Art. 18
Disposizioni
generali
1. Il  PIT articola 
la tipologia  delle  risorse 
relative  alla
cittą  ed  
agli  insediamenti   urbani  
in   centri   antichi,
insediamenti
urbani  prevalentemente residenziali ed
insediamenti
urbani
prevalentemente  produttivi, ed assume di
conseguenza, per
il
perseguimento  degli obiettivi  definiti 
al  Titolo  III, 
le
prescrizioni
generali di cui alla presente sezione.