ALLEGATO 2
Abitazioni
A. Requisiti obbligatori per consentire alle
aziende agricole la realizzazione di nuovi edifici per abitazione.
Per la
realizzazione di nuovi edifici per abitazione l'azienda agricola deve essere in
possesso dei seguenti requisiti:
Tabella A: Requisiti obbligatori minimi per consentire alle
aziende agricole la realizzazione di una unità abitativa.
TIPOLOGIA PRODUTTIVA |
Superficie |
Prodotto |
Tipologia del |
Ore lavoro |
|
ha. |
q.li |
|
h |
Viticoltura |
3.0 |
210 |
Uva |
1.750 |
Olivicoltura |
5.0 |
100 |
Olive |
1.750 |
Seminativo cerealicolo-foraggero |
20.0 |
1.500 |
Mais (o in rapporto
alle rese medie INEA delle altre colture) |
1.000 |
Frutticoltura |
3.0 |
500 |
Mele (o
in rapporto alle rese medie INEA delle altre colture) |
1.800 |
Orticoltura
in pieno campo |
2.0 |
600 |
Pomodori (o in rapporto alle rese medie INEA delle altre
colture) |
2.500 |
Floricoltura
in pieno campo |
1.6 |
|
|
2.500 |
Vìvaismo |
2.5 |
|
|
2.500 |
Ortoflorovivaismo in coltura protetta |
0.8 |
|
|
2.000 |
Silvicoltura(bosco
ceduo) |
35.0 |
|
|
1.500 |
Silvicoltura
(bosco d'alto fusto) |
25.0 |
|
|
1.500 |
Arboricoltura
da legno |
30.0 |
|
|
1.500 |
Castanicoltura
da frutto |
8.0 |
200 |
Castagne
|
2.000 |
( ) in
zona montana L.991/52 e L.94/96.
La realizzazione
di nuove unità abitative è consentita solo se riferita alle esigenze di
residenza sul fondo dell'imprenditore agricolo a titolo principale, che deve
risultare iscritto all'albo provinciale degli imprenditori agricoli di cui
all'art. 1, L.R. 12 gennaio 1994 n. 6, dei familiari coadiuvanti o degli
addetti a tempo indeterminato.
Per i fondi
rustici con terreni a diversa tipologia produttiva la superficie fondiaria
minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale a 1 la somma dei
quozienti ottenuti dividendo la superficie dei terreni di ciascuna tipologia
produttiva per le relative superfici fondiarie minime precedentemente definite.
La verifica delle superfici è svolta con riferimento a classi colturali e non a
singole colture. Allo stesso modo si opera per la verifica della produzione
lorda vendibile.
Resta fermo
l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti
secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 4, L.R. 5/95. Per la realizzazione di
ulteriori unità abitative oltre la prima l'azienda dovrà essere in possesso dei
parametri di cui alla Tabella A in misura multipla corrispondente. Il P.T.C.
potrà definire norme più specifiche in riferimento ai sistemi rurali
provinciali.
B. Dimensione e caratteristiche dei nuovi edifici per
abitazione.
Le aziende in possesso dei requisiti di cui
alla tabella A possono costruire, ai sensi della L.R. 64/95. unità abitative
della dimensione massima di 110 mq di superficie dei vani abitabili definiti ai
sensi del D.M. 5 Luglio 1975. Gli strumenti urbanistici comunali possono
fissare dimensioni diverse per i nuovi edifici rurali ad uso abitativo. A
titolo orientativo si suggerisce di assumere la superficie utile lorda
omnicomprensiva di 160 mq.
II Comune
definisce le caratteristiche tipologico-costruttive degli edifici e degli
elementi architettonici nonché i materiali da impiegare nella costruzione dei
nuovi edifici per abitazione al fine di promuovere un'edilizia abitativa
qualificata e tipologicamente coerente con il contesto agricolo-paesaggistico
in cui si inserisce. Si suggerisce anche di definire norme per la
localizzazione dei nuovi edifici per abitazione con lo scopo di favorirne
l'avvicinamento o l'aggregazione agli edifici esistenti evitandone la
realizzazione nel territorio aperto.
Annessi
A. Superficie fondiaria minima per
consentire alle aziende agricole la costruzione di nuovi annessi.
Per la costruzione di nuovi annessi l'azienda
agricola deve mantenere in produzione una superficie fondiaria minima non
inferiore al 50% di quelle indicate nella tabella A.
Per i fondi
rustici con terreni a diversa tipologia produttiva la superficie fondiaria
minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale a 1 la somma dei
quozienti ottenuti dividendo la superficie dei terreni di ciascuna tipologia
produttiva per le relative superfici fondiarie minime come sopra definite. La
verifica delle superfici è svolta con riferimento a classi colturali e non a
singole colture.
Anche in questo
caso resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli
edifici esistenti secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, L.R. 5/95.
B.
Dimensione degli annessi.
B1. Aziende con superficie
fondiaria uguale o superiore a quelle della tabella A.
Le aziende
in possesso dei
requisiti indicati nella
tabella A previa
presentazione di programma di miglioramento agricolo
ambientale, possono costruire
annessi (escluso le serre
fisse) delle seguenti
dimensioni massime :
Tabella B:
Dimensione massima degli annessi di aziende agricole con requisiti
corrispondenti a quelli indicati nella tabella A
TIPOLOGIA |
DIMENSIONE ANNESSI (mq S.U. netta) |
||
MEZZI DI PRODUZIONE |
PRODOTTO |
UFFICI |
|
Viticoltura |
100 |
150 |
20 |
Olivicoltura |
120 |
100 |
20 |
Seminativo |
200 |
(silos) (*) |
20 |
Frutticoltura |
120 |
100 |
20 |
Orticoltura |
80 |
100 |
20 |
Floricoltura |
80 |
100 |
20 |
Vivaismo |
150 |
100 |
30 |
Silvicoltura |
100 |
|
20 |
Castanicoltura |
100 |
100 |
20 |
( ) : in zona montana L.991/52 e L.94/96.
Aziende con requisiti superiori a quelli
indicati nella tabella A possono realizzare
annessi con dimensione massima aumentata in proporzione alla superficie,
ad eccezione degli uffici. La dimensione dovrà
comunque essere commisurata anche alla produzione lorda vendibile e alle
ore/lavoro impiegate.
Per le aziende
cerealicolo-foraggere che svolgono anche attività di allevamento di bestiame,
la dimensione delle stalle viene
fissata come segue:
- per bovini ed equini 25
mq/ha di seminativo, oltre agli impianti
tecnologici necessari;
- per suini 30
mq/ha;
- per gli ovini 40 mq/ha;
- per gli allevamenti avicunicoli 50 mq/ha.
B2. Aziende con superficie fondiaria compresa
fra quelle della tabella A e le superfici minime di cui al punto A degli
“Annessi”.
Queste aziende,
previa presentazione di programma di miglioramento agricolo ambientale, possono
costruire annessi (escluso le serre fisse) delle seguenti dimensioni massime:
Tabella C: Dimensione massima
degli annessi di aziende agricole
con superficie fondiaria
compresa fra quelle
della tabella A e le superfici minime di cui al punto A (Annessi)
|
DIMENSIONE
ANNESSI (mq S.U. netta) |
|
TIPOLOGIA
PRODUTTIVA |
MEZZI DI PRODUZIONE |
PRODOTTO |
Viticoltura |
30 |
35 |
Olivicoltura |
35 |
15 |
Seminativo Cerealico Foraggero |
45 |
-- |
Frutticoltura |
30 |
30 |
Orticoltura |
25 |
35 |
Floricoltura |
25 |
35 |
Vivaismo |
30 |
45 |
Silvicoltura |
30 |
- |
Castanicoltura da frutto |
30 |
30 |
B3. Aziende con superficie fondiaria compresa
fra le superfici minime di cui al punto
A degli “Annessi” e 6.000 mq.
La costruzione di annessi a servizio di
aziende con superficie fondiaria inferiore
a quelle minime di cui al punto A
degli “Annessi” può essere
consentita, ai sensi
della L.R. 64/95, solo se
opportunamente disciplinata dallo strumento urbanistico comunale.
A
titolo orientativo si
suggerisce di consentire
alle aziende con
superficie compresa fra quelle
minime di cui al punto
A degli “Annessi”
e 6000 mq.
la costruzione di un
annesso di dimensione pari
a 30 mq.
con altezza massima
necessaria al rimessaggio
dei mezzi agricoli
e comunque non
superiore a 2.4 mt.
in gronda, escludendo tale possibilità per la selvicoltura, il vivaismo e la floricoltura. La
realizzazione di questi annessi, per
i quali si
prescinde dal programma di miglioramento, dovrà
comunque essere subordinata alla
sottoscrizione da parte del proprietario del
fondo, di una
convenzione o di
un atto d'obbligo
unilaterale, da registrare
e trascrivere a
spese del richiedente
e a cura del
Comune, in cui si stabilisca l'obbligo, per il
richiedente:
-
di non modificare la destinazione d'uso agricola
dell'annesso;
-
di non alienare separatamente dall'annesso il fondo cui si
riferisce;
-
di mantenere il fondo in produzione e di effettuarne la
manutenzione ambientale;
-
di assoggettarsi alla demolizione dell'annesso in caso di
inadempimento.
Riepilogo della
dimensione massima ammissibile degli annessi in rapporto alla superficie (fatti
salvi gli altri requisiti previsti dalla tabella A quando necessari):
VITICOLTURA
In Provincia |
|
||
Superficie
fondo |
Dimensione
annessi |
|
|
uguale a 3.0 |
100/150/20 |
|
|
superiore a 3.0 |
Superiore in |
|
|
fra 3.0 e 1.5 |
30/35 |
|
|
fra 1.5 e 0.6* |
30* |
|
|
OLIVICOLTURA
in Provincia |
|
||
superficie
fondo |
Dimensione
annessi |
|
|
uguale a 5.0 |
120/100/20 |
|
|
superiore a 5.0 |
Superiore in |
|
|
fra 5.0 e 2.5 |
35/15 |
|
|
fra 2.5 e 0.6* |
30* |
|
|
SEMINATIVO
CERALICOLO FORAGGERO
in Provincia |
in zona montana (-50%) |
||
superficie
fondo |
Dimensione
annessi |
superficie
fondo |
dimensione
annessi |
Uguale a 20.0 |
200/silos/20 |
uguale a 10.0 |
100/silos |
superiore a 20.0 |
Superiore in |
superiore a 10.0 |
superiore in |
fra 20.0 e 10.0 |
45/-- |
fra 10.0 e 5.0 |
45/-- |
fra 10.0 e 0.6* |
30* |
fra 5.0 e 0.6* |
30* |
FRUTTICOLTURA
in Provincia |
in zona montana (-20%) |
||
superficie
fondo |
Dimensione
annessi |
superficie
fondo |
dimensione annessi |
uguale a 3.0 |
120/100/20 |
uguale a 2.4 |
96/80 |
superiore a 3.0 |
Superiore in |
superiore a 2.4 |
superiore in |
fra 3.0 e 1.5 |
30/30 |
fra 2.4 e 1.2 |
30/30 |
fra 1.5 e 0.6* |
30* |
fra 1.2 e 0.6* |
30* |
ORTICOLTURA
in Provincia |
in zona montana (-20%) |
||
superficie
fondo |
Dimensione
annessi |
superficie fondo ha |
dimensione
annessi |
uguale a 2.0 |
80/100/20 |
uguale a 1.6 |
64/80 |
superiore a 2.0 |
Superiore in |
superiore a 1.6 |
superiore in |
Fra 2.0 e 1.0 |
25/35 |
fra 1.6 e 0.8 |
25/35 |
Fra 1.0 e 0.6* |
30* |
fra 0.8 e 0.6* |
30* |
FLORICOLTURA
in Provincia |
in zona montana (-20%) |
||
Superficie
fondo |
Dimensione
annessi |
superficie
fondo |
dimensione
annessi |
Uguale a 1.6 |
80/100/20 |
uguale a 1.28 |
64/80 |
Superiore a 1.6 |
Superiore in |
superiore a 1.28 |
superiore in |
Fra 1.6 e 0.8 |
25/35 |
fra 1.28 e 0.64 |
25/35 |
VIVAISMO
in Provincia |
in zona montana (-20%) |
||
Superficie
fondo |
Dimensione
annessi |
superficie
fondo |
dimensione
annessi |
Uguale a 2.5 |
150/100/30 |
uguale a 2.0 |
120/80 |
Superiore a 2.5 |
Superiore in |
superiore a 2.0 |
superiore in |
fra 2.5 e 1.25 |
30/45 |
fra 2.0 e1.0 |
30/45 |
SILVICOLTURA
in Provincia |
|
||
Superficie
fondo |
Dimensione
annessi |
|
|
Uguale a 35-25 |
100/--/20 |
|
|
Superiore a 35-25 |
Superiore in |
|
|
fra 35.25 e 17.5-12.5 |
30/-- |
|
|
CASTANICOLTURA
DA FRUTTO
in Provincia |
|
||
Superficie fondo |
Dimensione annessi |
|
|
Uguale a 8.0 |
100/100/20 |
|
|
Superiore a 8.0 |
Superiore in |
|
|
fra 8.0 e 4.0 |
30/30 |
|
|
* competenza del
Comune. La tabella riporta l'orientamento della Provincia.
C.
Caratteristiche degli annessi
Il Comune
definisce le caratteristiche tipologico-costruttive degli edifici e degli
elementi architettonici nonché i
materiali da impiegare nella costruzione degli annessi di cui ai punti
precedenti al fine di promuovere un'edilizia rurale qualificata e
tipologicamente coerente con il contesto agricolo-paesaggistico cui è
destinata, fermo restando il rispetto della disciplina dei vincoli
sovraordinati eventualmente presenti (paesaggistico, idrogeologico, etc.).
Si suggerisce anche
di definire norme per la localizzazione dei nuovi annessi con lo scopo di
favorirne l'avvicinamento o l'aggregazione agli edifici esistenti, prevedendo
in particolare, il divieto di realizzare i locali per gli uffici
indipendentemente dai nuovi edifici per abitazione o per annessi.
Interventi
sugli edifici esistenti
Oltre
agli interventi di cui all'art. 5, commi 1 e 2 (manutenzione, restauro, etc.),
della L.R. 64/95 consente un ampliamento “una tantum" fino ad un massimo
di 100 mc per le abitazioni rurali e del 10% del volume esistente fino ad un
massimo di 300 mc per gli annessi. Lo strumento urbanistico comunale può
prevedere limiti dimensionali diversi (art.5, comma 3).
Gli interventi di cui all'art. 5, comma 4
(ampliamenti volumetrici superiori ai limiti. etc.), sono subordinati alla
presentazione del programma di miglioramento, fermo restando il possesso dei
requisiti di cui alla tabella A per le abitazioni e la disponibilità delle
superfici fondiarie minime di cui al punto A degli “Annessi”. Nel caso in cui
il fondo sia già dotato di annessi legittimamente autorizzati che per
tipologia, materiali, localizzazione, ecc., contrastino con le caratteristiche
rurali dell'ambiente in cui sono inseriti, si suggerisce di individuare forme
opportune per incentivare la demolizione e ricostruzione degli stessi secondo
le caratteristiche tipologico-costruttive definite per quelli nuovi.
Sugli edifici con destinazione d'uso non
agricola la L.R. 64/95 consente interventi di manutenzione, restauro e
ristrutturazione edilizia. Anche in questo caso lo strumento urbanistico
comunale può prevedere interventi diversi. L'ammissibilità di eventuali
ampliamenti è sempre da valutare e correlare con il livello di testimonianza
storico-artistica espresso dagli edifici, al fine di garantire la permanenza
delle loro peculiari caratteristiche stilistico costruttive.
Sotto questo
punto sono contenute le disposizioni emanate ai sensi dell'art.7, L.R. 64/95
che hanno come destinataria l'azienda agricola, in quanto presentatrice del
programma di miglioramento, nonché la stessa Provincia per il fine della sua
valutazione.
A1. Interventi di tutela e valorizzazione
ambientale (art. 4, comma 2, lettera b e art. 5 ter, comma 2).
Il progetto per
gli interventi di miglioramento ambientale costituisce un contenuto
obbligatorio del programma: in mancanza la valutazione dello stesso non potrà
che essere negativa.
Pertanto
il programma comprende obbligatoriamente:
a)
la descrizione dei caratteri geopedologici ed ambientali
(terreno, giacitura, pendenze, esposizione, clima, etc.);
b)
il rilievo cartografico e fotografico, degli aspetti e
delle risorse di rilevanza paesaggistica ed ambientale presenti sui fondi
dell'azienda nonché la descrizione delta loro consistenza e del loro stato di conservazione, con particolare riferimento a:
- formazioni
lineari arboree ed arbustive non colturali (filari, siepi, etc.);
- alberature
segnaletiche di confine o di arredo;
- alberi a
carattere monumentale di cui all'art. 8, L.R. 82/82;
- formazioni
arboree d'argine, di ripa o di golena;
- corsi d'acqua
naturali o artificiali (regime e stato della manutenzione);
- rete scolante
artificiale (trama delle fosse
poderali e stato
della manutenzione;
-
particolari sistemazioni agrarie
quali muretti, terrazzamenti, ciglionamenti;
- manufatti di
valore paesaggistico, storico o testimoniale;
- viabilità rurale
esistente (con indicazione dei
tratti lastricati,
panoramici, ecc.).
La descrizione delle risorse deve essere estesa anche a:
-
sistemazioni e opere
idraulico-agrarie (tipo e
stato della manutenzione);
-
flora e vegetazione spontanea;
-
boschi (tipo e governo);
-
boschi percorsi da incendi (stato della ricostituzione);
-
arboreti (oliveti, frutteti, vigneti);
-
giardini storici;
-
superfici impermeabilizzate (localizzazione, tipo e dimensione);
-
sorgenti, pozzi (con estremi della relativa autorizzazione);
-
laghi naturali e bacini per l'irrigazione;
-
falde acquifere (freatiche o artesiane);
-
cedimenti localizzati;
-
cave, frane e dissesti;
-
aree soggette a fenomeni di ristagno ed aree esondate;
-
situazioni di degrado varie;
c)
la descrizione dei processi produttivi che possono comportare,
direttamente o indirettamente,
danni ambientali.
d)
specifici interventi di miglioramento:
- dei processi
produttivi, individuando interventi tesi a
minimizzarne l'impatto
ambientale;
- degli aspetti e delle
risorse rilevate, tramite
la ricostituzione o
l'incremento delle stesse,
la riduzione degli
aspetti negativi, il
risanamento delle situazioni di degrado.
L'ordinaria
manutenzione ambientale è obbligatoria e come tale non può essere considerata
intervento di miglioramento. Nel caso in cui, sia richiesta la modifica della
destinazione d'uso agricola di edifici che fanno parte di aziende con superfici
inferiori ai minimi, ovvero in assenza di programma, quando la pertinenza degli
stessi sia superiore ad un ettaro, la domanda, presentata direttamente al
Comune dovrà comunque contenere descrizione di cui sopra nonché
l'individuazione degli interventi di miglioramento ambientale.
II progetto
degli interventi si compone, di norma, di una parte descrittiva che può essere
svolta nella relazione del programma (o della domanda nel caso anzidetto),
degli elaborati grafici necessari ad illustrare gli interventi, di un computo
metrico per l'esecuzione degli interventi di miglioramento ambientale e di un
computo metrico per i lavori di gestione o manutenzione ambientale, con
riferimento al prezzario della Regione Toscana.
A2. Pertinenze minime da collegare agli edifici
che cambiano la destinazione d'uso Agricola.
La superficie di
pertinenza minima da collegare agli edifici che cambiano la destinazione d'uso
agricola è fissata in 600 mq di terreno. Pertinenze minime inferiori dovranno
essere adeguatamente motivate (mancanza di proprietà, resedi storicamente
definiti, etc.).
A3. Rapporti fra dimensione degli edifici e
superfici fondiarie in caso di compravendita
di fondi non programmata (art. 3 comma 5 bis).
Nel caso in cui un'azienda interessata
da compravendita di proprietà non programmata presenti un programma prima di dieci
anni dal frazionamento, si ammettono interventi di nuova edificazione o di
ampliamento di edifici esistenti fino al raggiungimento delle dimensioni
massime calcolate in ragione dei requisiti necessari, scomputando dalla
dimensione massima degli edifici ammissibile quella di eventuali edifici già
esistenti sui fondi di tutte le aziende interessate dal frazionamento. Sono
fatti salvi i casi previsti dall'art. 3 comma 6 della medesima L.R.