Articolo 29 - Prescrizioni

 

1.    Alle aree soggette a criticità per effetti idraulici indicate nella tavola P09 e non comprese nella Carta Guida delle Aree Allagate del D.P.C.M. 5 Novembre 1999, viene estesa la norma n. 6 del D.P.C.M. citato: “le opere che comportano trasformazione edilizie e urbanistiche [...] potranno essere realizzate a condizione che venga documentato dal proponente ed accertato dall’Autorità amministrativa competente al rilascio dell’autorizzazione il non incremento del rischio idraulico da esse determinabile o che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente all’esecuzione delle opere richieste”.

 

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