Premessa
La L.R. 5/95 ha come finalità primaria quella di indirizzare “le attività pubbliche e private a favore dello sviluppo sostenibile” del territorio regionale (art.1). A tale fine gli atti di pianificazione devono assicurare che nessuna “risorsa naturale del territorio possa essere ridotta in modo significativo e irreversibile” (art.5). Il P.T.C. stabilisce “criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione delle risorse essenziali del territorio” (art. 16).
Da ciò consegue che il P.T.C. deve fornire specifici indirizzi per valutare gli effetti delle trasformazioni del territorio derivanti da atti, piani di settore e programmi di competenza provinciale, nonché dai P.S. e dagli strumenti urbanistici generali dei comuni.
Il presente allegato illustra le procedure da seguire nelle attività di valutazione delle Province e dei Comuni: per quanto non indicato espressamente si rimanda alle Istruzioni Tecniche riportate nella D.G.R.T. 1541/98 emanata ai sensi dell’art. 13 della L.R. 5/95.
Procedure generali di
valutazione
Le attività di
valutazione delle azioni di trasformazione, ove richieste, devono essere
effettuate secondo le indicazioni della D.G.R.T. 1541/98 e secondo la procedura
generale illustrata di seguito:
1. Devono essere indicati gli obbiettivi strategici che si intendono raggiungere con l’azione di trasformazione.
2. Deve essere verificata la non sussistenza di alternative di riuso o riorganizzazione dell’esistente prima di accedere a nuovi utilizzi di suolo.
3. Devono essere presentati elaborati contenenti i vari tipi di trasformazione previste, le relative caratteristiche quantitative (indici, coefficienti, dimensioni spaziali e volumetriche etc.), le notizie tecniche e tecnologiche, le modalità di impianto e, se necessario, di gestione.
4. Deve essere individuata su supporto cartografico la porzione di territorio entro la quale si ritiene che le trasformazioni facciano risentire i propri effetti in termini di alterazione qualitativa e quantitativa delle risorse e dell’intero sistema ambientale. Gli elementi da valutare sono quelli elencati al punto 1.1.1. della Parte Prima della D.G.R.T. 1541/98, e cioè Acque, Aria, Clima, Energia, Rifiuti, Suolo e Sottosuolo, Aziende, Radiazioni non ionizzanti. Naturalmente tale elenco non intende esaurire tutta la problematica ambientale delle varie porzioni di territorio e pertanto potrà essere adattato a situazioni locali e particolari.
5. Di ognuno degli elementi sopra elencati deve essere effettuata l’analisi dello stato di fatto descrivendo con appositi parametri e misure la quantità, la qualità, lo stato di conservazione e i sistemi di controllo esistenti.
6. Devono essere valutati gli effetti delle previsioni indicando i criteri e le tecniche di valutazione utilizzati.
7. Devono essere descritte le eventuali misure di mitigazione e/o compensazione dei più rilevanti effetti negativi provocati dalle trasformazioni previste sulle risorse essenziali del territorio.
8. Di ogni intervento di mitigazione e/o compensazione deve essere fornita un’indicazione sia pure di massima dei costi finanziari e devono essere definite le condizioni e le garanzie per la sua effettiva realizzazione.
Elementi per la valutazione
In questo capitolo si dettagliano le problematiche di cui tener conto in fase di valutazione degli effetti sui principali elementi del sistema ambientale.
La descrizione dello
stato di fatto del sistema ambiente deve basarsi in prima istanza su dati reali
raccolti presso le varie fonti (enti di gestione di acquedotti, di smaltimento
rifiuti, di distribuzione fonti energetiche, Ufficio Ambiente della Provincia,
ARPAT, Autorità di Bacino, Camere di Commercio, etc.), con la finalità di
raggruppare in un sistema informativo organico l’insieme dei dati che
attualmente si trova disperso in numerosi archivi non comunicanti e talora di
difficile accesso. Solamente in casi di documentata assenza di dati certi
aggiornati potranno essere elaborate stime basate su conoscenze locali o su
dati non aggiornati (precedenti censimenti, etc.).
Il sistema informativo, indispensabile per la fase di pianificazione, risulta necessario anche per la gestione degli strumenti urbanistici; deve quindi essere costruito con adeguati criteri informatici in modo da poter essere facilmente aggiornato dall’ufficio di gestione del piano.
Viene riportato di seguito uno schema esemplificativo dei dati da raccogliere ed elaborare per ognuno degli elementi di valutazione, ripresi dalla D.G.R.T. 1541/98 ed adattati alla situazione del territorio provinciale.
A1 - Acque superficiali
· portata dei corsi d’acqua.
· scarichi pubblici e privati.
· qualità delle acque.
· sistemi di monitoraggio.
Nel territorio
provinciale non esiste un'omogenea rete di stazioni di misura delle portate dei
corsi d’acqua; presso l’Autorità di Bacino dell’Arno esistono valutazioni
ottenute con criteri idraulici della portata di alcuni corsi d’acqua.
· Censimento e mappatura di pozzi e sorgenti con particolare riguardo per quelli utilizzati per acquedotti pubblici.
· Qualità.
Almeno per ogni punto
di alimentazione di acquedotti pubblici devono essere raccolti dati sulle
caratteristiche costruttive del punto di captazione (profondità, diametro dei
pozzi etc.) e sulle portate di esercizio.
· Consumi da acquedotto.
· Fabbisogni idrici.
Nella voce “consumi da
acquedotto” dovranno essere dettagliate le fonti di approvvigionamento (acque
superficiali, sotterranee etc) le quantità di acqua immesse in rete, le
quantità effettivamente fatturate e, conseguentemente, le perdite di rete. In
base al numero degli abitanti verrà poi effettuata una valutazione del consumo
idrico medio pro-capite.
Il valore così ottenuto, confrontato con i fabbisogni medi standard, fornirà per differenza l’eventuale deficit di distribuzione idrica, che costituisce un elemento fondamentale per la pianificazione territoriale.
Nelle aree in cui la risorsa acqua entra in modo significativo nei cicli di produzione agricola o industriale (vivaismo, aziende tessili etc.) dovranno essere raccolti dati sulle fonti di approvvigionamento e sui quantitativi utilizzati.
· Rete acquedottistica
· Rete fognaria
Verrà cartografata la rete acquedottistica esistente distinguendo i vari acquedotti, segnalando tutti i nodi significativi (serbatoi di carico, centrali di pompaggio etc.) ed indicando tutte le informazioni tecniche disponibili sulle tubazioni (materiali, diametri etc.).
Allo stesso modo verrà cartografata la rete fognaria con i relativi impianti di depurazione.
Dall’analisi di queste carte sarà possibile valutare l’estensione delle aree non raggiunte da questi servizi.
Di ciascun impianto di depurazione dovrà essere indicata la tipologia di trattamento, le caratteristiche quantitative e qualitative dei reflui in entrata ed in uscita ed i corsi d’acqua recettori.
Dovranno essere indicati i dati disponibili sulla qualità dell’aria, con
particolare attenzione ai centri urbani ad elevata densità abitativa; dovranno
essere inoltre individuate le sorgenti fisse di emissioni inquinanti (anche di
tipo acustico) di origine industriale e civile e le criticità derivanti dai
flussi di traffico.
· Piovosità.
· Temperatura.
Devono essere rappresentati i valori medi annui e le distribuzioni mensili. Le stazioni pluviometriche e termometriche nel territorio provinciale sono poche; in molti casi è necessario quindi l’elaborazione dei dati delle stazioni più vicine attraverso interpolazioni statistiche.
· Consumi di energia elettrica.
· Consumi di metano.
· Reti di distribuzione.
Per quanto riguarda i
consumi si ritiene utile rappresentare i dati degli ultimi anni in modo da far
emergere la tendenza e gli eventuali passaggi in atto da una fonte di energia
all’altra.
La mappatura delle reti permetterà di individuare eventuali zone non servite per le quali potranno essere indicati eventuali piani di intervento.
· Quantità prodotte di origine urbana e industriale.
· Composizione merceologica.
· Raccolta differenziata.
· Modalità di smaltimento.
Si ritiene necessario indicare la tendenza della produzione e della composizione di rifiuti sulla base dei dati degli ultimi 5-10 anni espressa sia come quantità assoluta che in rapporto al numero degli abitanti.
Analogamente saranno indicate le quantità di rifiuti
soggetti a raccolta differenziata, tenendo presente gli obbiettivi indicati
nella normativa vigente (Piano Regionale di Gestione D.C.R.T. 88/98 e D.Lgs.
22/97).
Gli elaborati da presentare sono quelli indicati dalla D.C.R.T. 94/85.
Gli elaborati da presentare sono quelli indicati nel P.I.T. e nelle norme di P.T.C.
Dovrà essere presentata un carta dell’uso del suolo.
La carta dell’uso del suolo prodotta dall’Amministrazione Provinciale allegata
al P.T.C. costituisce una valida base conoscitiva per successive elaborazioni.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla individuazione dei diversi
sistemi vegetazionali, alle attività di maggior impatto sul suolo (attività
estrattive, vivaismo etc.) e a tutte le trasformazioni in atto.
· Siti da bonificare.
· Centri di potenziale inquinamento.
La normativa che tratta la bonifica dei siti inquinati è il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti III Stralcio, Bonifica delle aree inquinate” adottato con D.G.R.T. 166/99 in adempimento alla L.R. 25/98.
I centri di potenziale inquinamento costituiscono il primo passo per l’elaborazione di una carta della vulnerabilità integrata degli acquiferi.
Verranno indicate le
specie presenti e le tendenze in termini di popolamento delle specie
principali.
Dovranno essere
segnalate su adeguata cartografia le attività classificate come insalubri ai
sensi dell’art. 216 del T.U.LL.SS. del 1934 e le aziende a rischio di incidente
rilevante ai sensi degli art. 6 commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. del 17 Agosto 1999 n.
334.
· Elettrodotti e cabine di trasformazione
· Impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia cellulare
Per quanto riguarda l’inquinamento elettromagnetico l’utilizzo del territorio in prossimità di campi elettrici è normato dal D.M. 21 Marzo 88 e dal D.M. 23 Aprile 92.
La normativa che indica i limiti cautelativi per l’esposizione della popolazione in prossimità di impianti di trasmissione televisiva e di telefonia cellulare è il D.M. 381/98.
La recente L. 36/01 rimanda a decreti attuativi la ridefinizione della materia.