Art. 16
Invarianti
strutturali relative al territorio rurale
1.  Sono 
considerate  invarianti  strutturali 
della  risorsa  "
territorio
rurale" le funzioni necessarie ad assicurare:
- la    salvaguardia    delle   
risorse    naturali  e 
la  loro
  riproducibilità;
- la  conservazione attiva,  la tutela della memoria collettiva e
  di testimonianza  culturale degli elementi che costituiscono il
  paesaggio, 
anche   attraverso  la 
valutazione  degli  effetti
  ambientali 
e  delle  trasformazioni  previste 
dagli  atti  di
  pianificazione territoriale,  di cui 
all’art. 32  della  legge
  regionale;
- la    simbiosi 
con  i  caratteri 
di  tutela  paesaggistico 
-
  ambientale 
del  territorio  toscano 
delle  attività  agricole
  rivolte ad affermare sia le componenti
produttive competitive e
  sostenibili sia il ruolo sociale
dell’agricoltura stessa;
garantendo,
per  le diverse articolazioni in cui il
PIT suddivide
tale tipologia
di risorsa, le seguenti prestazioni:
a) la
reversibilità dei processi di degrado in corso;
b) la
valorizzazione delle risorse naturali;
c) la   riqualificazione    territoriale    ed   
ambientale,  la
   ricomposizione delle relazioni e delle
continuità biotiche  ed
   ecologiche con  particolare riferimento alle aree a protezione
   naturale;
d) il     rapporto   
tra    qualità  delle 
risorse  idriche  e
   l’utilizzazione della stessa.
e)
l’individuazione    di    specifici 
assetti  territoriali  di
   riferimento, insediativi  e di struttura del paesaggio rurale,
   che
siano  coerenti con  le trasformazioni  territoriali e con
   quelle 
indotte   dal  settore  
produttivo  agricolo   e  che
   garantiscano il mantenimento o l’incremento
della qualità del
   paesaggio stesso  e delle 
sue componenti fisiche, intese come
   rappresentazione dell’equilibrio  tra la 
presenza umana e gli
   ecosistemi.
f) la
conservazione di equilibri in modo che la competitività ed
   il rispetto 
delle regole  di mercato  sia coniugabile  con la
   sostenibilità ed il rispetto dell’ambiente;
g)
l’attivazione  ed il  potenziamento condizioni di redditività
   delle 
attività   rurali,  compreso  
il  turismo   rurale 
e
   l’agriturismo in modo che l’agricoltura
possa svolgere appieno
   anche il 
ruolo di  tutela della  qualità del 
paesaggio come
   equilibrio tra  le attività umane e la trasformabilità delle
   risorse essenziali;
h) le  condizioni territoriali  di mantenimento  e di 
"sviluppo"
   degli insediamenti  rurali in 
modo da  valorizzare  il 
ruolo
   nella preservazione  e gestione 
del territorio da parte delle
   imprenditorialità agricole e delle
"popolazioni rurali";
i) la   valorizzazione    della 
diversità  dell’agricoltura  in
   rapporto alle  diversità territoriali  in 
cui  questa  viene
   esercitata rispetto alla sostenibilità dello
sviluppo ed alla
   valorizzazione delle risorse locali.