Art. 19
Centri antichi
1. I  comuni e le province sono tenuti ad integrare
la disciplina
dei  propri 
atti  di  pianificazione  territoriale 
al  fine  di
conseguire:
- il  riequilibrio funzionale dei principali centri
antichi della
  regione;
- la  valorizzazione dei  centri "minori"  in via di spopolamento
  attraverso la 
localizzazione di  funzioni idonee
a superare la
  monofunzionalità    residenziale     nel   
rispetto     delle
  caratteristiche paesaggistico-ambientali in
cui sono inserite.
2. In
particolare per quanto riguarda i centri antichi "maggiori"
della Toscana si
dovrà:
a)
provvedere    agli  interventi 
infrastrutturali  necessari  a
   garantire 
l’accessibilità 
prioriatariamente  attraverso  il
   mezzo pubblico,  realizzando adeguati parcheggi scambiatori al
   di fuori 
del  centro  stesso 
per  favorire  l’accessibilità
   pedonale, provvedendo  altresì allo 
sviluppo dei  servizi di
   trasporto collettivo privilegiando i
trasporti su sede propria
   con particolare  riguardo al 
modo pedonale su sede protetta e
   anche motorizzata;
b)
provvedere  alla localizzazione  e regolamentazione delle aree
   pedonali e ciclabili e favorirne
l’utilizzazione;
c)
garantire  attraverso un  piano della 
distribuzione  e  della
   localizzazione delle  funzioni di 
cui alla legge regionale in
   materia, una 
misurata distribuzione  spaziale
delle  funzioni
   terziarie e 
direzionali, turistiche, 
commerciali, produttive
   secondarie 
specializzate   e  di  
qualità   e   predisporre
   discipline affinchè  sia valutabile la domanda di inserimento
   di nuove 
funzioni extra-residenziali;  il
piano  di cui sopra
   dovrà 
prioritariamente   e  gerarchicamente   individuare 
e
   disciplinare 
quelle   porzioni  di  
centro  antico  che  per
   concentrazioni di  funzioni sono da considerare dei capisaldi,
   verificandone il  peso attrattivo  in 
termini  di  equilibrio
   delle funzioni residenziali e
extra-residenziali con gli spazi
   di servizio: 
verde, strade,  piazze,  spazi  di 
sosta,  reti
   energetiche, di  approvvigionamento idrico, di smaltimento dei
   rifiuti e delle acque, dei servizi di
sicurezza, ecc.;
d) garantire per
quei centri antichi che rappresentano anche poli
   di attrazione  turistica, la 
dotazione di  specifici standard
   relativi alla  funzione turistica  in termini di accoglienza e
   permanenza, che consentano adeguati servizi
alle persone e non
   concorrenziali con l’uso del centro da parte
dei residenti;
e)
garantire  la qualità  e la 
tipologia nell’inserimento delle
   attività terziarie  e commerciali 
in rapporto  ai  caratteri
   storico, architettonici ed urbanistici del
centro antico;
f)
garantire  la qualità  nella localizzazione,  progettazione e
   realizzazione di  eventuali nuove edificazioni in sostituzione
   di elementi 
ritenuti impropri  rispetto  al 
contesto  ed  in
   prossimità 
dei   centri  stessi,  
dovranno  inoltre  essere
   tutelati e valorizzati gli intorni non
edificati.