1. Nelle aree comprese nelle classi 1 e 2 di vulnerabilità (vulnerabilità estremamente
elevata e molto alta) non sono ammissibili, di norma, impianti potenzialmente
molto inquinanti quali:
·
impianti di zootecnia industriali;
·
realizzazione ed ampliamenti di discariche, impianti
per lo stoccaggio ed il trattamento di R.S.U. e di rifiuti speciali e tossico
nocivi;
·
impianti industriali ad elevata capacità inquinante.
Nelle aree comprese in queste classi inoltre i P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali dovranno regolamentare:
·
le attività estrattive;
·
la realizzazione di collettori fognari;
·
l’utilizzo in agricoltura di prodotti chimici sparsi
direttamente sul suolo.