Regolamento di Servizio delle Guardie Ambientali Volontarie - (G.A.V.)

Approvato con Deliberazione C.P. di Pistoia n. 41 del 27 febbraio 2001

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento viene adottato dalla Provincia di Pistoia al fine di disciplinare l’espletamento del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui alla L.R. 23.01.1998 n° 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 331 del 06.04.1998, per consentire l’integrazione della attività volontaria delle G.A.V. con quella istituzionale del Corpo di Polizia Provinciale, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Provinciale.

 

Art. 2 – Ambito di servizio

Il servizio è svolto nell’ambito territoriale della Provincia di Pistoia per:

a) diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;

b) collaborare con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio ambientale, naturale e culturale;

c) partecipare, prestando la propria opera sotto il coordinamento del Corpo di Polizia Provinciale, ad interventi in caso di emergenze di carattere ambientale.

 

Art. 3 – Organizzazione delle G.A.V.

1. Lo status di G.A.V. si acquisisce nei modi di cui all’art. 2 della L.R. n° 7/98 e successive modifiche ed integrazioni, mediante automatica iscrizione in apposito registro tenuto presso il Comando di Polizia Provinciale a seguito di nomina a G.A.V. rilasciata dal Dirigente del Servizio Tutela dell’Ambiente;

2. Presso il Comando di Polizia Provinciale è tenuta tutta la documentazione relativa all’attività ed allo status delle G.A.V.;

 

Art. 4 – Coordinamento delle G.A.V.

1. La Giunta Provinciale, sulla base degli indirizzi generali indicati dal Consiglio Provinciale, fissa gli obiettivi in merito ai campi di intervento della Polizia Provinciale e stabilisce nel contempo le priorità operative. L’impiego delle G.A.V. deve essere indirizzato al raggiungimento degli obiettivi fissati.

2. Il Corpo di Polizia Provinciale coordina il servizio e svolge le relative attribuzioni amministrative delle "guardie ambientali volontarie".

 

Art. 5 – Comitato di Coordinamento

1. È istituito un Comitato di Coordinamento che disciplina l’attività della G.A.V. integrandola con quella delle G.V.V. (guardie venatorie volontarie di cui all’art. 51, comma 4, della L.R. n° 3/94);

2. Il Comitato di Coordinamento è formato dai seguenti soggetti o loro sostituti:

a) Dirigente del Servizio Tutela dell’Ambiente, con funzioni di Presidente,

b) Dirigente del Servizio Pianificazione Risorse del Territorio,

c) Comandante del Corpo di Polizia Provinciale,

d) Coordinatore Provinciale del Corpo Forestale dello Stato,

e) Presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia n° 16,

f) Un rappresentante delle G.A.V., eletto tra quelle in servizio,

g) Un rappresentante delle G.V.V.; eletto tra quelle in servizio.

3. Il Comitato di Coordinamento stabilirà le priorità operative tese al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta Provinciale, nonché formulerà proposte ed organizzerà i previsti corsi di aggiornamento sulle materie oggetto del controllo da parte delle G.A.V. e della Vigilanza Venatoria Volontaria;

4. Il Comitato di Coordinamento riceverà, da parte del Comando della Polizia Provinciale, relazioni semestrali sull’attività delle G.A.V. e delle G.V.V. Dette relazioni, integrate con le proprie considerazioni saranno trasmesse annualmente, e comunque entro il 31 gennaio, alla Giunta Provinciale che, a sua volta, provvederà, entro il 15 febbraio, a presentarle al Consiglio Provinciale, per la presa d’atto entro il 28 febbraio; secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 1, della Legge Regionale n° 7 del 23.01.1998;

5. Il Comitato di Coordinamento si riunisce almeno due volte all’anno con cadenza semestrale ed è convocato dal Presidente. Potrà essere inoltre richiesta la convocazione straordinaria da parte di ciascun membro qualora sorgano problemi contingenti;

6. Le determinazioni del Comitato di Coordinamento, assunte con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza, dovranno essere verbalizzate da personale incaricato dal Dirigente del Servizio Tutela dell’Ambiente e sottoscritte dai presenti alla seduta;

7. Il Comitato di Coordinamento potrà, sulla base degli argomenti posti in discussione, invitare alle proprie sedute rappresentanti di Enti pubblici e/o Associazioni, di servizi o organismi con competenze tecniche e/o amministrative, i quali non hanno diritto di voto;

8. Nelle more dell’elezione del rappresentante G.A.V. e del rappresentante G.V.V. il Comitato di Coordinamento svolgerà regolarmente i propri compiti e le proprie funzioni fino al ricevimento delle rispettive nomine.

 

Art. 6 – Raggruppamenti territoriali

1. In sede di prima applicazione il servizio delle G.A.V. è organizzato secondo i seguenti raggruppamenti territoriali:

a) ZONA A: delimitata ad est dal confine con la provincia di Prato, a nord dal confine con la provincia di Bologna e dalle S.S. n° 632 e n° 66 dalla località Ponte alla Venturina alle località Le Piastre–Prunetta (S.P n° 21), ad ovest dalla S.S. n° 633 "Mammianese" dalla località Prunetta fino al bivio per Avaglio e da questo fino alla località Ponte di Serravalle (S.P. n° 32), a sud dal crinale del Montalbano (confini amministrativi dei Comuni di Serravalle Pistoiese e Quarrata) e dal confine con la provincia di Firenze;

b) ZONA B: delimitata ad est dalla S.S. n° 66 e n° 632 dalla località Le Piastre alla località Setteponti, a nord con le provincie di Modena e Bologna, ad ovest dal confine con la provincia di Lucca fino alla località Croce a Veglia, a sud dalla località Croce a Veglia alla località Femminamorta (S.P. n° 38 Femminamorta-Calamecca) e da questa alle località Prunetta (S.S. n° 633 "Mammianese") e Le Piastre (S.P. n° 21);

c) ZONA C: delimitata ad est dal crinale del Montalbano (confini amministrativi dei Comuni di Monsummano Terme, Larciano e Lamporecchio), dalla S.P. n° 32 (Nievole-Avaglio-Bivio di Avaglio) e dalla S.S. n° 633 fino alla località Femminamorta, a nord dalla S.P. n° 38 Femminamorta-Calamecca fino alla località Casa di Monte-Croce a Veglia, ad ovest dal confine con la provincia di Lucca, a sud delimitata dal confine con la provincia di Firenze;

2. Il numero dei raggruppamenti, come pure il loro confine potrà essere modificato, su proposta del Comitato di Coordinamento, con atto del Consiglio Provinciale,. La ridistribuzione delle G.A.V. nei vari raggruppamenti avviene, compatibilmente con le esigenze di equilibrio, uniformità e razionale gestione delle risorse, sulla base delle preferenze espresse dalle singole guardie. Per necessità particolari e contingenti il Comando di Polizia Provinciale può autorizzare il servizio al di fuori dei raggruppamenti di assegnazione.

 

Art. 7 – Responsabili dei raggruppamenti territoriali

1. Il Dirigente del Servizio Tutela dell’Ambiente, sentito il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, nomina tra le G.A.V. un responsabile e due suoi vice per ogni raggruppamento territoriale, valutando, ai fini dell’attribuzione dell’incarico, i titoli, il rendimento ottenuto ai corsi di formazione e di aggiornamento, l’esperienza posseduta e la disponibilità offerta;

2. I responsabili dei raggruppamenti territoriali dovranno partecipare alle riunioni tecnico-operative convocate, con cadenza di norma mensile, dal Comando di Polizia Provinciale, avendo cura di riferire quanto emerso od impartito in dette riunioni, alle G.A.V. del proprio raggruppamento. I responsabili dei raggruppamenti dovranno provvedere inoltre, quando richiesto dal Corpo della Polizia Provinciale, all’organizzazione, nel dettaglio, del servizio delle G.A.V. ;

3. Il responsabile del raggruppamento rimarrà in carica due anni salvo possibilità di rinnovo dell’incarico.

 

Art. 8 – Commissione d’esame

1. Il Presidente della Amministrazione Provinciale, con proprio decreto, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n° 7/98 e successive modifiche ed integrazioni, provvede a nominare una commissione per gli esami finali relativi ai corsi di preparazione ed ai corsi di riqualificazione per l’acquisizione della qualifica di G.A.V.;

2. La commissione d’esame ha la propria sede nei locali della Provincia di Pistoia e rimane in carica per il mandato elettivo del Presidente della Amministrazione Provinciale e comunque fino all’insediamento della nuova nominata;

3. Ai componenti della commissione d’esame sarà corrisposto un gettone di presenza, forfettario e onnicomprensivo per ogni seduta, il cui importo sarà determinato nel provvedimento di nomina.

 

Art. 9 – Compiti delle G.A.V.

1. Nell’ambito del coordinamento con tutte le forze di vigilanza ambientale, alle G.A.V. sono affidati compiti di educazione e prevenzione, compiti di sviluppo delle conoscenze e compiti di controllo relativi al patrimonio ambientale superficiale, ipogeo e subacqueo;

2. Le G.A.V. svolgono nella comunità locale e, quale strumento di supporto, nelle scuole del territorio provinciale di Pistoia opera di:

a) diffusione delle conoscenze sulle caratteristiche e sulle modalità di funzionamento del sistema ambientale e sulle caratteristiche del patrimonio naturale e dei beni culturali presenti sul territorio,

b) divulgazione ed informazione sul rispetto del patrimonio naturale e culturale e sulla normativa vigente,

c) collaborazione con le autorità preposte in attività di soccorso in casi di disastri di natura ambientale, di prevenzione incendi boschivi, sorveglianza sul territorio dei fenomeni e dei processi in atto riguardanti il patrimonio naturale e culturale diffusi in ambito rurale;

3. Le G.A.V. svolgono compiti di raccolta dati e di studio dell’ambiente, con riferimento alle risorse naturali e culturali, in collaborazione con le autorità preposte;

 

Art. 10 – Doveri delle G.A.V.

1. Nello svolgimento della propria attività le G.A.V. sono tenute a rispettare le modalità previste dal regolamento di servizio approvato dalla Provincia.

2. Le G.A.V. devono inoltre:

a) Seguire le direttive impartite dal Corpo di Polizia Provinciale nel rispetto delle priorità delineate dal Comitato di Coordinamento,

b) Assicurare almeno 8 ore di servizio ogni mese, comunicando con preavviso almeno mensile, al raggruppamento territoriale di cui fanno parte, la disponibilità di giornate ed orari,

c) Prestare il proprio servizio con diligenza e perizia e comunque nei modi indicati dal Corpo di Polizia Provinciale e dal responsabile del raggruppamento di appartenenza,

d) Qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento,

e) Compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e i verbali di accertamento, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività, e comunque entro e non oltre 48 ore, al Comando della Polizia Provinciale,

f) Usare con cura l’eventuale attrezzatura in dotazione,

g) Partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori di cui all’art. 8 della L.R. n 7/98 e della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 331/1998 e loro successive modifiche ed integrazioni,

h) Collaborare tramite il Corpo di Polizia Provinciale, con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di accertamento di reati commessi contro il patrimonio ambientale, culturale e naturalistico;

3. Alle G.A.V. è altresì vietata la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale e nelle sole giornate in cui espletano il loro servizio;

4. Ferme restando le limitazioni di cui ai comma 3 e 4 dell’art. 6 della L.R. n° 7/98 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto disposto dall’art. 331 del c.p.p. (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio), qualora una G.A.V. abbia notizia di un reato, nell’esercizio o a causa del servizio di cui è incaricata, è tenuta comunque ad inoltrare senza ritardo la denuncia al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o ad un Ufficiale di P.G. della Polizia Provinciale od altra autorità competente;

5. L’acquisizione dello status di G.A.V. di cui all’art. 2 della L.R. n° 7/98 e successive modifiche ed integrazioni, comporta l’osservanza degli obblighi previsti dalla stessa Legge, dal presente Regolamento e dalle disposizioni impartite dalla Polizia Provinciale.

 

Art. 11 – Servizio delle G.A.V.

1. I servizi delle G.A.V. dovranno essere svolti nel rispetto del presente Regolamento, con interventi effettuati di norma in coppia o, ove necessario, in nuclei più numerosi;

2. Durante l’espletamento del servizio è fatto divieto alle G.A.V. di portare qualsiasi tipo di arma, salvo che nelle ipotesi di cui all’art. 37 della L.R. n° 3/94;

3. Le disponibilità per il servizio devono essere comunicate al corpo di Polizia Provinciale mensilmente dai responsabili dei vari raggruppamenti. Sulla base di tali disponibilità la Polizia Provinciale predispone i servizi giornalieri fissando gli orari ed il numero di G.A.V. impegnate. La conferma, con i nominativi delle G.A.V., dovrà pervenire almeno 24 ore prima del servizio al Corpo di Polizia Provinciale;

4. Dopo la segnalazione dell’uscita è fatto divieto di effettuare spostamenti in altri territori, non concordati con il Corpo di Polizia Provinciale;

5. Il Comando di Polizia Provinciale emana le direttive di servizio che devono essere rispettate, tenendo presente che eventuali fatti accaduti al di fuori di esso, salvo casi imprevedibili e contingenti da segnalare tempestivamente al Comando di Polizia Provinciale, verranno considerati come fatti estranei al servizio. Di ogni servizio deve essere compilato il relativo rapporto.

 

Art. 12
Verbali amministrativi e rapporti di servizio delle G.A.V.

1. La Provincia di Pistoia provvede a fornire alle G.A.V. tutto il materiale e la modulistica necessari per lo svolgimento del servizio. Le singole G.A.V. saranno responsabili per l’uso e la conservazione del materiale fornito;

2. Gli originali dei verbali e dei rapporti devono essere consegnati al Corpo di Polizia Provinciale che dovrà curare il loro inoltro, se necessario, alle Autorità competenti;

3. Nel caso in cui le G.A.V. operino sequestri amministrativi, ai sensi dell’art. 13 della L. n° 689/81, il materiale sequestrato dovrà essere custodito o trasmesso secondo le direttive impartite dal Corpo di Polizia Provinciale.

 

Art. 13 – Copertura assicurativa e tutela giuridica delle G.A.V.

La Provincia di Pistoia provvede a fornire alle G.A.V. idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile contro terzi ed assistenza legale connessa con l’attività di servizio delle G.A.V. (così come previsto dall’art. 4, comma 2, lettera g) della L.R. n° 7/98 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 14 – Contrassegni di riconoscimento delle G.A.V.

1. Le G.A.V. durante il servizio indossano idoneo vestiario di riconoscimento approvato e fornito dalla Provincia di Pistoia e contrassegnato dai segni distintivi delle G.A.V.. Non è consentito indossare vestiario visibile dall’esterno che possa impedire l’immediato riconoscimento delle G.A.V..

2. È vietato portare il vestiario di riconoscimento al di fuori dei servizi di vigilanza coordinati. Il servizio in abiti borghesi è consentito solo se autorizzato preventivamente dal Corpo di Polizia Provinciale.

 

Art. 15 – Tesserino G.A.V.

Le G.A.V. sono dotate di apposito tesserino come da modello regionale, indicante le generalità e la qualifica di Pubblico Ufficiale attestante i poteri di accertamento previsti dall’art. 13 della Legge n° 689/1981. Il tesserino è predisposto e rilasciato dalla Provincia di Pistoia ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 613 del 15/06/1998.

 

Art. 16 – Strumentazione assegnata alle G.A.V.

1. Le G.A.V. durante il servizio o per fini attinenti allo stesso possono essere trasportate sui mezzi in dotazione alla Polizia Provinciale. Nel caso in cui le G.A.V. si trovino ad operare con mezzi propri o forniti dalle associazioni ciò dovrà risultare dal foglio di servizio nel quale sarà indicata la targa;

2. Il Corpo di Polizia Provinciale potrà provvedere ad assegnare alle G.A.V. una radio ricetrasmittente per la comunicazione con le altre G.A.V. ed i componenti del Corpo di Polizia Provinciale;

3. Le G.A.V. sono tenute a conservare con la massima cura tutte le dotazioni loro assegnate. Ogni possibile danno dovrà essere tempestivamente comunicato al Comando di Polizia Provinciale;

4. Nell’ambito delle attività svolte, fatte salve le specifiche autorizzazioni o limitazioni di legge, le G.A.V. potranno utilizzare le dotazioni del Corpo di Polizia Provinciale in caso di comprovata necessità e/o di particolari esigenze operative.

 

Art. 17 – Sospensione e revoca

Per ciò che concerne le eventuali inosservanze delle disposizioni ricevute, nonché eventuali violazioni alle normative vigenti, può applicarsi per le G.A.V. la procedura prevista dall’art. 9 della L.R. n° 7/98 e successive modifiche ed integrazioni. I rapporti relativi alle inosservanze di cui sopra vengono trasmessi al Comitato di Coordinamento che dispone una dettagliata istruttoria e la invia al Dirigente del Servizio Tutela dell’Ambiente, per i provvedimenti conseguenti e di competenza.

 

Art. 18 – Emergenze ambientali e protezione civile

1. Nei casi di emergenza ambientale, la Provincia di Pistoia può allertare le G.A.V. unitamente al proprio personale e porle a disposizione delle autorità competenti. A tale scopo, il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, d’intesa con il Dirigente del Servizio di Protezione Civile, trasmette al Dipartimento Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la scheda informativa di cui al D.P.R. di attuazione dell’art. 18 della Legge n° 225/95 e della Legge n° 266/91, indicando tra l’altro i settori di possibile utilizzazione specialistica;

2. Il Comitato di Coordinamento delle G.A.V. provvede ad organizzare periodici corsi di aggiornamento ed addestramento;

3. La Provincia di Pistoia può avanzare richieste di concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica da inviare al Dipartimento Protezione Civile secondo le modalità di cui all’art. 2 del D.P.R. n° 613/94;

4. Tutta l’organizzazione delle G.A.V. della Provincia di Pistoia partecipa all’attuazione del piano provinciale per la protezione dei boschi e la prevenzione degli incendi.

 

Art. 19 – Finanziamenti

Per il finanziamento delle attività delle G.A.V. la Provincia di Pistoia istituisce nel Bilancio generale appositi capitoli di entrata e di spesa, che saranno finanziati da fondi propri della Amministrazione e da fondi provenienti da specifici finanziamenti regionali, nonché da eventuali entrate relative ai proventi delle sanzioni amministrative di competenza della Amministrazione Provinciale.

 

Art. 20 – Norme transitorie e di chiusura

1. In fase di prima applicazione il Consiglio Provinciale, nell’emanare gli indirizzi generali di applicazione del presente regolamento, privilegerà compiti di educazione, prevenzione e di sviluppo delle conoscenze relative al patrimonio ambientale della Provincia di Pistoia, così come enunciato negli artt. n° 2 e n° 9 del presente regolamento;

2. In fase di prima applicazione, le richieste di assegnazione ad uno specifico raggruppamento territoriale saranno inoltrate direttamente al Comando di Polizia Provinciale. Sulla base del numero di aspiranti che avranno superato l’esame di abilitazione, il Comitato di Coordinamento potrà riunire alcuni raggruppamenti territoriali al fine di ottenere un numero di G.A.V. ottimale in relazione al tipo di organizzazione;

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale;

4. Il Comitato di Coordinamento di cui all’art. 1 del "Regolamento di servizio delle guardie volontarie della Provincia di Pistoia", approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 106 del 29.07.1996, è sostituito dal Comitato di Coordinamento di cui al presente regolamento.

 

Legge Regionale 23 gennaio 1998, n. 7

e successive modificazioni

Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale.

2.2.1998 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - N. 4

Articolo 1
(Istituzione e finalità del Servizio Volontario
di Vigilanza Ambientale)

1. La Regione Toscana riconosce, in attuazione della L. 11 agosto 1991 n. 266, la funzione del volontariato per la salvaguardia dell’ambiente e ne favorisce l’azione in particolare per le seguenti finalità:

a) diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;

b) collaborare con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio ambientale, naturale e culturale;

c) partecipare, prestando la propria opera sotto il coordinamento delle autorità competenti, ad interventi in caso di emergenze di carattere ambientale.

2. A tale scopo la Regione, anche in attuazione dell’art. 4 dello Statuto, promuove l’istituzione di un servizio volontario di vigilanza ambientale svolto da Guardie Ambientali Volontarie.

 

Articolo 2
(Guardie Ambientali Volontarie – GAV)

1. Sono Guardie Ambientali Volontarie, di seguito denominate G.A.V, coloro che avendo frequentato i corsi di formazione organizzati da Comuni, Comunità Montane, ed Enti Parco o dalle associazioni di cui all’articolo 13 della L. 8 luglio 1986, n° 349 (Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale), di cui all’articolo 27 della L. 11 febbraio 1992, n° 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dagli altri soggetti comunque abilitati da specifiche leggi nazionali e regionali a svolgere corsi di preparazione ed aggiornamento anche in materia ambientale e di tutela del territorio e, superato l’esame finale ai sensi dell’articolo 9, siano nominati dalla Provincia ai sensi dell’articolo 4.

2. Possono altresì essere nominati GAV della Provincia, previa frequenza di un corso di riqualificazione con esame finale, organizzato dagli Enti ed Associazioni di cui al comma 1, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano:

a) Guardie Volontarie ai sensi dell’articolo 22 della L. R. 8 novembre 1982 n° 82;

b) Guardie Volontarie delle Associazioni dei pescatori, venatorie e naturalistiche ai sensi dell’art. 25 della L. R. 24 aprile 1984 n° 25;

c) Guardie Venatorie Volontarie ai sensi dell’art. 52 della L. R. 12 gennaio 1994 n° 3.

3. Possono altresì essere nominati GAV della Provincia, nelle modalità previste dal precedente comma 2, coloro che hanno superato i corsi per guardie volontarie di cui allo stesso comma, già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Possono altresì essere nominati GAV, previa frequenza di corso di riqualificazione orientato alla conoscenza delle specificità dell’ambiente e della normativa ambientale toscana, organizzato dagli enti ed associazioni di cui al comma 1, coloro che abbiano già conseguito analoga qualifica in altra Regione.

5. Ai fini dell’ammissione agli esami per la nomina a GAV gli aspiranti presentano domanda alla Provincia di residenza dichiarando sotto la propria responsabilità ai sensi della vigente normativa:

a) di godere dei diritti civili e politici;

b) di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

c) di non aver subito condanna penale anche non definitiva, o sanzione amministrativa per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all’attività faunistico-venatoria ed ittica.

 

Articolo 3
(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ambientale.

2. In particolare la Giunta Regionale entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge:

a) definisce le linee fondamentali dei programmi di attività e le direttive tecniche per l’espletamento del servizio delle GAV;

b) definisce le materie obbligatorie dei corsi di formazione e di riqualificazione e degli esami;

c) può adottare schemi tipo per le convenzioni di cui all’art. 10.

3. La Giunta Regionale trasmette annualmente al Consiglio Regionale entro il 30 aprile una relazione sulla attività del servizio volontario di vigilanza ambientale.

 

Articolo 4
(Funzioni delle Province e degli Enti Parco regionali)

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti le GAV.

2. In particolare è compito delle Province:

a) indire, su richiesta delle associazioni o degli enti di cui all’art. 2 della presente legge, e comunque almeno una volta l’anno, le sessioni di esame per la nomina a GAV, nominando le relative commissioni d’esame;

b) nominare le GAV e adottare i provvedimenti concernenti il loro status;

c) predisporre il regolamento di servizio delle GAV sulla base delle direttive tecniche approvate dalla Giunta Regionale ed integrando l’attività del servizio volontario di vigilanza ambientale con quella della Polizia Provinciale;

d) organizzare per raggruppamenti territoriali, anche mediante l’eventuale apporto delle associazioni di protezione ambientale, il servizio delle GAV;

e) coordinare le attività delle GAV anche attraverso la costituzione di un comitato di coordinamento composto da rappresentanti dei raggruppamenti territoriali;

f) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull’osservanza da parte delle GAV degli obblighi derivanti dalla presente legge e dal regolamento di servizio;

g) stipulare idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l’attività di servizio delle GAV;

h) ripartire i fondi disponibili per l’espletamento del servizio volontario di vigilanza ambientale tra le associazioni di protezione ambientale stipulando con le stesse apposite convenzioni ai sensi dell’art. 10.

3. L’esercizio delle funzioni e le competenze di cui alle lettere c), e), f) e g) del comma 2 sono attribuite agli Enti Parco regionali per i rispettivi territori.

 

Articolo 5
(Compiti delle GAV)

1. Le GAV operano, nell’ambito territoriale indicato nell’atto di nomina per favorire e garantire l’applicazione delle normative in materia di protezione dell’ambiente terrestre, marino e lacustre, della flora e della fauna, anche in riferimento alla tutela degli animali d’affezione.

2. In particolare le GAV svolgono compiti di:

a) prevenzione delle violazioni delle normative ambientali, con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, alle aree naturali protette di interesse locale, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico;

b) vigilanza mediante l’accertamento delle violazioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni in materia ambientale nonché attraverso la segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause;

c) educazione, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l’informazione sulle normative in materia ambientale;

d) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale;

e) salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.

3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche nelle cavità ipogee e negli ambienti subacquei da GAV dotate di specifica esperienza speleologica attestata dalla Federazione Speleologica Toscana, o subacquea attestata da qualificati organismi del settore.

4. Le GAV durante l’espletamento della loro attività sono Pubblici Ufficiali e svolgono funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

5. Le GAV sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello approvato dalla Giunta Regionale.

6. L’espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle GAV non da’ luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

 

Articolo 6
(Doveri delle GAV)

1. Nello svolgimento della propria attività le GAV sono tenute a rispettare le modalità previste dal regolamento di servizio approvato dalla Provincia o Ente Parco Regionale, nonché dal programma di intervento redatto dall’associazione di eventuale appartenenza fra quelle di cui all’articolo 2, comma 1.

2. Le GAV devono inoltre:

a) assicurare almeno otto ore di servizio ogni mese, comunicando con preavviso almeno mensile, al raggruppamento territoriale di cui fanno parte, la disponibilità di giornate ed orari;

b) prestare il proprio servizio con diligenza e perizia e comunque nei modi indicati dal raggruppamento di appartenenza;

c) qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento;

d) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e i verbali di accertamento, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività al responsabile del servizio presso la Provincia o l’Ente Parco;

e) usare con cura l’attrezzatura e i mezzi in dotazione;

f) partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori di cui all’art.8;

g) collaborare con il Corpo di Polizia Provinciale, con gli altri Servizi di Tutela Ambientale e con gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di accertamento di reati commessi contro il patrimonio ambientale, culturale e naturalistico.

3. Alle GAV è vietata la caccia nel proprio ambito di competenza territoriale nelle sole giornate in cui espletano il loro servizio, salvo che nelle ipotesi di cui all’articolo 37 della L. R. 12 gennaio 1994, n° 3 (recepimento della legge 11 febbraio 1992, n°157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

4. Alle GAV è altresì vietata la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale e nelle sole giornate in cui espletano il loro servizio.

5. Se una GAV ha notizia di un reato nell’esercizio o a causa del servizio di cui è incaricata, è obbligata a farne rapporto secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio.

 

Articolo 7
(Esami per l’acquisizione della qualifica di GAV)

1. Al termine dei corsi di formazione e di riqualificazione di cui all’art. 2, i candidati alla qualifica di GAV sostengono un esame teorico-pratico innanzi ad una commissione nominata dalla Provincia e così composta:

a) un dirigente della struttura organizzativa provinciale competente in materia di tutela ambientale, con funzione di presidente;

b) un esperto in discipline naturalistico-ambientali;

c) un esperto in discipline giuridiche con particolare riferimento alla legislazione ambientale e alla polizia amministrativa;

d) un ufficiale della polizia provinciale;

e) un funzionario del Corpo Forestale dello Stato;

2. Per ogni membro della Commissione è previsto un membro supplente.

3. La commissione d’esame è nominata entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, anche se non sono intervenute tutte le designazioni previste.

4. I membri della Commissione d’esame restano in carica 4 anni.

5. La Commissione opera validamente purché sia presente la maggioranza dei membri previsti dal comma 1.

 

Articolo 8
(Corsi di aggiornamento obbligatori)

1. Gli Enti e le associazioni di cui all’art. 2, organizzano, su richiesta delle Province, corsi di aggiornamento obbligatori per le GAV qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale ed in ogni altro caso in cui sia ritenuto utile e comunque almeno ogni 5 anni.

2. I corsi di aggiornamento di cui al comma 1 nonché i corsi di formazione e riqualificazione di cui all’art. 2, ove il numero delle GAV o delle aspiranti GAV lo consenta, possono essere aperti alla frequenza della popolazione con fini di educazione ambientale.

 

Articolo 9
(Sospensione e revoca delle GAV)

1. Gli Enti locali, gli Enti Parco e le Associazioni di cui all’articolo 2, comma 1 sono tenuti a segnalare alla Provincia competente ogni violazione dei doveri di cui all’articolo 6 riscontrata nell’espletamento dei compiti assegnati alle GAV.

2. La Provincia, ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 o comunque sulla base di ogni altro elemento utile di conoscenza, effettuati gli opportuni accertamenti e dopo aver in ogni caso sentito l’interessato, può disporre una sospensione dell’attività, per un periodo non superiore a 6 mesi.

3. In caso di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che abbiano comportato già la sospensione dell’attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, a seguito dell’accertamento di eventuali nuove violazioni, sentito l’interessato nonché l’associazione di eventuale appartenenza, fra quelle di cui all’articolo 2, comma 1, la Provincia può disporre anche la revoca della nomina.

4. La revoca della nomina può essere disposta dalla Provincia, nel rispetto delle disposizioni procedimentali di cui al comma 3, anche in caso di persistente ed accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.

5. La Provincia dichiara la decadenza della nomina ove sia accertato, sentito l’interessato, il venir meno dei requisiti di cui all’art. 2 comma 5.

 

Articolo 10
(Organizzazione del Servizio delle GAV)

1. Le GAV sono organizzate per raggruppamenti territoriali a cura della competente struttura organizzativa della Provincia o dell’Ente Parco, anche su proposta di Comuni e Comunità Montane, mediante l’adozione di programmi di servizio mensili che ne disciplinino l’impiego sul territorio e nel tempo.

2. L’organizzazione delle GAV che siano associate ad una delle associazioni di cui all’articolo 2, comma1 è regolata da apposita convenzione tra la Provincia o l’Ente Parco e l’Associazione che disciplini complessivamente le modalità di impiego delle GAV associate e determini i rapporti tra la Provincia o l’Ente Parco e l’Associazione, compresa l’eventuale erogazione di contributi finanziari a ristoro delle spese sostenute dall’associazione per l’organizzazione dell’impiego delle GAV associate.

3. Analoghe convenzioni possono essere stipulate da Comuni, Comunità Montane ed Enti Parco Nazionali.

 

Articolo 11
(Consulta tecnica)

1. Per l’esercizio delle funzioni previste dalla presente legge la Giunta Regionale si avvale della Consulta tecnica di cui all’art. 3 della L. R. 11 aprile 1995, n° 49, integrata da due rappresentanti delle GAV appartenenti a province diverse e designati con duplice sorteggio, prima territoriale e quindi nominativo, a cura della segreteria della Consulta.

2. La Consulta tecnica, integrata secondo quanto previsto dal comma 1, formula pareri su richiesta della Giunta Regionale ed avanza proposte in ordine:

a) allo stato d’attuazione della presente legge;

b) ai provvedimenti di competenza regionale relativi al Servizio Volontario di Vigilanza Ambientale.

 

Articolo 12
(Relazione sull’attività svolta dalle GAV)

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno le Province e gli Enti Parco trasmettono alla Giunta regionale:

a) un dettagliato rapporto sull’attività svolta in ordine al servizio volontario di vigilanza ambientale e agli interventi effettuati dalla GAV;

b) un rendiconto sull’impiego delle risorse finanziarie e dotazioni strumentali a disposizione;

c) un piano di organizzazione del servizio per l’anno in corso con l’indicazione delle relative necessità finanziarie e di dotazioni strumentali.

2. Nei successivi sessanta giorni, la Giunta Regionale trasmette al Consiglio la comunicazione di cui all’art. 3 e delibera il riparto delle risorse finanziarie disponibili da attribuirsi alle amministrazioni provinciali.

 

Articolo 13
(Abrogazione e norma finale)

1. Sono abrogati i commi da 3 a 11 dell’art. 22 (Vigilanza) della Legge Regionale 8 novembre 1982, n. 82.

2. Decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore della presente legge i compiti di polizia amministrativa attribuiti alle Guardie volontarie di cui alle LL. RR. 25/84 e 3/94 sono limitati al rispetto delle disposizioni delle leggi suddette.

 

Articolo 14
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, determinati in lire 100.000.000 e decorrenti dal 1998, si provvede mediante imputazione al cap. 29440 del bilancio di previsione 1998.

2. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si provvederà con leggi di bilancio.

Giunta Regionale - Deliberazione 6 aprile 1998, n. 331

(Boll. n 19 del 13/05/1998, parte seconda, SEZIONE II )

Approvazione norme attuative della LR 7/1998

"Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale"

 

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 23 gennaio 1998 n. 7 che istituisce il servizio volontario di vigilanza ambientale;

Visto l’art. 3 della legge e che attribuisce alla Giunta Regionale il compito di definire le linee fondamentali dei programmi di attività e le direttive tecniche per l’espletamento del servizio delle Guardie ambientali volontarie e di definire le materie obbligatorie dei corsi di formazione e di riqualificazione e degli esami;

Ritenuto di dover procedere nella definizione di suddette norme attuative che vengono riportate nell’allegato "Norme attuative della L.R. 7/1998 - Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale", facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

A voti unanimi

 

DELIBERA

 

- di approvare le norme attuative della L.R. 7/1998 "Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale" riportate nell’allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di partecipare il presente atto alle Province e agli Enti Parco Regionali a cura dell’Area Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali;

- di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione il presente atto, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L.R. 15 marzo 1996, n. 18 "Ordinamento del BURT e norme per la pubblicazione degli atti".

 

Segreteria della Giunta

Il Coordinatore

Valerio Pelini

ALLEGATO

 

"Norme attuative" della L.R.7/1998

"Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale".

 

A. Direttive Tecniche

PREMESSA

Con questa direttiva in attuazione della L.R. n. 7/1998 recante "Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale" la Giunta Regionale intende provvedere agli adempimenti previsti, nella delicata fase di transizione alla nuova normativa introdotta in materia di volontariato ambientale. Dovendosi adattare a realtà provinciali e territoriali molto diversificate dal punto di vista dell’organizzazione del volontariato di vigilanza ambientale, queste direttive rivestono un carattere sperimentale. Per questo motivo esse trattano in modo generale gli aspetti fondamentali, evitando di definire troppo precisamente i diversi argomenti, in modo da lasciare a ciascuna Provincia o Ente Parco Regionale una più ampia possibilità di articolarle secondo le proprie esigenze e la propria realtà.

L’esperienza che verrà fatta nelle diverse situazioni costituirà la base per successivi approfondimenti e precisazioni.

 

1. COMPITI DELLE G.A.V.

Nell’ambito del coordinamento con le altre forze di vigilanza ambientale, alle G.A.V. devono essere affidati compiti di educazione e prevenzione, compiti di sviluppo delle conoscenze e compiti di controllo relativi al patrimonio ambientale superficiale, ipogeo e subacqueo.

 

1.1 Compiti di educazione e prevenzione

Le G.A.V. devono svolgere nella comunità locale, e, quale strumento di supporto, nelle scuole, opera di:

- Diffusione delle conoscenze sulle caratteristiche e sulle modalità di funzionamento del sistema ambientale e sulle caratteristiche del patrimonio naturale e dei beni culturali presenti sul territorio.

- Divulgazione e informazione sul rispetto del patrimonio naturale e culturale e sulla normativa vigente.

- Collaborazione con le autorità preposte in attività di soccorso in caso di disastri di natura ambientale, prevenzione incendi boschivi, sorveglianza sul territorio dei fenomeni e dei processi in atto riguardanti il patrimonio naturale e culturale. Per quest’ultimo aspetto, vanno intesi i beni culturali in ambito rurale.

 

1.2. Compiti di sviluppo delle conoscenze

Le G.A.V. possono svolgere compiti di raccolta dati e di studio dell’ambiente, con riferimento alle risorse naturali e culturali, in collaborazione con le autorità preposte.

 

1.3. Compiti di controllo

Le G.A.V. svolgono compiti di :

- Vigilanza sui casi di degrado ambientale e sulle relative cause.

- Sorveglianza della dinamica di conservazione delle consociazioni floristiche, faunistiche, dei loro habitat e delle emergenze geologiche e paesaggistiche.

- Controllo a scala territoriale dell’osservanza delle normative ambientali.

 

2. CAMPI DI INTERVENTO DELLE G.A.V.

Fermo restando che il patrimonio ambientale d’interesse comprende quello superficiale, quello ipogeo e quello subacqueo, i campi di intervento delle G.A.V. sono:

- Tutela della risorsa idrica, marina e delle acque interne;

- Conservazione della risorsa suolo;

- Tutela della qualità dell’aria;

- Conservazione della flora e della vegetazione ;

- Protezione civile e prevenzione degli incendi boschivi;

- Tutela della fauna selvatica;

- Tutela del paesaggio e del patrimonio culturale diffuso;

- Controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Le G.A.V. svolgono la loro attività di polizia amministrativa nell’ambito della normativa statale e regionale che regolamenta i campi di intervento citati, ivi compresi gli atti istitutivi di aree protette statali e regionali.

L’atto di nomina emanato dall’Amministrazione Provinciale deve indicare puntualmente tutte le norme di legge che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, per le quali la Guardia ambientale volontaria ha potere di accertamento circa le infrazioni commesse, limitatamente alle parti in cui sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.

Oltre che nell’ambito della normativa statale e regionale, il potere di accertamento delle G.A.V. è da estendere a:

- violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale che le Province assumono con proprio regolamento, i cui estremi dovranno essere indicati dalle stesse, qualora lo ritengano opportuno, nell’atto di nomina a G.A.V;

- violazione alle prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali emanate ai sensi dell’Art. 36 e dell’Art. 38, comma secondo, Legge 08.06.90 n. 142, qualora le stesse prevedano sanzioni amministrative pecuniarie e comunque siano finalizzate alla tutela dell’ambiente.

 

3. CORSI DI FORMAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE

3.1. Presentazione domande di partecipazione ai corsi

Tutti i cittadini domiciliati in Toscana possono presentare domanda di partecipazione a corsi di formazione o riqualificazione ai soggetti di cui all’Art. 2 comma 1 della L.R. 7/1998.

Le domande di partecipazione ai corsi di riqualificazione sono corredate dall’indicazione della qualifica o dei requisiti posseduti ai sensi dell’Art. 2 commi 2, 3 e 4 della legge e dei corsi di formazione e di aggiornamento seguiti.

 

3.2. Organizzazione dei corsi

I soggetti di cui all’Art. 2 comma 1 della legge organizzano e sottopongono all’autorizzazione della provincia corsi di formazione o di riqualificazione con almeno 20 partecipanti.

Di norma, ciascun corso di formazione o riqualificazione deve prevedere la frequenza di un numero compreso tra 20 e 50 candidati.

 

3.3. Durata

I corsi di formazione hanno una durata minima di 120 ore e una durata massima di 200 ore, di cui almeno un terzo di esercitazioni pratiche, eventualmente anche affiancando in tale occasione le aspiranti guardie con guardie già in servizio.

I corsi di riqualificazione hanno una durata minima di quaranta ore.

 

3.4. Frequenza

Per i corsi di formazione l’obbligo della frequenza è di almeno tre quarti della durata del corso.

Per i corsi di riqualificazione l’obbligo della frequenza è di almeno tre quarti della durata dei moduli previsti per ciascun candidato (vedi più avanti).

 

3.5. Programma dei corsi di riqualificazione e dei relativi esami

Il Programma dei corsi e le materie di esame (vedi sezione C "Materie obbligatorie dei corsi e degli esami") vengono strutturati in moduli selezionati in modo differenziato, così da consentire un dimensionamento e un’articolazione appropriati dei gruppi di argomenti che i candidati devono seguire e per i quali devono superare l’esame finale, sulla base della qualifica o dei requisiti posseduti ai sensi dell’Art. 2 commi 2, 3 e 4 della legge e dei corsi di formazione e di aggiornamento già frequentati.

 

3.6. Autorizzazione dei corsi

La Provincia autorizza i corsi di formazione proposti dai soggetti di cui all’Art. 2 comma 1 sulla base della loro rispondenza i requisiti di legge.

Per i corsi di riqualificazione, i soggetti organizzatori propongono alla Provincia un elenco dei candidati alla partecipazione, con indicazione delle relative qualifiche o requisiti da essi posseduti ai sensi dell’Art. 2 della Legge e dei corsi di formazione e di aggiornamento da essi seguiti, insieme a un ipotesi di articolazione degli argomenti e della durata del corso.

Con riferimento alla Sezione C "Materie obbligatorie dei corsi e degli esami" e in rapporto alle qualifiche o ai requisiti posseduti dai candidati e ai corsi da essi seguiti, i soggetti organizzatori possono proporre partecipazioni differenziate per argomento e durata.

La Provincia, valutati i contenuti dei corsi sulla base della loro rispondenza ai requisiti di legge e in relazione alle qualifiche e ai requisiti posseduti dai candidati interessati e ai corsi di formazione e aggiornamento da essi seguiti, li autorizza, anche con prescrizioni.

 

4. FIGURE SPECIALISTICHE
SPELEOLOGICHE E SUBACQUEE

L’attestazione, di cui all’Art.5 comma 3 della legge, di specifica esperienza speleologica o subacquea è da intendere riferita alle conoscenze dell’ambiente speleologico o subacqueo e alle relative normative.

 

5. RAGGRUPPAMENTI TERRITORIALI

È prioritario assicurare la vigilanza ambientale nelle aree protette regionali.

A tal fine le Province organizzano per il territorio di competenza degli Enti Parco Regionali, in accordo con questi ultimi, gli opportuni raggruppamenti territoriali.

Nel restante territorio le Province individuano, anche su proposta dei Comuni e Comunità Montane, opportuni raggruppamenti territoriali in modo tale da soddisfare al meglio l’esigenza di assicurare la vigilanza ambientale nelle altre aree protette regionali.

 

B. Linee fondamentali
dei Programmi di Attività

Le Province e gli Enti Parco Regionali devono sviluppare programmi di attività in cui le G.A.V. possano svolgere compiutamente i compiti di loro pertinenza in stretto coordinamento con le altre forze di vigilanza ambientale.

Devono quindi essere programmate le attività relative ai vari compiti di educazione e prevenzione, di sviluppo delle conoscenze e di controllo che possono essere svolte dalle G.A.V.

La programmazione delle attività delle G.A.V. deve tenere conto che, per motivi di sicurezza e di controllo, le G.A.V. dovranno svolgere il servizio di vigilanza di norma in coppia.

Devono inoltre essere individuate le attività prioritarie che le G.A.V. devono svolgere nell’ambito del territorio di pertinenza dei vari raggruppamenti territoriali, nel caso articolandole raggruppamento per raggruppamento, prendendo come riferimento:

- le diverse caratteristiche ambientali;

- la diversa situazione presente dal punto di vista territoriale e operativo;

- le conseguenti diverse esigenze e urgenze presenti.

Nella programmazione delle attività deve comunque essere assicurata prioritariamente la vigilanza ambientale nelle aree protette regionali.

 

C. Materie obbligatorie dei corsi e degli esami

1. CORSI DI FORMAZIONE E RELATIVI ESAMI

1.1. Elementi di ecologia generale

 

1.1.1 L’ambiente come ecosistema

1.1.2 Il rapporto uomo - ambiente

1.1.3 Lo sviluppo sostenibile (Agenda XXI; Convenzioni di Rio e Kyoto; Contabilità ambientale)

1.1.4 Approfondimenti sui tipi di ecosistema presenti nel territorio

 

1.2 Gestione delle risorse e conservazione della natura e dei beni culturali

 

1.2.1 Tutela della qualità dell’aria

1.2.2 Conservazione della risorsa acqua

1.2.3 Tutela della risorsa suolo

1.2.4 Conservazione della flora e della vegetazione

1.2.5 Tutela della fauna selvatica

1.2.6 Tutela del paesaggio e del patrimonio culturale diffuso

1.2.7 La gestione delle aree protette

1.2.8 Gestione dei rifiuti

 

1.3. Normativa e funzioni inerenti gli agenti di polizia amministrativa

 

1.4. Normativa ambientale

 

1.4.1 Normativa ambientale di carattere generale (A.N.P.A., V.I.A.)

1.4.2 Normativa relativa alla qualità dell’aria

1.4.3 Normativa relativa alla tutela dell’acqua

1.4.4 Normativa relativa alla difesa del suolo

1.4.5 Normativa relativa alla tutela della flora e della vegetazione

1.4.6 Normativa relativa alla tutela della fauna selvatica

1.4.7 Normativa per le aree protette e la conservazione delle biodiversità

1.4.8 Normativa relativa alla tutela del paesaggio e dei beni culturali

1.4.9 Normativa relativa ai rifiuti

1.4.10 La direttiva Seveso

1.4.11 Normativa relativa agli interventi di protezione civile e prevenzione degli incendi boschivi.

 

1.5. Caratteristiche del territorio di competenza

 

Caratteristiche del territorio relative agli argomenti elencati nel punto 1.2.

 

1.6. Rilevamento ambientale

 

1.6.1 Il metodo cartografico e l’orientamento sul terreno

1.6.2 Metodi di rilevamento delle caratteristiche del territorio e dei parametri ambientali intesi anche come indicatori di situazioni di rischio ambientale rilevanti ai fini della protezione civile

1.6.3 Riconoscimento di specie protette

 

1.7. Educazione ambientale

 

1.7.1 Finalità e contenuti dell’informazione ambientale

1.7.2 Tecniche di informazione, di comunicazione e didattiche in educazione ambientale.

 

1.8. Nozioni di primo soccorso

 

2. CORSI DI RIQUALIFICAZIONE E RELATIVI ESAMI

Le materie obbligatorie per i corsi di riqualificazione e dei relativi esami sono le stesse previste per i corsi di formazione.

Il programma dei corsi e le materie di esame vengono però strutturati in modo modulare, selezionando in modo differenziato gli argomenti, così da consentire un dimensionamento e un’articolazione appropriati dei gruppi di argomenti che i candidati devono seguire e per i quali devono superare l’esame finale, sulla base della qualifica o dei requisiti posseduti ai sensi dell’Art. 2 commi 2, 3 e 4 della legge e dei corsi di formazione di aggiornamento già frequentati.