Articolo 22 - Aree di interesse archeologico
Il P.T.C. individua nella tavola
P02 le aree di interesse archeologico connesse alla localizzazione di reperti
paleontologi ed etruschi e romani.
Prescrizioni:
·
I comuni provvedono a verificare le aree di cui al
comma 1 nonché a individuare altre aree di potenziale interesse archeologico
presenti nelle rispettive circoscrizioni amministrative, e ad assoggettare le
une e le altre alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente art.,
ferma restando la possibilità di ogni opportuna articolazione e specificazione.
·
Nelle aree di potenziale ritrovamento di materiali
archeologici valgono le disposizioni della relativa vigente normativa, e le
misure di salvaguardia concordate con la competente Soprintendenza
archeologica.
·
Le prospezioni e i saggi di scavo, nonché, in ogni
caso, gli eventuali ritrovamenti di materiali archeologici, possono variare le
individuazioni e le delimitazioni delle aree di potenziale ritrovamento di
materiali archeologici, nel senso di riconoscere a esse, o a loro parti, un più
elevato interesse archeologico, comportante il loro riconoscimento quali beni e
complessi archeologici ,e il loro assoggettamento alle disposizioni di cui ai
seguenti commi.
Indirizzi:
·
I beni e complessi archeologici possono essere inclusi
in parchi regionali o provinciali o comunali, volti alla tutela e alla
valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del relativo sistema di
relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, e alla regolamentata
pubblica fruizione di tali beni e valori.
·
Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione
dei beni e complessi archeologici, nonché gli interventi funzionali allo
studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori
tutelati, possono essere definiti da piani o progetti pubblici di contenuto
esecutivo, formati dagli enti competenti, d’intesa con la competente
Soprintendenza. Tali piani o progetti possono prevedere, oltre alle attività di
studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, alle condizioni
e nei limiti eventualmente derivanti da altre disposizioni, la realizzazione di
attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio,
osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori
tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta, e altresì la
realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di
impianti tecnici di modesta entità.