Articolo 76 - Risorse idriche e reti primarie di distribuzione
1.
La Provincia effettua mediante l’istituzione di una
adeguata rete di monitoraggio, annualmente il bilancio idrico dei singoli
sistemi territoriali locali di cui agli artt. 10, 11 e 12 delle presenti norme
e detta gli indirizzi per il prelievo agli Enti e ai soggetti Gestori.