Articolo 21 - Parchi e giardini di particolare pregio

 

Il P.T.C. individua nella tavola P02 solo i parchi di maggiore pregio storico culturale e paesaggistico ambientale e di effettiva rilevanza provinciale per la funzione che essi assolvono.

Prescrizioni:

·      I Comuni provvedono ad individuare in modo dettagliato tutti i parchi e giardini, in relazione funzionale con le ville di cui all’art. 20 e con altri edifici e complessi edilizi, di interesse storico di cui all’art. 19 o, ancorché isolati, che risultano meritevoli di attenzione e di tutela.

·      I Comuni provvedono nei P.S. e negli altri strumenti urbanistici generali a definire una disciplina finalizzata a :

-         garantire la conservazione dei percorsi e dei manufatti storici, delle opere d’arte antiche e contemporanee, dei corsi e specchi d’acqua, del patrimonio boschivo, delle sistemazioni agrarie di valore e  tradizionali poste all’interno dei perimetri del parco.

-         definire le utilizzazioni compatibili con i caratteri e le dimensioni dello stesso parco e con i valori testimoniali e ambientali.

·        I Comuni di Montecatini Terme e di Monsummano Terme disciplinano le trasformazioni edilizie ed urbanistiche degli stabilimenti e dei parchi termali individuati nella tavola P02 nel rispetto della destinazione d’uso termale delle aree e dei valori storico-architettonici degli immobili.

 

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