge. 10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al
rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.
- 11. Il Garante del contribuente individua i casi di
particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti
dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative
nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o
compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio
centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del
procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro delle finanze i casi in cui possono
essere esercitati i poteri di rimessione in termini previsti dall'articolo 9. 12. Ogni sei
mesi il Garante del contribuente presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro
delle finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori compartimentali delle
dogane e del territorio nonche' al comandante di zona della Guardia di finanza,
individuando gli aspetti critici piu' rilevanti e prospettando le relative soluzioni. 13.
Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari
in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia dell'azione da esso
svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonche' ai provvedimenti adottati a
seguito delle segnalazioni del Garante stesso.
-
- Art. 14.
- (Contribuenti non residenti)
- 1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le
informazioni sulle modalita' di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli
semplificati nonche' agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle
modalita' di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte. 2.
- Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri
regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni
di attuazione del presente articolo.
-
- Art. 15.
- (Codice di comportamento per il personale addetto
alle verifiche tributarie)
- 1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali
del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della Guardia di finanza, emana un
codice di comportamento che regoli le attivita' del personale addetto alle verifiche
tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni
operate annualmente dal Garante del contribuente.
-
- Art. 16.
- (Coordinamento normativo)
- 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi recanti le
disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti strettamente necessarie a
garantirne la coerenza con i princi'pi desumibili dalle disposizioni della presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1 il Governo provvede ad abrogare le norme
regolamentari incompatibili con la presente legge.
-
- Art. 17.
- (Concessionari della riscossione)
- 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche
nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi
indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano
l'attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.
-
- Art. 18.
- (Disposizioni di attuazione)
- 1. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11
devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. 2. Entro il termine di cui al comma 1 sono nominati i componenti del
Garante del contribuente di cui all'articolo 13.
-
- Art. 19.
- (Attuazione del diritto di interpello del
contribuente)
- 1. L'amministrazione finanziaria, nel quadro
dell'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adotta ogni opportuno
adeguamento della struttura organizzativa ed individua l'occorrente riallocazione delle
risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operativita' delle disposizioni
dell'articolo 11 della presente legge. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministro
delle finanze e' altresi' autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti per la
riqualificazione del personale in servizio.
-
- Art. 20.
- (Copertura finanziaria)
- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13,
valutati in lire 6 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante
utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 19, determinati nel limite massimo di lire 14 miliardi annue per il triennio
2000-2002, si provvede, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. 3. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
-
- Art. 21.
- (Entrata in vigore)
- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
-
- La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
-
- Data a Roma, addi' 27 luglio 2000
- CIAMPI
- Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
- Del Turco, Ministro delle finanze
-
- Visto, il Guardasigilli: Fassino
-
- LAVORI PREPARATORI
- Senato della Repubblica (atto n. 1286):
- Presentato dal Ministro delle finanze (Visco) il 18
settembre 1996.
- Assegnato alla 6a commissione (Finanze e Tesoro), in sede
referente, il 2 ottobre 1996 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 3a e 5a.
- Esaminato dalla 6a commissione il 15, 16 e 29 aprile; 4
giugno; 16 e 17 luglio 1997.
- Relazione scritta annunciata il 31 luglio 1997 (atto n.
1286-619/A), relatore sen. Pasquini.
- Esaminato in aula il 25 novembre 1997; 8 e 21 aprile 1998 e
approvato il 22 aprile 1998.
- Camera dei deputati (atto n. 4818):
- Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente,
il 30 aprile 1998 con pareri delle commissioni I, II, III e V.
- Esaminato dalla VI commissione il 26 maggio; 18-24 e 29
giugno; 14, 15, 16 e 21 luglio; 10 settembre; 12 novembre;
- 2 e 10 dicembre 1998; 14 e 19 gennaio; 26 maggio; 29 giugno
e 14 luglio 1999.
- Relazione scritta annunciata il 20 ottobre 1999 (atto n.
4818-324-1354-2878-4546/A), relatore on. Marongiu.
- Esaminato in aula il 29 ottobre 1999 e approvato con
modificazioni, il 2 marzo 2000.
- Senato della Repubblica (atto n. 1286/B):
- Assegnato alla 6a commissione (Finanze e Tesoro), in sede
referente, il 7 marzo 2000 con pareri delle commissioni 1a, 2a e 5a.
- Esaminato dalla 6a commissione il 3 e 4 aprile; 8 e 14
giugno 2000.
- Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 2000.
-
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
-
- Nota all'art. 1:
- - Si riporta il testo degli articoli 3, 23, 53 e 97 della
Costituzione:
- "Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
- E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".
- "Art. 23. - Nessuna prestazione personale o
patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge".
- "Art. 53. - Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva. Il sistema tributario e' informato
a criteri di progressivita'".
- "Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialita'
dell'amministrazione.
- Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari.
- Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".
- Nota all'art. 6:
- - Si riporta il testo dell'art. 18, commi 2 e 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192:
- "Art. 18. - 1. (Omissis).
- 2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e
qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione
procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede
d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
- 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del
procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o
altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare".
- Nota all'art. 7:
- - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto
1990, n. 241, gia' citata nella nota all'art. 6:
- "Art. 3. - 1. Ogni provvedimento amministrativo,
compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici
concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma
2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
- 2. La motivazione non e' richiesta per gli atti normativi e
per quelli a contenuto generale.
- 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di
quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche
l'atto cui essa si richiama.
- 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere
indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere".
- Note all'art. 8:
- - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - supplemento ordinario - n. 214 del 12 settembre 1988:
- "Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
- 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge
prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge.
- I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
- 4. (Omissis).
- 4-bis. (Omissis).".
- - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 5 luglio
1982, n. 441, recante "Disposizioni per la pubblicita' della situazione patrimoniale
di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1982, n. 194:
- "Art. 15. - Per i soggetti indicati nel numero 1,
dell'art. 12, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad
organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo art. 12, per
i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al
funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi
dell'ordinamento espressi dalla presente legge".
- Note all'art. 11:
- - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si rinvia alle note all'art. 8.
- - Si riporta il testo dell'art. 21, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, recante "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il
contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;
- delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 305 del 31
dicembre 1991:
- "Art. 21. - 1. E' istituito, alle dirette dipendenze
del Ministro delle finanze, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme
antielusive, cui e' demandato il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti.
- 2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione,
ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute negli
articoli 37, comma terzo e 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni. La richiesta di parere puo' altresi' riguardare,
ai fini dell'applicazione dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, la qualificazione di determinate spese, sostenute dal
contribuente, tra quelle di pubblicita' e di propaganda ovvero tra quelle di
rappresentanza.
- 3. Il parere reso dal comitato ha efficacia esclusivamente
ai fini e nell'ambito del rapporto tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere
della prova viene posto a carico della parte che non si e' uniformata al parere del
comitato.
- 4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme
antielusive, nominato con decreto del Ministro delle finanze, e' composto dai seguenti
membri:
- a) i direttori generali della direzione generale delle
imposte dirette e della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e
il direttore dell'ufficio centrale per gli studi di diritto tributario comparato e per le
relazioni internazionali;
- b) il comandante generale della Guardia di finanza;
- c) il direttore del servizio centrale degli ispettori
tributari;
- d) il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo;
- e) due componenti del Consiglio superiore delle finanze,
non appartenenti all'amministrazione finanziaria, designati dal Consiglio stesso;
- f) tre esperti in materia tributaria designati dal Ministro
delle finanze.
- 5. I membri del comitato possono farsi rappresentare da
funzionari, di grado non inferiore a primo dirigente, e da ufficiali superiori; possono
altresi' farsi assistere da personale delle qualifiche e grado indicati che partecipano,
in tal caso, alle sedute senza diritto di voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri
istruttori attribuiti agli uffici finanziari.
- 6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di
concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabiliti l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie
del comitato.
- 7. Il presidente del comitato e' nominato dal Ministro
delle finanze, con proprio decreto, tra i membri del comitato stesso.
- 8. Le indennita' da corrispondere ai membri del comitato
non appartenenti all'amministrazione finanziaria verranno stabilite ogni triennio con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
- 9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un
contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle
disposizioni richiamate nel comma 2, puo' richiedere il preventivo parere alla competente
direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi
utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata.
- 10. In caso di mancata risposta da parte della direzione
generale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla
risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potra' richiedere il
parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle
norme antielusive. La mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta
giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale
diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale a silenzio-assenso.
- 11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i
termini e le modalita' da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente
direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente.
- 12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire 150
milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate
dalla presente legge".
- Nota all'art. 14:
- - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si rinvia alle note all'art. 8.
- Nota all'art. 19:
- - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 203
del 30 agosto 1999.