Art. 20
Insediamenti
prevalentemente residenziali
1. Il  PIT 
assume  quale  strategia 
prioritaria  le  azioni 
di
recupero  e 
di  riqualificazione,  intese 
come  operazioni  che
interessano
parti  di città  o settori 
urbani,  guidate  da  un
disegno generale  e in 
grado di  incidere su  più livelli della
complessità
urbana, da attuare attraverso gli strumenti previsti
dalla legge  regionale e 
nazionale. Tali azioni sono finalizzate
alla
eliminazione  del degrado  ed alla 
riqualificazione  urbana
oltre al  conseguimento degli  obiettivi 
strategici  di  cui  al
Titolo III  e dovranno 
essere supportate  da idonee  valutazioni
anche ai fini di
cui all’art. 32 della legge regionale.
2. I  comuni e le province sono tenuti ad integrare
la disciplina
dei propri  atti di 
pianificazione territoriale 
ai  fini  della
riqualificazione  ambientale  
e  funzionale   e  
del   riordino
morfologico  degli  
insediamenti,  attraverso   azioni 
tese  al
coordinamento
dei  piani  e 
programmi  settoriali,  compresa 
la
programmazione
delle  opere pubbliche.  In particolare per quanto
riguarda il  riordino morfologico degli insediamenti
specialmente
quelli di  recente formazione  o dei tessuti radi e informi delle
aree
marginali  e di  frangia, nonché  delle situazioni di grave
degrado
abitativo  ed igienico  sanitario come  le aree destinate
attualmente
a  "campo nomadi",  attraverso gli strumenti previsti
espressamente
dalla legge regionale come i programmi integrati di
intervento
o  la sommatoria  di più tipologie di piani attuativi
si dovrà
procedere:
a) alla   programmazione  di 
interventi  tesi  a 
rafforzare  la
   struttura urbana e la dotazione di servizi e
di attrezzature;
b) al riordino
del traffico veicolare e del complesso dei servizi
   di trasporto 
pubblico attraverso una analisi delle rete della
   viabilità articolata  secondo disposti  di cui alla Direttiva
   del Ministero  dei Lavori 
Pubblici per  i piani  urbani della
   mobilità individuando:
   - strade 
di scorrimento  per il traffico di
attraversamento o
     di scambio 
che consentono  un elevato  livello di servizio,
     rispetto alle  quali eliminare  o regolamentare la dotazione
     di 
spazi   di  parcheggio 
su  sede  stradale, 
ridurre  la
     localizzazione   di   
attrezzature   o   aree  
commerciali
     direttamente  accessibili 
dalla  sede  stradale 
e  ridurre
     tramite adeguate  infrastrutture  o 
barriere  e  misure 
di
     fluidificazione del  traffico veicolare  , gli 
inquinamenti
     acustici ed atmosferici;
   - strade 
di quartiere  con funzioni  di collegamento  tra  le
     varie porzioni  degli insediamenti  che consentano  traffici
     interni ai 
centri abitati,  rispetto alle
quali organizzare
     il 
parcheggio   e  la  
sosta  fuori   delle  
carreggiate,
     individuare e  riordinare 
i  mutamenti  delle 
destinazioni
     d’uso da 
ammettere compatibili con la funzione stessa della
     tipologia di viabilità;
   - strade 
locali di  servizio agli edifici
per gli spostamenti
     pedonali 
e   per  l’origine 
e  destinazione  finale 
degli
     spostamenti veicolari.
c)
l’individuazione dei parcheggi pertinenziali da realizzare (ai
   sensi della 
L.122 del 1989) prioritariamente a servizio della
   sosta di 
residenti e  addetti (sosta  lunga) e 
separati  dai
   parcheggi destinati  agli utenti (sosta breve) lungo le strade
   di scorrimento;
d)
l’individuazione e la disciplina di riordino delle aree in cui
   sono collocate  le attività 
e le  funzioni marginali  con la
   verifica 
di  compatibilità  di 
tali  funzioni  rispetto 
ai
   tessuti insediativi. In particolare i comuni
dovranno:
d1)
individuare  le aree  in cui 
sono allocate le attività e le
    funzioni marginali, quali:
   - deposito,  
commercializzazione    e    confezionamento  dei
     materiali per l’edilizia;
   - escavazione di inerti in atto o cave
dismesse;
   - depositi e rottamazioni di autoveicoli;
   - soste   
depositi  e/o  commercializzazione  di 
autoveicoli
     usati, automezzi per trasporto merci e
roulottes;
   - fiere, mercati, manifestazioni e
spettacoli itineranti;
   - sosta per nomadi;
d2)
verificare  la compatibilità  urbanistica ed  ambientale 
di
    tali funzioni rispetto ai contesti
insediativi;
d3)
definire  gli obiettivi  e la 
disciplina  specifici  per  il
    recupero e 
la riqualificazione  ambientale
e  funzionale  di
    tali 
aree  all’interno  dello 
strumento  di  pianificazione
    territoriale;
e)
l’individuazione  e la disciplina di
recupero e riordino delle
   aree dismesse  o collocate  in maniera 
impropria nei  tessuti
   residenziali ai  fini del 
recupero e  della  riqualificazione
   complessiva 
degli   insediamenti  individuando 
aree  per  il
   riequilibro degli  standard urbanistici,  nonché funzioni  ed
   attrezzature d’interesse generale;
f) la    programmazione  urbanistica 
per  parti  consistenti 
di
   territorio al  fine di 
evitare lo sviluppo degli insediamenti
   per 
sommatoria   di  "lottizzazioni",  limitandone 
così  la
   monofunzionalità ed  attivando altresì  la programmazione di
   consistenti 
porzioni   di  verde  
pubblico,  di  un’adeguata
   dotazione di 
parcheggi, di zone commerciali, di attrezzature,
   di servizi generali;
g) la  previsione localizzativa dei nuovi
insediamenti e funzioni
   sulle principali  direttrici del  trasporto, all’intorno delle
   stazioni ferroviarie  e delle 
fermate dei servizi ferroviari,
   nonché all’intorno  dei servizi 
tramviari previsti  e  delle
   "linea di forza" del trasporto
collettivo.
3. Gli  strumenti fondamentali  di governo 
delle  trasformazioni
territoriali
oltre  a quelli  previsti espressamente  dalla legge
regionale
nelle  aree a  forte 
urbanizzazione  diffusa  e 
negli
ambiti
metropolitani  Firenze - Prato - Pistoia
e Pisa - Livorno,
Lucca, sono  il piano urbano del traffico e della mobilità
ed il
piano della  distribuzione e della localizzazione delle
funzioni.
Questi a  seguito delle 
prescrizioni  derivanti  dagli 
atti  di
pianificazione
territoriale  dovranno essere  raccordati con  gli
altri piani  di settore 
comunali, compreso  il  programma 
delle
opere
pubbliche,  anche  ai 
fini  di  un 
coerente  processo  di
riequilibrio
della  dotazione infrastrutturale, degli
standard di
legge e dei
servizi.
4. Il  quadro conoscitivo  degli strumenti  per 
il  governo  del
territorio
dovrà  contenere elementi  per valutare 
l’efficienza
delle  infrastrutture   e 
delle  reti  per 
l’approvvigionamento
idrico, la  depurazione delle  acque, lo 
smaltimento dei rifiuti
solidi e le
relative soglie di carico da non superare per evitare
il degrado di
tali risorse.
5. Gli  strumenti per 
il governo  del  territorio 
nel  caso  di
previsione
di  nuovi insediamenti o di interventi di
sostituzione
dei  tessuti  
insediativi,   qualora  questi ultimi   comportino
l’aumento
dei  carichi indotti  sulle risorse 
di  cui  al 
comma
precedente,
dovranno  documentare la sostenibilità
della maggior
domanda di  servizio ed indicare le risorse anche
economiche atte
a tale
soddisfacimento.