Art. 10
Le finalità
generali
1. Il  PIT individua 
gli obiettivi strategici delle politiche di
pianificazione  territoriale,   in 
conformità   con  la  
legge
regionale, al
fine di:
a) assumere  il territorio 
come risorsa di un governo improntato
   alle 
finalità   dello  sviluppo  
sostenibile,  posta   come
   riferimento di  tutte le 
politiche:  comunitaria,  nazionale,
   regionale, provinciale, comunale;
b)
governare  il territorio nella sua unità
di sistema integrato
   e complesso, rendendo coerenti le politiche
settoriali ai vari
   livelli spaziali;
c) valutare   unitariamente    e   
preventivamente  gli  effetti
   ambientali e 
territoriali indotti  delle
politiche,  mediante
   l’adozione di specifiche metodologie di
valutazione;
d) perseguire  la 
qualificazione  ambientale  e 
funzionale  del
   territorio della  Toscana mediante  la tutela, il recupero, il
   minor consumo e la valorizzazione delle
risorse essenziali del
   territorio, promuovendo in particolare:
   - l’integrazione   e  la 
riqualificazione 
socio-economica  a
     scala  
territoriale   degli   insediamenti   produttivi  
e
     residenziali;
   - il   
recupero    e    la   
valorizzazione  del  paesaggio,
     dell’ambiente  e 
del  territorio  rurale 
quale  componente
     produttiva e nel contempo quale presidio
ambientale;
   - la  
prevenzione  ed  il 
superamento  delle  situazioni 
di
     rischio ambientale;
   - il miglioramento della mobilità delle
persone e delle merci
     attraverso 
l’integrazione   delle  diverse  
modalità   di
     trasporto su tutto il territorio
regionale.
   - la   
razionalizzazione    delle    reti 
e  degli  impianti
     tecnologici.
2. Il  PIT, per 
ciascuna delle  tipologie di
risorse individuate
all’art. 5 comma
2, individua gli obbiettivi generali e operativi
che la  Regione e gli Enti Locali dovranno assumere
negli atti di
programmazione  e 
pianificazione  territoriale,  secondo 
quanto
specificato nel
Titolo III.