Art. 21
Insediamenti
prevalentemente produttivi
1. I  comuni e le province sono tenuti ad integrare
la disciplina
dei propri  atti 
di  pianificazione  territoriale 
ai  fini  del
sostegno e
consolidamento delle attività produttive individuando
prioritariamente:
a) i comparti
produttivi specializzati esistenti, da attrezzare o
   completare 
dotandoli   delle  infrastrutture  e 
dei  sistemi
   necessari a 
garantire la tutela della salute, della sicurezza
   e 
dell’ambiente,   evitando  comunque 
la  localizzazione  di
   attività improprie attraverso:
   - 
il   riordino  della  
viabilità   e   della  
sosta   con
     infrastrutture adeguate  alla movimentazione  del 
trasporto
     merci, razionalizzando  gli accessi 
alle singole aree ed ai
     comparti nel  loro insieme ai fini di fluidificare la
maglia
     viaria principale di servizio agli
insediamenti stessi;
   - l’inserimento  delle attività  di servizio 
alle persone ed
     alle imprese  ed alle 
attività di  autotrasporto  come  le
     attività direzionali,  amministrative, del  credito, 
delle
     assicurazioni, ed  attività del 
terziario  avanzato  della
     consulenza aziendale  della elaborazione  e controllo 
dati,
     della attività espositiva;
   - l’inserimento  di aree 
per impianti  tecnologici
innovativi
     finalizzati al  recupero complessivo e riutilizzazione delle
     risorse impiegate  nei cicli 
produttivi comprese  quelle ai
     fini 
energetici,   del   risparmio  
energetico   e   della
     compatibilità ambientale;
   - l’individuazione  delle aree 
di completamento ai fini della
     rilocalizzazione delle  attività 
produttive  collocate  in
     sedi improprie;
   - l’individuazione   delle   
infrastrutture,  dei  centri 
di
     servizio e degli interventi necessari alla
tutela ambientale
     e della 
salute dei  cittadini  rispetto 
alle  aziende  con
     rischi di incidenti rilevanti ed alle
industrie insalubri;
b) i  comparti misti produttivi residenziali da
riqualificare per
   migliorarne 
la  funzionalità  e 
la  loro  collocazione 
nel
   contesto insediativo, attraverso:
   - la  
definizione    di  parametri 
di  ricollocamento  delle
     funzioni produttive  e residenziali  ritenute improprie o di
     mantenimento delle  attività produttive  compatibili 
e  di
     miglioramento delle  condizioni ambientali  necessarie 
alla
     coesistenza delle funzioni della residenza
e del lavoro,
   - il  
reperimento    di    spazi   
per  servizi,  parcheggi,
     attrezzature per  il verde 
e le  opere paesaggistiche  e la
     riclassificazione della  viabilità secondo  quanto previsto
     all’articolo 20;
2. La  programmazione urbanistica  di nuove aree industriali e la
riqualificazione
dei comparti produttivi esistenti dovrà tendere
ad un  innalzamento complessivo  degli 
standard  ai  fini 
della
massima  flessibilità  
delle   aree   ed  
alla   riconversione
industriale.  Le 
nuove  aree  programmate 
dalla  strumentazione
urbanistica
dovranno inoltre essere localizzate in prossimità di
quelle
esistenti  dovendo concorrere  alle 
riqualificazione  dei
tessuti   produttivi   
esistenti   secondo    quanto   
previsto
dall’articolo
5  della legge regionale. Dovrà essere
prevista la
dotazione
di  "aree volano"  all’interno dei P.I.P. al fine della
rilocalizzazione
delle  attività industriali  ed artigianali per
procedere
al  recupero  ed 
alla  riqualificazione  di 
tutto  il
tessuto
produttivo e delle aree circostanti.
3. I  programmi ed 
i piani  di settore  produttivi sono tenuti a
finalizzare
le  risorse finanziarie  secondo gli 
indirizzi sopra
riportati e  secondo un 
ordine di  priorità  che 
privilegi  il
recupero
delle  aree  dismesse 
ed  il  completamento 
di  quelle
esistenti
rispetto a nuove previsioni.