Art. 14
Definizione
delle invarianti strutturali
1. Al fine di
garantire lo sviluppo sostenibile di cui all’art. 1
della legge  regionale e 
la tutela  delle risorse
essenziali del
territorio,  il 
PIT  individua  le 
invarianti  strutturali  del
territorio
regionale.
2. Ai  fini del 
PIT sono  considerate
invarianti  strutturali le
funzioni e le
prestazioni ad esse associate riferite alle diverse
tipologie  delle  
risorse  del   territorio 
regionale  definite
all’art. 5.
3. la  Regione disciplina  tali funzioni 
e prestazioni in quanto
attraverso
queste intende salvaguardare, promuovere e valorizzare
la corretta  utilizzazione 
delle  risorse  stesse, 
ed  il  loro
rapporto
sistematico con le specificità dei sistemi di programma
e funzionali definiti
agli artt. 5 e 7.
4. Le  invarianti strutturali, articolate in
relazione ai diversi
sistemi,
sono  definite in coerenza con gli
obiettivi di sviluppo
sostenibile così
come definiti dalla legge regionale.
5. Il  PIT individua inoltre le azioni programmatiche
da attivare
per  garantire  
l’adeguamento  e  la 
tutela  delle  prestazioni
individuate
per  le 
invarianti  strutturali.  Nel 
caso  che  le
prestazioni
attuali non risultino adeguate in relazione ad alcune
componenti
dei  sistemi territoriali  di programma 
o dei sistemi
funzionali,
nonché  delle tipologie  di risorse, 
in  attesa  di
attivare le  necessarie 
azioni  di  recupero 
dovranno  comunque
essere
previsti  provvedimenti idonei  ad evitare 
ogni ulteriore
degrado.
6. I  piani territoriali  di coordinamento  provinciali e i piani
strutturali
comunali,  per le invarianti strutturali
definite dal
PIT
individuano,  ciascuno alla  scala di 
competenza,  l’insieme
delle
risorse  territoriali necessarie  ad assumere le funzioni e
le  prestazioni  
richieste  e  ne 
assicurano  la  tutela 
e  la
valorizzazione
attraverso  l’attuazione delle azioni
indicate dal
PIT stesso.