Articolo 21 - Parchi e giardini di particolare
pregio
Il P.T.C. individua nella tavola
P02 solo i parchi di maggiore pregio storico culturale e paesaggistico
ambientale e di effettiva rilevanza provinciale per la funzione che essi
assolvono.
Prescrizioni:
·
I Comuni provvedono ad individuare in modo dettagliato
tutti i parchi e giardini, in relazione funzionale con le ville di cui all’art. 20 e con altri edifici e complessi edilizi, di
interesse storico di cui all’art. 19 o, ancorché
isolati, che risultano meritevoli di attenzione e di tutela.
·
I Comuni provvedono nei P.S. e negli altri strumenti
urbanistici generali a definire una disciplina finalizzata a :
-
garantire la conservazione dei percorsi e dei
manufatti storici, delle opere d’arte antiche e contemporanee, dei corsi e
specchi d’acqua, del patrimonio boschivo, delle sistemazioni agrarie di valore
e tradizionali poste all’interno dei
perimetri del parco.
-
definire le utilizzazioni compatibili con i caratteri
e le dimensioni dello stesso parco e con i valori testimoniali e ambientali.
·
I Comuni di Montecatini Terme e di Monsummano Terme
disciplinano le trasformazioni edilizie ed urbanistiche degli stabilimenti e
dei parchi termali individuati nella tavola P02 nel rispetto della destinazione
d’uso termale delle aree e dei valori storico-architettonici degli immobili.