Articolo 22 - Aree di interesse archeologico

 

Il P.T.C. individua nella tavola P02 le aree di interesse archeologico connesse alla localizzazione di reperti paleontologi ed etruschi e romani.

Prescrizioni:

·        I comuni provvedono a verificare le aree di cui al comma 1 nonché a individuare altre aree di potenziale interesse archeologico presenti nelle rispettive circoscrizioni amministrative, e ad assoggettare le une e le altre alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente art., ferma restando la possibilità di ogni opportuna articolazione e specificazione.

·        Nelle aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici valgono le disposizioni della relativa vigente normativa, e le misure di salvaguardia concordate con la competente Soprintendenza archeologica.

·        Le prospezioni e i saggi di scavo, nonché, in ogni caso, gli eventuali ritrovamenti di materiali archeologici, possono variare le individuazioni e le delimitazioni delle aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici, nel senso di riconoscere a esse, o a loro parti, un più elevato interesse archeologico, comportante il loro riconoscimento quali beni e complessi archeologici ,e il loro assoggettamento alle disposizioni di cui ai seguenti commi.

Indirizzi:

·        I beni e complessi archeologici possono essere inclusi in parchi regionali o provinciali o comunali, volti alla tutela e alla valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, e alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.

·        Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni e complessi archeologici, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, possono essere definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli enti competenti, d’intesa con la competente Soprintendenza. Tali piani o progetti possono prevedere, oltre alle attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, alle condizioni e nei limiti eventualmente derivanti da altre disposizioni, la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta, e altresì la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.

 

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