Art. 1
Relazioni
tra  quadro conoscitivo, obiettivi ed
azioni di governo 
del territorio.
Efficacia del Piano di Indirizzo Territoriale
1. Nel  Piano di indirizzo territoriale della
Regione, di seguito 
denominato
PIT,  il 
quadro  conoscitivo  è 
posto  in  relazione 
biunivoca con
l’insieme degli obiettivi assunti per perseguire lo
sviluppo
sostenibile.
2.
L’insieme  degli obiettivi  costituisce il  riferimento per la
definizione
del  quadro conoscitivo che, a sua volta,
costituisce
fondamento  e  
giustificazione  del   sistema 
degli  obiettivi.
L’insieme  degli 
obiettivi può  essere  modificato 
o  integrato
esclusivamente
a  seguito di  un aggiornamento  o di una verifica 
del quadro
conoscitivo.
3. Le  azioni di 
governo del  territorio, promosse dalla
Regione
per
perseguire  lo sviluppo  sostenibile, devono  essere coerenti
con  il  
sistema  degli  obiettivi 
e  giustificate  dal 
quadro
conoscitivo
del  PIT la  modifica o 
l’integrazione  dell’insieme
delle azioni di
governo può avvenire esclusivamente:
a) a seguito di
un aggiornamento del quadro conoscitivo
b) a  seguito di 
una modifica  o integrazione
dell’insieme degli 
   obiettivi
4. La  verifica tecnica di compatibilità degli atti
regionali  di
programmazione  settoriale,  
di  cui  all’art. 8 
della  L.R. 16 
gennaio 1995
n.  5, 
di   seguito  denominata 
legge regionale, è 
effettuata sulla
base del quadro conoscitivo del PIT.
5. Gli strumenti
di governo del territorio devono:
- contenere  integrazioni e  specificazioni  del 
proprio  quadro
  conoscitivo sulla  base del 
quadro conoscitivo  del PIT di cui
  agli articoli 2 e 3;
- contenere    specifiche    integrazioni    del 
proprio  quadro  
  conoscitivo in  relazione agli  indirizzi ed 
alle prescrizioni
  contenute nel PIT;
- essere resi
conformi ai criteri di cui ai commi 1, 2 e 3;
- assumere e
specificare gli obiettivi e gli indirizzi sulla base
  di quanto contenuto al Titolo III e al Titolo
V del PIT;
-
individuare    le  invarianti 
strutturali  secondo  i 
criteri
  stabiliti all’art.  14 e 
con le  specificazioni  di  cui  agli 
  articoli 15, 16 e 17;
- essere resi
conformi alle prescrizioni del PIT di cui al Titolo  
  V 
e   al  Titolo 
VI  con  le 
modalità  ed  i 
tempi  fissati  
  dall’articolo 83;
- attuare  le misure 
di salvaguardia di cui al Titolo VII con le  
  modalità fissate dall’articolo 81.
6. I  punti di 
cui al  comma 5  devono essere 
contenuti  in  un
   apposito documento  facente parte 
integrante dello  strumento 
   per il governo del
territorio.