Articolo 68 - Il piano provinciale dei trasporti
1.
Le infrastrutture e le attrezzature attinenti la
mobilità a livello provinciale sono definite, in stretto rapporto con il
programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico, e nell’osservanza dei
criteri e degli indirizzi di cui alla tavola P07 ed al Titolo VI delle presenti
norme mediante il piano provinciale dei trasporti che ricomprende anche il
Piano Provinciale del traffico per la
viabilità extraurbana di cui al comma 3 dell’art. 36 del D.Lgs. 30 Aprile 1992,
n. 285, recante il nuovo codice della strada ed il piano di adeguamento e
potenziamento di infrastrutture e servizi del trasporto pubblico collettivo. In
particolare il Piano Provinciale del Traffico:
A. Arricchisce la regolamentazione degli accessi
alla rete viaria di rilevanza sovracomunale
B.
Affronta le questioni inerenti la salvaguardia del
ruolo e della funzionalità della rete viaria sovracomunale all'interno dei centri abitati, quali
l'organizzazione delle intersezioni, semaforizzate o no, con altra viabilità di
rilevanza comunale e simili, anche mediante la previsione di corsie
preferenziali.
2.
Il piano provinciale del traffico per la viabilità
extraurbana è definito, variato ed aggiornato avvalendosi di un sistema di
monitoraggio della mobilità da istituirsi dalla Provincia di Pistoia, volto a
provvedere ad un’attività continuativa:di rilevazione dell’entità e delle
caratteristiche dei flussi; di individuazione dei punti critici della rete
sotto il profilo della sinistrosità e dei livelli di inquinamento nonché delle
cause di tali fenomeni; di verifica del rispetto, per la viabilità esistente,
delle condizioni di sicurezza previste dalle vigenti relative disposizioni,
quali le condizioni di visibilità minima agli incroci, l’ubicazione e
l’organizzazione dei punti di fermata del trasporto pubblico, e simili.