D.C.R.T. del 25 Gennaio 2000 - N°12  
Approvazione
del Piano di Indirizzo Territoriale - Art. 7 - L. R. 16 Gennaio 1995, n. 5 
(Pubbl. B.U.R.T. del
08/03/2000 – N°10)
IL
CONSIGLIO REGIONALE
Vista la 
L.R. 16  gennaio 1995  n.5 
"Norme  per  il 
governo  del territorio";
Visto in particolare l’art. 7 che detta
norme per la formazione e l’approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale
(P.I.T.);
Vista la deliberazione della Giunta
Regionale n.627 del 20 maggio 1996 con la quale è stato approvato il documento
preliminare del P.I.T.;
Viste le conferenze di programmazione
convocate dalle Province;
Dato atto 
che il  Consiglio Regionale,  d’intesa con 
la  Giunta regionale e  con la 
partecipazione delle Province, ha svolto in data 6  febbraio 1997 
la conferenza di programmazione conclusiva di cui al comma 3 dell’art. 7
della L.R. 5/95;
Visti 
gli   esiti  esiti  
della  conferenza  di 
programmazione conclusiva di  cui
al  terzo e  quinto comma 
dell’art.7 della L.R.5/95 e le proposte e osservazioni formulate dalle
Province;
Visto il 
comma 6  del suddetto art. 7
secondo il quale il P.I.T. è approvato 
dal Consiglio Regionale sentito il Comitato Tecnico Scientifico di cui
all’art. 15 della L.R. 5/95; 
Considerato che il Comitato Tecnico
Scientifico si è espresso in data 15 
febbraio 1999  predisponendo
in  merito una relazione di valutazione
del  P.I.T.  nonché 
specifiche  osservazioni  sulla normativa tecnica;
Considerato altresì  che sono 
pervenute ulteriori  richieste di
modifica ed  integrazione del  P.I.T. da 
parte  di  Istituzioni, Associazioni, Università,
Strutture Regionali, etc.;
Vista la 
decisione n.56 del 26/4/1999 della Giunta Regionale che approva le
integrazioni e modifiche del testo normativo del P.I.T a seguito  della valutazione  delle osservazioni  e richieste 
di modifica  e   integrazione   pervenute  
dal   Comitato   Tecnico Scientifico, dalle Province e da
altri soggetti;
DELIBERA
1 - 
di approvare  il Piano di
Indirizzo Territoriale (P.I.T.) di cui 
all’Allegato   A),  parte 
integrante  e  sostanziale 
della presente deliberazione;
2 
-  di  esprimersi 
in  merito  alle 
osservazioni  e  proposte presentate dalle  Province e 
dal Comitato  Tecnico  Scientifico secondo quanto  espresso dalla  Giunta Regionale con decisione n.56 del
26/4/1999, citata in premessa.
Il presente  provvedimento è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i, della L.R. 15
marzo 1996,  n.18 ed è esecutivo dalla
data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 7, sesto comma, della L.R. 5/95.
IL
CONSIGLIO APPROVA
Con la maggioranza prevista dall’art. 15
dello Statuto.
Allegato A –
PIANO D’INDIRIZZO TERRITORIALE
Art. 1      - 
Relazioni tra  quadro  conoscitivo, 
obiettivi  ed azioni di  governo del 
territorio. Efficacia  del Piano
di Indirizzo Territoriale
TITOLO I    -  QUADRO CONOSCITIVO
Art. 2      - 
Definizione del quadro conoscitivo
Art. 3      -  Aggiornamento
del quadro conoscitivo
TITOLO II   -  IDENTIFICAZIONE DEI SISTEMI TERRITORIALI E
TENDENZE ALLA TRASFORMAZIONE
Art. 4      - 
Impostazione   sistematica    del  
governo    del territorio
Art. 5      - 
Sistemi territoriali di programma
Art. 6      - 
Sistemi territoriali locali
Art. 7      - 
Sistemi territoriali funzionali
Art. 8      - 
I Sistemi  territoriali
funzionali  e le politiche  di settore
Art. 9      - 
Tendenze alla trasformazione
TITOLO III  -  DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI ED
OPERATIVI
Art. 10     -  Le
finalità generali
Art. 11     - 
Obiettivi  generali  ed 
operativi  relativi  alle città ed agli insediamenti urbani
Art. 12     - 
Obiettivi  generali   ed 
operativi   relativi  al territorio rurale
Art. 13     - 
Obiettivi generali ed operativi relativi alla rete delle  infrastrutture   per 
la  mobilità  e  per
l’energia.
TITOLO IV   -  LE INVARIANTI STRUTTURALI
Art. 14     - 
Definizione delle invarianti strutturali
Art. 15     - 
Le invarianti stradali relative alle città e agli insediamenti urbani
Art. 16     - 
Invarianti  strutturali   relative 
al  territorio  rurale
Art. 17     - 
Invarianti   strutturali    della   
rete    delle  infrastrutture per la mobilità.
TITOLO V    -  LA DISCIPLINA DEL PIT
Capo I      -  Prescrizioni 
generali   relative  alle 
tipologie  delle risorse
Sezione I   -  Le città e gli insediamenti urbani
Art. 18     - 
Disposizioni generali
Art. 19     - 
Centri antichi
Art. 20     - 
Insediamenti prevalentemente residenziali
Art. 21     - 
Insediamenti prevalentemente produttivi
Art. 22     -  I
sistemi territoriali funzionali
Sezione II  -  Il territorio rurale
Art. 23     -  Gli
insediamenti rurali e la disciplina delle zone a prevalente o esclusiva
funzione agricola
Art. 24     - 
La caratterizzazione economico-agraria del territorio
Art. 25     - 
Aree ad  economia agricola  debole 
contigue  agli  aggregati urbani
Art. 26     - 
Aree  ad   economia 
agricola  debole  determinata 
dall’influenza urbana
Art. 27     - 
Aree marginali ad economia debole
Art. 28     - 
Aree ad agricoltura sviluppata estensiva
Art. 29     - 
Aree ad agricoltura intensiva o specializzata
Art. 30     - 
Assetti agrari
Art. 31     - 
Le risorse agro - ambientali
Art. 32     - 
Il degrado del territorio rurale
Art. 33     - 
La difesa del suolo
Sezione III -  La
rete delle infrastrutture per la mobilità
Art. 34     - 
Disposizioni generali
Art. 35     - 
Infrastrutture lineari
Art. 36     - 
Infrastrutture puntuali
Art. 37     - 
La rete  infrastrutturale di  supporto ai 
sistemi locali
Art. 38     - 
Le aree ferroviarie
Capo II     -  Le Quattro Toscane
Sezione I   -  La Toscana dell’Appennino
Art. 39     - 
Generalità
Art. 40     - 
Atti regionali di riferimento
Art. 41     - 
Gli obiettivi  relativi al sistema
territoriale di  programma della Toscana
dell’Appennino
Art. 42     - 
Prescrizioni   relative    alla  
città   e   gli 
insediamenti urbani
Art. 43     - 
Prescrizioni relative al territorio rurale
Art. 44     - 
Prescrizioni  relative  alla 
rete  delle infrastrutture per la
mobilità
Art. 45     -  I
sistemi funzionali e delle relazioni
Sezione II  -  La Toscana dell’Arno
Art. 46     - 
Generalità
Art. 47     - 
Atti regionali di riferimento
Art. 48     - 
Obiettivi  relativi  al 
sistema  territoriale  di 
programma della Toscana dell’Arno.
Art. 49     - 
Prescrizioni relative agli insediamenti
Art. 50     - 
Prescrizioni relative alla rete delle infrastrutture per la mobilità
Art. 51     - 
Prescrizioni relative al territorio rurale
Sezione III -  La
Toscana della Costa e dell’Arcipelago
Art. 52     - 
Generalità
Art. 53     - 
Atti regionali di riferimento
Art. 54     - 
Obiettivi generali  del  sistema 
territoriale  di programma.  La Toscana della  costa 
e  dell’arcipelago
Art. 55     - 
Prescrizioni   relative   alle  
città   e   agli 
insediamenti urbani
Art. 56     - 
Prescrizioni relative al territorio rurale
Art. 57     - 
Prescrizioni  relative  alla rete delle infrastrutture per la
mobilità.
Sezione IV  -  La Toscana interna e meridionale
Art. 58     - 
Generalità
Art. 59     - 
Atti regionali di riferimento
Art. 60     - 
Obiettivi  relativi  al 
sistema  territoriale  di programma della Toscana interna e
meridionale
Art. 61     - 
Prescrizioni relative al territorio rurale
Art. 62     - 
Prescrizioni relative agli insediamenti urbani
Art. 63     - 
Prescrizioni relative alla rete delle infrastrutture per la mobilità
TITOLO VI   -  L’AVVIO DELLA GESTIONE DEL PIT
Capo I      -  La revisione degli atti del Q.R.C.T.
Art. 64     - 
Conferma, modifica ed integrazione 
degli atti di Q.R.C.T.
Art. 65     - 
DCR n. 230 del 1994 Difesa  
dai   fenomeni alluvionali
Art. 66     - 
DCR n. 212 del 1990 e DGR n. 1496 del 1990 Schema Strutturale  dell’Area  
Metropolitana  Firenze - Prato -
Pistoia
Art. 67     - 
DCR n. 254 del 1989 Piano Regionale integrato dei trasporti
Art. 68     - 
DCR n. 497 del 1994 Destinazione 
delle  aree ferroviarie
Art. 69     - 
DCR n. 47  del 1990
Disciplina  dell’uso  della fascia costiera
Art. 70     -  DCR n. 296 del 1988 Adempimenti di cui
all’art. 1bis della L. n. 431 del 1985
Capo II     -  Gli strumenti per la gestione del PIT
Art. 71     - 
L’osservatorio sulla pianificazione
Art. 72     - 
Il  Sistema   informativo 
territoriale per la pianificazione territoriale.
TITOLO VII  -  MISURE DI SALVAGUARDIA
Art. 73     - 
Generalità
Capo I      -  Misure di 
salvaguardia per la difesa dai fenomeni alluvionali
Art. 74     - 
Rapporti con gli strumenti urbanistici comunali
Art. 75     - 
Salvaguardie per l’ambito A1
Art. 76     - 
Salvaguardie per l’ambito A2
Art. 77     - 
Salvaguardie per l’ambito B
Art. 78     - 
Riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale
Art. 79     - 
Disposizioni attuative delle salvaguardie
Capo II     -  Misure 
salvaguardia  relative  alla 
"Difesa  del  suolo" DCR 94 del 1985 e DGR n. 304 del
1996
Art. 80     - 
Classi di pericolosità.
Capo III    -  Salvaguardie dei  beni paesistici  ed ambientali e delle risorse della fascia
costiera
Art. 81     - 
La salvaguardia dei beni paesistici ed ambientali.
Art. 82     - 
La  salvaguardia   delle 
risorse   della   fascia 
costiera
TITOLO VIII -  NORME
FINALI
Art. 83     - 
Disposizioni finali