Articolo 70 -
Caratteri generali
1.
Sono
considerate di rilevanza sovracomunale le infrastrutture, le attrezzature e le
attività che siano suscettibili di determinare, con esiti di lunga durata,
l’assetto del territorio provinciale, e comunque quelle che abbiano tale
carattere sotto il profilo dell’ambito territoriale di riferimento e
dell’incidenza degli effetti sull’assetto fisico o relazionale, quali:
A.
le attività estrattive;
B.
i sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e
delle materie prime e dei semilavorati, quali elettrodotti, oleodotti, gasdotti
e simili, ovvero per le telecomunicazioni, che interessino il territorio di più
di un comune;
C.
gli impianti a rete e puntuali per
l’approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui al servizio della
popolazione di più di un comune, salvo ove siano al servizio di parti della
popolazione di due comuni confinanti:
D.
gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi;
E.
le sedi di struttura della Grande Distribuzione
Organizzata;
F.
le sedi direzionali della pubblica amministrazione
sovracomunale;
G.
le sedi sovracomunali di amministrazione della
giustizia;
H.
le sedi universitarie, le grandi strutture di ricerca
e i parchi scientifico-tecnologici
I.
le attrezzature e le strutture per l’istruzione secondaria superiore;
J.
gli impianti ospedalieri;
K.
le strutture culturali e i sistemi museali ed
ecomuseali che interessano più di un comune.
L.
gli impianti sportivi relativi alle funzioni rare.
M.
Le reti informatiche e le banche dati.
2.
La Provincia di Pistoia provvede, ai sensi della
vigente legislazione, a definire i piani di settore di propria competenza
nell’osservanza – per quanto attiene gli aspetti territoriali e la
sostenibilità ambientale – delle disposizioni del presente piano. In sede di
adozione dei piani e/o programmi provinciali di settore deve essere accertato
che è stata effettuata la verifica tecnica di compatibilità e sia accertata la
sinergia nel perseguire gli obiettivi della qualità nel territorio, con le
disposizioni del presente piano, relativamente all’uso delle risorse essenziali
del territorio di cui all’art. 2 della L. R. 5/95.
3.
Relativamente ad alcuni dei piani o programmi
provinciali di settore di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni di cui ai
successivi articoli del presente Titolo.