Articolo 69 - Il programma provinciale dei servizi di trasporto
pubblico
1. La politica provinciale in materia di
trasporti è definita, nell’osservanza dei criteri e degli indirizzi di cui al
Titolo VI delle presenti norme, anche in riferimento a:
A.
l’ottimizzazione dell’uso delle infrastrutture
esistenti considerando in maniera unitaria la rete delle infrastrutture e
l’offerta integrata dei servizi di trasporto;
B.
l’eliminazione delle barriere e lo sviluppo della
mobilità dei soggetti disabili;
C.
l’economicità del sistema del trasporto pubblico
mediante la scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe,
sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la
collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione
dei servizi e intermodalità: dovrà, in particolare, essere considerato nella
determinazione dei costi del trasporto su gomma l’incidenza degli elementi
esterni, quali la congestione del traffico e l’inquinamento;
D.
il decongestionamento ed il miglioramento
dell’accessibilità alle aree urbane, anche attraverso l’integrazione tra
servizi urbani ed extraurbani.
2. Ai sensi e per i fini di cui al comma 1 è
formato il programma provinciale dei servizi di
trasporto pubblico, con i contenuti e secondo i procedimenti di cui
all’art. 8 della L.R. 31
Luglio 1998, n. 42.