AGRICOLTURA PATRIMONIO NATURALE ED ITTIO-FAUNISTICO
CONCESSIONE DIRITTI DI NUOVO IMPIANTO DI SUPERFICI VITATE DALLA RISERVA REGIONALE |
Gli imprenditori agricoli con età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda, possono
richiedere l’assegnazione di Diritti di Nuovo Impianto di Superfici Vitate dalla Riserva Regionale a seguito
della pubblicazione nel BURT della Regione Toscana n. 7 - parte III del 15 febbraio 2012 delle
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle istanze.
Si evidenziano di seguito le principali condizioni per poter accedere a quanto sopra indicato:
Beneficiari:
- Imprenditori agricoli che non abbiano compiuto 40 anni alla data di presentazione della richiesta di assegnazione dei diritti.
Condizioni assegnazione dei diritti:
- a) A titolo gratuito ai beneficiari in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale ai sensi della L.R. 45/2007
e D. Lgs 99/2004, di età inferiore ai 40 anni e che s’insediano
per la prima volta in qualità di capo azienda;
- b) dietro il pagamento di un corrispettivo, pari a 150 euro per
decara o frazione di decara, da versare alla Regione, da parte
dei beneficiari non compresi al punto a). L’importo è ridotto
ad un terzo nel caso di viticoltura di montagna e fortemente
terrazzata.
Denominazioni di Origine:
- Si può richiedere l’assegnazione di diritti per la realizzazione di nuovi
impianti di superfici vitate da iscrivere agli albi DOP e/o elenchi IGP.
Sono esclusi i vini DOP i cui albi dei vigneti risultano contingentati per il
conseguimento dell’equilibrio di mercato (Chianti e Chianti Montalbano).
Modalità presentazione richieste:
- Mediante DUA (dichiarazione unica aziendale), attraverso il sistema informativo di ARTEA.
Superficie assegnabile:
- Minima ettari 0,5, ridotti ad ettari 0,3 nelle zone di viticoltura di montagna e
fortemente terrazzata, così come definita dal D.P.G.R. n. 52/R/2009, massima
ettari 2,00 per UTE. Inizialmente le assegnazioni dovranno soddisfare il maggior numero di richieste con la superficie minima prevista.
Vincoli e condizioni:
- Presentare, una volta ottenuto il diritto e prima della realizzazione dell’impianto, la DUA
d’intenzione di reimpianto ai sensi dell’art. 7 della L.R. 9/2009;
- Realizzare l’impianto entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cuiè stato concesso il diritto;
- Iscrivere le superfici vitate realizzate a fronte del diritto ricevuto, agli albi DOP ed elenchi IGP, contestualmente alla comunicazione di avvenuto impianto;
- Mantenere per gli impianti realizzati l’iscrizione agli albi DOP ed elenchi IGP per almeno cinque campagne vitivinicole;
- Gli impianti realizzati con i diritti assegnati non danno luogo nelle cinque campagne viticole
successive a quella d’impianto a diritti di reimpianto oggetto di trasferimento.
- I diritti non esercitati entro il termine di scadenza vengono riassegnati alla riserva regionale
ed il conduttore non ha diritto alla restituzione dell’eventuale corrispettivo versato.
Scadenza presentazione domande: venerdì 16 marzo 2012.
NOTA BENE: La presente pagina fornisce alcune indicazioni di carattere generale e non sostituisce in
alcun modo i contenuti del provvedimento attuativo ai quali si rimanda per una più approfondita verifica di tutte le condizioni previste dalla normativa di riferimento elencata di seguito:
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