REGOLAMENT0 DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
(approvato con deliberazione consiliare n. 87 del 24 giugno 1996, esecutiva ai sensi di legge)

ART. 1 -   ATTRIBUZIONI DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE  3
ART. 2 -   ORGANIZZAZIONE DEL CORPO  4
ART. 3 -   LUOGO DI SERVIZIO 4
ART. 4 -   ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ 6
ART. 5 -   ATTRIBUZIONI DEL RESPONSABILE DEL CORPO 7
ART. 6 -   ATTRIBUZIONI DEGLI ADDETTI AL COORDINAMENTO 8
ART. 7 -   ASSENZA DAL SERVIZIO DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI 9
ART. 8 -   DOVERI DEI VIGILI 9
ART. 9 -   MODALITÀ DI SVOLGIMENTO NEI COMPITI DI SERVIZIO 10
ART. 10 - NORME COMPORTAMENTALI DEI VIGILI 11
ART. 11 UNIFORME 12
ART. 12 - ORARIO DI SERVIZIO 12
ART. 13 - PATROCINIO LEGALE ED ASSICURAZIONE 13
ART. 14 - REGISTRI DI SERVIZIO 13
ART. 15 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO - PLACCA MATRICOLA 14
ART. 16 DOTAZIONE USO E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO 14
ART. 17 DOTAZIONE DELLE ARMI 15
ART. 18 USO DEGLI APPARATI RADIORICETRASMITTENTI 15
ALLEGATI 16
ALLEGATO "A": Disciplinare concernente l'uso degli automezzi di servizio 16
ALLEGATO "B":Disciplinare concernente l'armamento del Corpo di Polizia Provinciale 17
CAPO I - GENERALITÀ NUMERO E TIPO DELLE ARMI 18

Art. 1 - 

Disposizioni generali 18
Art. 2 -  Tipo delle armi in dotazione 18
Art. 3 -  Numero delle armi in dotazione 19
CAPO II - MODALITÀ E CASI DI PORTO D'ARMA 20
Art. 4 -  Tipo di servizio 20
Art. 5 -  Assegnazione delle armi 20
Art. 6 -  Modalità di porto delle armi 21
Art. 7 -  Servizio svolto con armi 21
Art. 8 -  Servizi di collegamento e di rappresentanza 22
Art. 9 -  Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto 22
CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI 23
Art. 10 -  Custodia delle armi - Consegnatario 23
Art. 11 -  Prelevamento e versamento delle armi 25
Art. 12 -  Doveri dell'assegnatario 26
Art. 13 -  Addestramento tecnico 27
Art. 14 -  Rinvio 27
Art. 15 -  Entrata in vigore 28
ALLEGATO "C" - Disciplinare relativo all'uso dei mezzi di segnalazione visivi e sonori in dotazione alla Polizia Provinciale 29
Art. 1 - 29
Art. 2 - 29
Art. 3 - 29
Art. 4 - 30
ALLEGATO "D" - Disciplinare concernente l'uso degli apparati radioricetrasmittenti 31
Art. 1 - 31
Art. 2 - 31
Art. 3 - 31
Art. 4 - 32

REGOLAMENTO


ART. 1 - ATTRIBUZIONI DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

1.
L'Amministrazione Provinciale di Pistoia svolge un servizio a mezzo di guardie provinciali, che assumono ufficialmente la denominazione di Vigili Provinciali, per l'espletamento delle funzioni di controllo e repressione delle infrazioni alle leggi riguardanti materie di competenza o delegate, fra le quali sono prioritarie le materie relative ai settori ittico, venatorio, ambientale ed ecologico.

Per ciascuna delle singole materie potranno essere effettuati corsi di preparazione e di aggiornamento con lo scopo di migliorare le prestazioni del personale di vigilanza.

Nel caso si verifichino esigenze di controllo particolari su specifiche materie possono essere attivate forme di specializzazione tra il personale di  vigilanza.

2.
Il servizio può essere svolto avvalendosi della collaborazione delle guardie volontarie, nei limiti e secondo le modalità indicate dalle leggi vigenti.

3.
L'espletamento del servizio contempla le seguenti attività:

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

1.
Il Corpo di Polizia Provinciale deve essere costituito da un numero di
Agenti adeguato alle esigenze di servizio, secondo criteri di funzionalità ed economicità ai sensi dell'art.7 della L. 65/86 e dell'art.12 della L.R. 17/89, compatibilmente con quanto previsto dalla dotazione organica stabilità annualmente dalla Amministrazione Provinciale.

2.
I Vigili formano il Corpo di Polizia Provinciale.

Il Corpo è composto:

ART. 3 - LUOGO DI SERVIZIO

 

1.
I Vigili svolgono di norma il servizio entro i limiti territoriali della Provincia.

I Vigili possono essere destinati dall'Amministrazione alla vigilanza di una zona oppure possono essere utilizzati per vigilanza ed interventi nell'intero territorio provinciale.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale possono essere comandati per lo svolgimento di servizi straordinari sul territorio provinciale per periodi superiori alla durata dell'orario di lavoro che diano luogo, sentito il Presidente dell'Amministrazione, al diritto della consumazione del pasto.

Il servizio dovrà essere comandato espressamente dal Responsabile del Corpo in caso vi siano interventi straordinari.

2.
Il personale addetto al Corpo di Polizia Provinciale può compiere, ai sensi
dell art.4 della L. 65/86, fuori dal territorio del proprio ente:

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1.
I Vigili, ferme restando le loro attribuzioni e responsabilità come Agenti di Polizia Giudiziaria, rispondono dell'attività di vigilanza al Responsabile del Corpo, le cui specifiche attribuzioni sono disciplinate dal presente regolamento.

Le qualifiche funzionali e le relative norme di accesso, i profili professionali, le attribuzioni, i doveri, le responsabilità e quant'altro si riferisce ai limiti di impiego del personale addetto al servizio di Polizia  Provinciale sono determinate dalla Provincia ai sensi della normativa vigente.

A) DIRETTIVE GENERALI
II Presidente della Giunta Provinciale o l'Assessore da lui delegato emana
le direttive generali relative all'espletamento del servizio, vigilasull'espletamento dello stesso ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi edai regolamenti.

B) DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA
II Corpo di Polizia Provinciale è collocato, come struttura organizzativa,
nel Settore Tutela dell'Ambiente.

C) RIUNIONE DI SERVIZIO
La riunione di servizio riveste carattere puramente operativo per laformazione degli indirizzi per gli interventi.
Si svolge quindicinalmente o in periodi intermedi per la trattazione diproblemi contingenti, a data variabile e vi partecipano, di norma, il Responsabile del Corpo, i Coordinatori ed i Vigili.
In tale riunione vengono stabiliti gli obiettivi e gli scopi operativi del periodo successivo.
È convocata dal Responsabile del Corpo.
I Vigili rendono conto del servizio effettuato tramite trascrizionegiornaliera dei luoghi di servizio e del tipo di attività svolta durante il periodo
comandato.

2.
Di norma l'orario di lavoro si articola in due turni, uno antimeridiano e uno postmeridiano, il cui inizio potrà variare secondo le stagioni.
Per esigenze particolari e motivate potranno essere comandate anche
articolazioni di orario diverse.

ART. 5 - ATTRIBUZIONI DEL RESPONSABILE DEL CORPO

1.
Fermi restando gli obblighi di cui al punto 1 dell'alt. 9 della L 65/86 e dell'alt. 13 della L.R. 17/89, al Responsabile del Corpo competono, sulla base degli indirizzi generali emanati dagli organi provinciali e dei criteri individuati dal Dirigente di Settore, le disposizioni per  l'espletamento del servizio, l'elaborazione dei piani di intervento, il controllo del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.

2.
Il Responsabile del Corpo:

3.
Al Responsabile del Corpo sono applicabili le disposizioni del presente regolamento relative agli Addetti al Controllo e Coordinamento ed ai Vigili per quanto compatibili con le specifiche disposizioni previste dal presente articolo.

ART. 6 - ATTRIBUZIONI DEGLI ADDETTI AL COORDINAMENTO

1.
Gli addetti al Coordinamento svolgono attività di vigilanza, la coordinano
nell'ambito delle proprie competenze, informano il Responsabile del Corpo in merito allo svolgimento di tale attività di vigilanza e ricevono dallo stesso le indicazioni per l'espletamento del servizio.

2.
Per il complesso delle attività come sopra delineate gli Addetti al Coordinamento provvedono a:

3.
Agli Addetti al Coordinamento e Controllo sono applicabili le disposizioni
del presente regolamento relative ai Vigili per quanto compatibili con le  specifiche disposizioni previste dal presente articolo.

ART. 7 - ASSENZA DAL SERVIZIO DEL RESPONSABILE DEI COORDINATORI

1.
In caso di assenza o di impedimento dal servizio del Responsabile, tale funzione viene svolta dall'Addetto al Controllo e Coordinamento più anziano di servizio.

2.
L'Addetto al Coordinamento e Controllo deve avvisare tempestivamente
il Responsabile del Corpo in caso di assenza dal lavoro per qualsiasi motivo.

In questo caso i compiti dell'Addetto al Coordinamento vengono assunti dagli altri Addetti al Coordinamento o dal Responsabile del Corpo.

ART. 8 - DOVERI DEI VIGILI

1.
I Vigili Provinciali sono tenuti ad assolvere con cura ed assiduita i doveri
di ufficio e di servizio, nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, in modo da assicurare il miglior andamento del servizio.

2.
Rientra nei doveri d'ufficio dei Vigili il concorrere all'ottimale
espletamento del servizio con proposte e segnalazioni agli Addetti al Coordinamento e Controllo e al Responsabile.

3.
Debbono mantenere il più scrupoloso segreto circa gli affari trattati e di
cui sono venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio, ed osservare l'orario di servizio.

ART. 9 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DI SERVIZIO

1.
Nell'espletamento dei compiti di servizio di cui all'ari. 1 i Vigili sono
obbligati in particolare a:

2.
La partecipazione a corsi di aggiornamento e specializzazione con
valutazione finale positiva costituisce titolo valutabile secondo le norme contrattuali vigenti.

ART. 10 - NORME COMPORTAMENTALI DEI VIGILI

1.
Fermi restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, ai Vigili Provinciali è vietato:

2.
I Vigili debbono eseguire gli ordini e le disposizioni a loro impaniti dagli
organi dell'Amministrazione, dal Responsabile del Corpo e dagli Addetti al Coordinamento e Controllo nei limiti delle attribuzioni a questi assegnati dal presente regolamento e dalle norme vigenti in materia;

3.
Nel caso sorgesse dubbio circa l'interpretazione di un ordine o se le
circostanze impedissero di chiedere delucidazioni a chi ha impanilo l'ordine stesso, spetterà all'Addetto al Coordinamento e Controllo, ovvero al più anziano di servizio, decidere in proposito.
Qualora il Vigile ritenesse l'ordine contrario alle norme di servizio, il
Vigile stesso potrà chiedere che l'ordine gli venga passato per iscritto.
Il Vigile non deve eseguire l'ordine quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge o costituisca manifestamente reato.

ART. 11 - UNIFORME

1.
I Vigili, quando sono in servizio, devono vestire l'uniforme di cui alla L.R.
46/95 fornita dall'Amministrazione Provinciale, mantenendola pulita ed in buono stato.

L'Amministrazione Provinciale provvede ad adeguare le uniformi dei Vigili a quanto previsto dalla L.R. 46/95.

L'uso dell'abito borghese deve essere autorizzato, al fme di un migliore svolgimento del servizio, dal Responsabile del Corpo.

E assolutamente vietata ogni modifica all'uniforme, nonché indossare altri indumenti visibili non previsti dal presente regolamento.

È vietato altresì indossare la divisa fuori dall'orario di servizio.

ART. 12 - ORARIO DI SERVIZIO

1.
L'orario di lavoro settimanale è quello fissato dal contratto nazionale
secondo quanto stabilito dalla contrattazione decentrata a livello aziendale. Quando necessità particolari lo richiedano, i Vigili sono tenuti a prestare servizio in eccedenza all'orario secondo le norme e gli accordi vigenti.

Tenuto conto della particolarità del servizio, i Vigili, i Coordinatori ed il Responsabile dovranno consentire di poter essere rintracciati secondo modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione, conformemente alle norme contrattuali che regolano l'istituto della reperibilità.

Il rispetto delle disposizioni relative all'orario di lavoro sarà assicurato dagli Addetti al Coordinamento e Controllo e dal Responsabile del Corpo.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, valgono le norme e le disposizioni vigenti in materia per il personale dell'Amministrazione Provinciale.

ART. 13 - PATROCINIO LEGALE ED ASSICURAZIONE

1.
L'Amministrazione Provinciale assicura l'assistenza legale in sede
processuale ai Vigili nei casi e secondo le modalità previste dal Regolamento Generale del Personale e dalle vigenti norme contrattuali.

I Vigili usufruiscono di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per l'uso delle armi in attività di servizio, oltre alle normali forme di assicurazione e assistenza prevista dalla normativa vigente.

ART. 14 - REGISTRI DI SERVIZIO

1.
Nell'ufficio dei Vigili e sotto la cura del Responsabile del Corpo, sono tenuti, in perfetto ordine, i seguenti registri:

  1. Registro di protocollo dei processi verbali

  2. Registro di protocollo dei rapporti e delle notificazioni

  3. Registro di protocollo degli atti inerenti il Corpo di Polizia Provinciale

  4. Registro del materiale sequestrato

  5. Registro delle armi in deposito temporaneo e delle munizioni

  6. Registro di carico e scarico del materiale

  7. Registro delle notizie di reato e degli atti riguardanti i rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

I registri debbono essere composti in modo da non poter essere manomessi o contraffatti.

Nell'Ufficio vengono inoltre conservate le disposizioni di servizio, le leggi ed i regolamenti relativi alle materie di competenza nonché copia dei processi verbali e dei rapporti.

ART. 15 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO - PLACCA MATRICOLA

1.
Ai sensi del punto 4 dell'alt. 6 della L. 65/86 e dell'alt. 1 della L.R.
46/95, gli appartenenti al Corpo sono muniti di una tessera di riconoscimento contenente le qualifiche di legge, vidimata dal Presidente, che dovranno portare sempre con sé ed esibire ogni volta occorrasi dimostrare la loro qualifica.

Sono inoltre muniti di una placca metallica di servizio, recante la sigla della Provincia ed il numero di matricola, da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'uniforme.

I consegnatari sono responsabili della diligente conservazione della tessera di riconoscimento e della placca matricola.

La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate all'Amministrazione, qualora il dipendente cessi definitivamente dal servizio o sia stato sospeso a seguito di provvedimento disciplinare.

 

ART. 16 - DOTAZIONE USO E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO

1.
I mezzi di trasporto, contrassegnati ai sensi della L.R. 46/95, dati in dotazione, devono essere usati per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego, secondo le disposizioni contenute nell'apposito disciplinare di cui all'allegato "A" del presente regolamento.

Il mezzo di trasporto di servizio deve essere assicurato con l'estensione dell'assicurazione, oltre ai trasportati, anche al conducente.

Il Responsabile del Corpo può, in casi eccezionali, autorizzare l'uso del mezzo privato.

Quando le necessità lo richiedano, potranno essere utilizzati i segnali distintivi previsti dall'alt. 24 del DPR 16/12/92 n° 495 nonché segnali acustici e visivi a norma delle vigenti disposizioni.

ART. 17 - DOTAZIONE DELLE ARMI

1.
I Vigili sono dotati di armi a canna corta e di fucile consentiti dalle leggi e
dai regolamenti in vigore con relative munizioni e conseguenti autorizzazioni, salvo diverse disposizioni della Giunta Provinciale.

Dette armi e munizioni sono detenute e utilizzate secondo le norme contenute in un apposito disciplinare di cui all'allegato "B" del presente regolamento.

Ai Vigili incombono personalmente le responsabilità di legge e regolamentari per la detenzione e l'uso delle armi.

I Vigili possono custodire a casa, previa la denuncia di cui all'ari. 38 R.D. 773/1931 e portare al seguito le armi di ordinanza con le relative munizioni di dotazione.

Al fine del porto delle armi di cui ai commi precedenti, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale richiede al Prefetto la qualità di Agente di P.S., per gli appartenenti al Corpo, ai sensi del punto 2 dell'alt. 5 della L. 65/86, con le modalità ed in analogia con quanto previsto dallo stesso articolo per il Sindaco.

ART. 18 - USO DEGLI APPARATI RADIORICETRASMITTENTI

1.
I mezzi di comunicazione, ai sensi dell'alt; 5 della L.R. 46/95, in
dotazione al Corpo di Polizia Provinciale, devono essere rispondenti a caratteristiche tecniche, defmite con normativa, che ne permettano la reciproca utilizzazione in tutto il territorio della Provincia di Pistola, anche in relazione alle attività di soccorso e di protezione civile.

Gli apparati ricetrasmittenti devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e con massima cura secondo le disposizioni dell'apposito disciplinare di cui all'allegato "C" del presente regolamento.

ALLEGATI

ALLEGATO "A" - Disciplinare concernente Fuso
degli automezzi di servizio  

ALLEGATO "B" - Disciplinare concernente l'armamento del Corpo di Polizia Provinciale 

(redatto ai sensi della Legge 7 marzo 1986 n. 65 "Legge-quadro  sull'ordinamento della Polizia Municipale" e del Decreto Ministero
dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145 "Norme concementi l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza" nonché della Legge 11.02.1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") 

CAPO I - GENERALITÀ NUMERO E TIPO  DELLE ARMI 

Art. 1 - Disposizioni generali 

1.
 Ai sensi dell'alt. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145, l'armamento del Corpo di Polizia Provinciale di Pistola, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986 n. 65 e della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, è disciplinato dal presente regolamento. 

Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione 

1.
Al personale del Corpo in possesso del riconoscimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, per l'espletamento del servizio, vengono assegnati in dotazione i seguenti tipi di armi: 

Art. 3 - Numero delle armi in dotazione

1.
Il numero complessivo delle pistole e dei fucili di cui al precedente articolo 2 in dotazione al Corpo, corrisponde di norma all'organico
complessivo degli appartenenti al Corpo per i quali è richiesto ai sensi deU'art. 29, 1° comma, della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, oltre che dal combinato disposto degli artt. 10,12 e 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, il riconoscimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, oltre ad una pistola dello stesso tipo di quelle assegnate al personale in dotazione individuale per il servizio, tale ultima arma è custodita nei locali del Corpo  quale dotazione di riserva.

2.
n numero complessivo delle armi di cui al precedente comma è fissato con provvedimento del Presidente della Provincia e di esso, come degli eventuali provvedimenti di modifica di detto numero complessivo, è data comunicazione al Prefetto.

3.
Le munizioni acquistate di volta in volta in numero adeguato alle esigenze necessario per le esercitazioni di tiro a segno e per lo svolgimento del servizio, sono custodite nei locali del Corpo e consegnate ai Vigili previa rendicontazione dell'uso delle stesse su apposito registro.

4.
I fucili e le carabine sono utilizzati per i servizi di polizia, vengono custoditi nei locali del Corpo e verranno consegnati agli Agenti ogniqualvolta l'Amministrazione ne autorizzi l'uso.


5.
Il Presidente denuncia, ai sensi dell'alt. 38 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo e di riserva, alla locale Autorità di P.S. competente per territorio. 

CAPO II - MODALITÀ E CASI DI PORTO D'ARMA 

Art. 4 -Tipo di servizio

1.
I servizi si dividono in continuativi e non continuativi: 


Art. 5 - Assegnazione delle armi

1.
L'assegnazione delle armi può essere effettuata in via continuativa oppure di volta in volta per i servizi svolti in via non continuativa.

2.
Le pistole sono assegnate in via continuativa oppure di volta in volta per un periodo determinato a tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agenti di P.S. ed impegnati in servizi svolti in via continuativa, con provvedimento del Presidente, sottoposto a revisione annuale e comunicato al Prefetto di Pistoia.
Di norma il periodo corrisponde con la permanenza del rapporto di lavoro.


3.
Del provvedimento di assegnazione in via continuativa è fatta menzione m apposita certificazione personale a validità esennale, che costituisce parte integrante della tessera di riconoscimento personale rilasciata ad ogni componente del Corpo di Polizia Provinciale e che lo stesso è tenuta a portarlo con se.

 Art. 6 - Modalità di porto delle armi 

1.
In servizio l'arma corta deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme e deve essere corredata di caricatore di riserva.

2.
Nei casi di cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, il Vigile è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi e fuori dal servizio, l'arma deve essere portata in modo non visibile.

3.
Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e queste non possono essere alterate nelle loro caratteristiche.

4.
Per le armi assegnate in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio, nell'ambito del territorio provinciale oltreché nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

In questo caso l'arma corta è portata con le modalità di cui al secondo comma. 

Art. 7 - Servizio svolto con armi 

1.
Nell'ambito del territorio della Provincia tutte le funzione riguardanti le attività di polizia giudiziaria, venatoria e rurale, urbana, di polizia
amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione sia demandata alla Polizia Provinciale dalle leggi e dai regolamenti sono svolte, per quanto concerne i Vigili in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, con armi in dotazione.


2.
Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della Legge 7 marzo 1986 n.65, salvo sia diversamente disposto dalla competente Autorità. 

Art. 8 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

1.
I servizi di rappresentanza esplicati fuori dal territorio della Provincia di appartenenza sono svolti di massima senza armi, fatto salvo quanto previsto dall'ari. 9 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

2.
Agli addetti al Corpo di Polizia Provinciale cui l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi del precedente art. 5, è consentito il porto della medesima nel territorio della Provincia in cui si svolgono i compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, giusto quanto disposto dall'alt. 8 del citato D.M. n.145/1987. 

Art. 9 - Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto 

1.
I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale della Provincia di appartenenza per soccorso o in caso di calamità o disastri o per rinforzare in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati, di massima senza armi.

Tuttavia il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, quando ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'ari. 9 del D.M. 4 marzo 1987 n.145, può richiedere che il contingente del personale inviato per soccorso o m supporto sia composto da addetti armati, in considerazione della  natura del servizio, stante le previsioni di cui al precedente art.7.

2.
D Presidente comunica al Prefetto di Pistola e a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio estemo sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo e dal comma 1 del precedente art. 8, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo del servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 10 - Custodia delle armi - Consegnatario

1.
Le anni e le munizioni della dotazione di riserva del Corpo sono, a norma dell'alt. 14 del D.M. n. 145/87 e con le modalità da esso previste, custodite in armadi metallici corazzati con chiusura di tipo cassaforte e con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in ambienti intemi al Corpo di Polizia Provinciale.


2.
L'autorità di P.S. determina le misure necessarie ai sensi dell'art. 20 della Legge 18 aprile 1975 n. 110 ed ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

3.
Le armi sono consegnate e versate scariche e prive di fondine.

4.
D Presidente della Provincia individua tra il personale dipendente del Corpo il soggetto consegnatario delle armi.

5.
Il consegnatario deve adempiere con la massima diligenza i doveri di cui all'art. 17 del D.M. 145/87; cura inoltre la predisposizione dei seguenti adempimenti burocratici:

a) predisposizione del provvedimento del Presidente per la fissazione del numero delle armi e della relativa comunicazione al Prefetto;

b) predisposizione del provvedimento del Presidente per l'assegnazione delle armi in via continuativa, la revisione annuale, la comunicazione al Prefetto, il rilascio all'addetto di certificazione ai sensi dell'alt. 5 comma 2, da allegarsi alla tessera di riconoscimento personale e il rilascio della copia del provvedimento di assegnazione in via continuativa delle armi ai singoli addetti;

e) predisposizione dei provvedimenti e delle comunicazioni del Presidente al Prefetto per servizio fuori dell'ambito territoriale provinciale,
per soccorso o in supporto;

d) predisposizione dei provvedimenti per lo svolgimento dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e delle relative comunicazioni al Prefetto di Pistola;

e) predisposizioni delle comunicazioni del Presidente al Questore di Pistola per l'autorizzazione al porto delle armi in campi di tiro al di fuori del territorio provinciale.

Art. 11 - Prelevamento e versamento delle armi 

1.
Le armi assegnate in via continuativa sono prelevate presso il consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'alt. 4 del presente regolamento, in apposito registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, tenuto a cura dello stesso.

2.
Le armi assegnate in via continuativa devono essere immediatamente versate al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, e comunque allorquando viene a mancare la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Presidente o dal Prefetto.

Durante il congedo ordinario gli Agenti possono effettuare il versamento temporaneo delle armi loro assegnate.

3.
Della riconsegna delle armi il Presidente deve dare immediatamente comunicazione all'ufficio o comando presso il quale si era provveduto a comunicare l'assegnazione individuale ai sensi del precedente art. 5 comma 2.

Art. 12 - Doveri dell'assegnatario

1.
L'addetto al Corpo al quale le armi sono assegnate in via continuativa deve: 
a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi delle armi e le condizioni in cui le stesse e le relative munizioni sono assegnate;

b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;

e) segnalare immediatamente al consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento delle armi stesse;

d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;

e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 13.


2.
L'arma di ordinanza è personale. Personale è inoltre la responsabilità che da essa deriva. Deve essere custodita con la massima cura e non può essere ceduta o prestata ad altri a nessun titolo. 

Art. 13 - Addestramento tecnico 

1.
Gli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario
addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia di Stato e devono superare annualmente almeno tré corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2.
A tal fine il Presidente provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza alla sezione di Pistoia del Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'alt. 1 della Legge 28 maggio 1981 n. 286.

3.
Per ragioni di aggiornamento dell'addestramento di cui al precedente comma 1 è disposta la periodica partecipazione alle esercitazioni di tiro e di maneggio di armi, con cadenza almeno trimestrale.

4.
I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto di Pistola.

5.
Agli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale cui le armi sono state assegnate in via continuativa ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, è data facoltà di recarsi al poligono di tiro di cui al precedente comma 2, anche di propria iniziativa per l'addestramento e, in tal caso, le spese relative sono a carico dell'interessato.

Art. 14 - Rinvio

1.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986 n. 65, del Decreto del
Ministro dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145, della Legge 18 aprile 1975 n.110 e successive modificazioni ed integrazioni, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, nonché ogni altra disposizione nel tempo vigente in materia.

Art. 15 - Entrata in vigore

1.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello in cui è divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione ed è comunicato al Prefetto di Pistola ed al Ministero dell'Interno tramite il Commissario di Governo.


2.
Fino all'entrata in vigore del presente regolamento si applicano le norme esistenti in quanto compatibili con la L. 7.3.86 n. 65 e con le disposizioni del D.M. 3.4.87 n. 145.

 

ALLEGATO "C" - Disciplinare relativo all'uso dei mezzi di segnalazione visivi e sonori in dotazione alla Polizia Provinciale

Art.1

L'Amministrazione Provinciale mette a disposizione del personale del Corpo di Polizia Provinciale il materiale per la segnalazione visiva e sonora da utilizzare nei casi di emergenza e durante i normali controlli di istituto. 

Art.2

Il materiale di segnalazione visiva è costituito da un dispositivo lampeggiante, posto su ciascuna auto di servizio, a luce blu.

Gli Agenti di Polizia Provinciale sono altresì dotati di manicotti fluorescenti e di un disco metallico o di materiale sintetico, rifrangente su
entrambe le facce, recante la seguente dicitura "Provincia di Pistola - Corpo di Polizia Provinciale" in conformità a quanto stabilito dall'ali. 24 del DPR 16.12.1992n.495. 

Art.3 

Per le segnalazioni di emergenza sonora è installata su ogni auto di servizio una sirena bitonale.

Ogni appartenente al Corpo di Polizia Provinciale è tenuto ad usare il materiale di segnalazione in dotazione con il massimo senso di responsabilità ed oggettività, attenendosi alle norme vigenti in materia.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sono direttamente responsabili delle conseguenze civili e penali, nonché dei danni a terzi che potessero derivare da un uso scorretto del materiale, qualora a loro carico sia addebitabile un comportamento che prefiguri la fattispecie del dolo o della colpa grave.

Art.4


L'uso delle segnalazioni di emergenza è riservato ai soli casi di stretta necessità.

Durante le operazioni di controllo dei veicoli, al fme di prevenire ed accertare gli illeciti ed i reati, alle norme che regolano le materie di
competenza dell'Amministrazione Provinciale, gli appartenenti al Corpo sono tenuti a: 
1) collocarsi in luoghi aperti fuori della carreggiata, con segni distintivi ben visibili;

2) tenere i segnali luminosi in funzione e potrà altresì essere collocato, un cartello recante la scritta "Alt Polizia", delle dimensioni e caratteristiche previste dal TU. delle norme sulla circolazione stradale;

3) rendere visibile, inequivocabile e tempestiva la volontà, attraverso un corretto uso dei mezzi manuali di segnalazione, di procedere all'arresto del veicolo per effettuare i dovuti controlli.

ALLEGATO D" - Disciplinare concernente l'uso degli apparati radioricetrasmittenti

Art.1 

Gii apparati radioricetrasmittenti in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale devono essere rispondenti a caratteristiche tecniche, che ne
permettano la reciproca utilizzazione in tutto il territorio provinciale anche in relazione alle attività di soccorso e protezione civile. 

Art.2 

Le radioricetrasmittenti sono assegnate al personale di vigilanza, per lo svolgimento dei compiti assegnati e debbono essere usate esclusivamente per comunicazioni inerenti il servizio.

Gli apparati sono corredati di batteria di riserva e caricabatteria e vengono custoditi a casa dagli assegnatari. 

Art. 3 

Il dipendente, al quale è assegnato il materiale radioricetrasmittente, è direttamente responsabile di eventuali danni ad esso arrecati e dalle azioni derivanti da un uso non corretto degli apparati, qualora a suo carico sia addebitabile un comportamento che prefiguri la fattispecie del dolo e della colpa grave.

Art.4

Ai sensi dell'alt. 5 della L.R. 46/95, la dotazione degli apparati radioricetrasmittenti è composta da: 
- n° 1 stazione di base idonea a collegarsi direttamente con l'impianto radio operante sul territorio regionale per le attività di soccorso e di
protezione civile, nonché con le altre province toscane;

- n° 1 stazione fissa posta nei locali del Corpo di Polizia Provinciale sulla frequenza assegnata all'Amministrazione Provinciale;

- n° XX apparecchi veicolari e portatili, muniti di canali isoonde, sulla frequenza assegnata all'Amministrazione Provinciale, aumentati di una unità (dotazione di riserva) rispetto all'effettivo numero degli appartenenti al Corpo.