Art. 22
I sistemi
territoriali funzionali
1. Il PIT al
fine di perseguire il riordino e la riqualificazione
funzionale  delle  
strutture  insediative,  la 
riduzione  della
congestione e
dei fenomeni di pendolarismo, il degrado funzionale
delle aree  urbane e 
nei centri  storici  dei 
comuni  maggiori,
individua
la  rete dei  capisaldi delle  funzioni e 
dei  servizi
così come
definite al precedente art. 7.
2. Gli  strumenti per 
il governo del territorio, in concorso fra
loro,  dovranno 
garantire,  per  la 
rete  dei  capisaldi 
delle
funzioni  il 
conseguimento  degli  obiettivi 
di  cui  ai 
commi
seguenti.
3.  La  
rete  dei   centri 
espositivi   dovrà  assicurare  
la
valorizzazione  delle 
peculiarità  produttive  che 
distinguono
l’economia  Toscana,  
l’efficienza  del   settore  
tramite   il
perseguimento
di  sinergie tra strutture ed economie di
scala, il
rafforzamento  del 
complesso  dei  servizi 
esistenti,  compreso
quello
ricettivo.
4. Le  sedi 
universitarie  e  dei 
centri  di  ricerca, 
la  cui
localizzazione
dovrà perseguire:
   - il 
massimo coordinamento  di
carattere  territoriale tra le
     sedi universitarie e la specializzazione
dei poli di ricerca
     per ottenere economie di scala;
   - la massima integrazione con i sistemi
produttivi locali;
   - il   
massimo  equilibrio  della 
presenza  studentesca  nei
     confronti delle dimensioni urbane;
   - la 
massima diffusione  ed  accessibilità 
delle  strutture
     insediative universitarie deputate alla
didattica.
5. Il  sistema 
dei  poli  di 
interesse  turistico,  promosso 
e
potenziato dalle
politiche generali e di settore, dovrà:
a)  concorrere  
alla  tutela   e 
valorizzazione  delle  risorse
   culturali ed ambientali;
b) fornire
un’alta qualità dell’offerta turistica promuovendo ed
   incentivando le  dotazioni 
di  attrezzature  e 
servizi  alle
   imprese 
turistiche   esistenti,  quali 
centri  congressuali,
   ricreativi, culturali, di spettacolo e
sportivi;
c)
garantire  l’integrazione con le altre
attività economiche ed
   in particolare  con l’agricoltura  nelle aree a bassa tensione
   insediativa, promuovendo  la crescita anche quantitativa delle
   aziende turistiche;
d)
collegare  gli insediamenti turistici con
i sistemi di risorse
   sottoutilizzate  e  
differenziare  l’offerta   turistica  
in
   relazione con  la particolarità  dei 
luoghi,  potenziando  e
   valorizzando le specificità territoriali;
e)  ridurre 
la  tensione  sulle 
risorse  sovrautilizzate  (aree
   balneari, 
grandi   città  d’arte)  
nelle   aree   ad  
alta
   concentrazione  di  
insediamenti  turistici,   orientando 
la
   crescita esclusivamente  nel senso della qualità dell’offerta
   per contenere ulteriori consumi di suolo;
f) differenziare  l’offerta turistica  sviluppando soprattutto  i
   campeggi nelle  aree interne, gli ostelli, le attrezzature
per
   il 
turismo   didattico  e  
quelle  per  la 
fruizione  e  la
   valorizzazione di parchi ed aree protette.
6. La previsione
e la realizzazione delle strutture per la grande
distribuzione
commerciale,  dovrà conformarsi negli
strumenti di
governo del  territorio ai principi, indirizzi e criteri
definiti
dalla legge  regionale di 
recepimento delle normative nazionali.
Per questa  tipologia di 
esercizi commerciali  gli
strumenti  di
governo del  territorio dovranno  provvedere 
ad  adeguarsi  alle
direttive per la
programmazione urbanistica commerciale (Allegato
n. 6)
prevedendo:
a) scelte
localizzative funzionali ad una migliore accessibilità
   per l’utenza, riducendo la necessità di
mobilità;
b)
dotazioni  di adeguata  viabilità e parcheggi per non gravare
   sulle infrastrutture  stradali destinate  agli spostamenti  di
   lunga percorrenza con forte intensità di
traffico;
c) scelte  localizzative in  relazione 
ai  sistemi  territoriali
   locali;
d) scelte  localizzative capaci  di concorrere alle politiche del
   recupero degli  insediamenti di  recente formazione,  anche al
   fine 
di   contenere  un  
ulteriore  consumo   di 
suolo,  in
   particolare per  la la costituzione di "luoghi
centrali" e per
   l’utilizzo ottimale delle aree industriali
dismesse.
7. Le strutture
sanitarie ed ospedaliere, in attuazione del Piano
Sanitario
Regionale  e dei  relativi 
piani  attuativi,  dovranno
assicurare:
a) il  completamento, la  realizzazione e l’attivazione di plessi
   ospedalieri 
sostitutivi   finalizzati   al  
superamento   di
   strutture riconosciute inidonee dal piano
sanitario regionale;
b) il riordino e
riqualificazione della rete portante del sistema
   costituita dagli ospedali e dai servizi
tecnologici;
c) lo  sviluppo della rete dei servizi territoriali
distrettuali,
   anche attraverso  reti informatiche  che pongono 
il  problema
   dell’accessibilità dell’utenza, della
mobilità e dei carichi
   urbanistici in termini di maggiore
efficienza e qualità;
d) il  completamento e la riconversione delle
strutture sanitarie
   (con particolare  riferimento ai  plessi 
ospedalieri  o  alle
   maggiori 
strutture   ambulatoriali)  vanno  
considerati  nel
   rispetto delle  prestazioni generali richieste per le città e
   gli insediamenti urbani. A tale fine gli
strumenti urbanistici
   comunali 
devono   sottoporre  a  
verifica  i  nuovi 
carichi
   urbanistici 
indotti  dalle  proposte 
suddette  ,  garantendo
   adeguati livelli  di accessibilità  dell’utenza 
riferita  ai
   vari bacini.
e) per  le strutture sanitarie ubicate in più plessi
all’interno
   di un 
"sistema territoriale 
locale", i piani territoriali di
   coordinamento   definiscono  
a   livello   sovracomunale   le
   condizioni 
di  accessibilità  e 
raccordo  dei  vari 
plessi
   attraverso una  idonea programmazione  delle infrastrutture  e
   della mobilità.
f) i  programmi delle  aziende ospedaliere  dovranno essere  resi
   conformi 
con  gli  strumenti 
urbanistici  comunali,  tenendo
   altresì conto  dei contenuti 
e delle  finalità del presente
   piano e dei piani territoriali di
coordinamento
8.  Gli  
impianti  di  produzione 
e  la  rete 
di  trasporto  e
distribuzione   dell’energia,    nonché  
il    sistema    delle
telecomunicazioni
dovranno assicurare:
a) il   sostegno   
degli  interventi  finalizzati 
al  risparmio
   energetico e 
allo sviluppo  di fonti
energetiche rinnovabili;
   così come specificati dal piano energetico
regionale;
b) la    diffusione    dei   
sistemi  di  cogenerazione 
per  il
   teleriscaldamento e per i processi
industriali;
c) la  sperimentazione per  l’utilizzo della  biomassa come fonte
   energetica rinnovabile.
d )  i n 
particolare le  linee e  gli impianti 
elettrici  e  il
   sistema della  telefonia cellulare  dovranno 
essere  definiti
   attraverso:
   - l’ottimizzazione del rapporto tra la rete
energetica e l’uso
     delle 
risorse   territoriali;  la 
tutela  sanitaria  degli
     insediamenti  e  
dei  valori  paesaggistico-ambientali  del
     territorio;
   - la 
concertazione tra  Regione ed  i soggetti 
preposti alla
     realizzazione delle  opere relative  agli impianti, linee di
     trasporto e  di distribuzione  della 
energia  elettrica  di
     tensione superiore a 30 mila volt, che
dovranno risultare da
     esigenze di programmazione generale;
   - Il  
rispetto  gli  standard 
stabiliti  dalla  legislazione
     nazionale e regionale vigente nella
predisposizione di nuovi
     impianti e 
nella  modifica  e 
ristrutturazione  di  quelli
     esistenti;
   - la  
progettazione  di  nuovi 
impianti  e  di 
nuove  linee
     soggetti 
ad   autorizzazione  che  
dovrà  evidenziare  la
     compatibilità rispetto alle previsioni
urbanistiche vigenti
     e 
dovrà   dare  atto 
altresì  della  ottimizzazione  del
     progetto in  relazione ai 
livelli di  esposizione ai  campi
     elettromagnetici degli  insediamenti 
esistenti  e  previsti
     dagli strumenti  urbanistici per  una fascia 
di  territorio
     adeguata, nonché  Il rispetto agli standard di cui al punto
     precedente.
I PTC
provinciali contengono indirizzi per la rete e gli impianti
per il trasporto
energetico al fine di assicurare:
- la definizione
dei criteri e parametri per l’uso delle relative
  risorse essenziali del territorio;
-
l’individuazione    di    eventuali 
corridoi  infrastrutturali
  derivanti 
dalla   programmazione   regionale  
e   provinciale
  afferenti 
alle   nuove  linee  
elettriche,  idonei  anche 
al
  risanamento della rete esistente;
- le  prescrizioni e  gli indirizzi 
per i comuni derivanti dalla
  programmazione a  livello regionale  e provinciale 
da  seguire
  nella redazione  dei Piani Strutturali per il recepimento
degli
  obiettivi regionali  e provinciali.  Tali criteri 
ed indirizzi
  dovranno tener  conto delle 
caratteristiche del  luogo
per  un
  razionale ed 
integrato  uso  energetico, 
secondo  le  diverse
  funzioni esistenti  e previste 
dagli strumenti del governo del
  territorio.
Gli
strumenti  urbanistici comunali  dovranno 
tenere  conto  del
sistema delle
linee elettriche e dei relativi impianti esistenti,
nonché
delle  nuove linee  autorizzate, 
evitando  di  collocare
nuovi
insediamenti  in ambiti con livelli di
esposizione ai campi
elettromagnetici
superiori  ai limiti di legge. Dovranno
altresì
applicare
ulteriori  precauzioni in rapporto alle
caratteristiche
relative  al  
rischio  di   esposizione  
dei   fruitori   degli
insediamenti  previsti  
tramite  la  valutazione 
degli  effetti
ambientali
previsti dall’art. 32 della legge regionale
9. Il  complesso dei 
parchi, delle riserve naturali e delle aree
protette  di  
cui  alla   L.394/91 
e  L.R.49/95,  dovrà 
essere
individuato
e  perimetrato quale  parte integrante del PIT, così
come
definito,  per tutto  il territorio regionale, dal Programma
Regionale delle
Aree Protette, al fine di:
a)
predisporre  discipline per gli ambiti
territoriali contigui a
   tale sistema;
b)
predisporre  discipline e  regolamenti per le aree protette di
   interesse locale (Anpil);
c)
concorrere  anche  attraverso 
specifiche  interconnessioni  e
   corridoi ecologici alla formazione del
sistema regionale;
d)
coordinare  la  disciplina 
territoriale  con  i 
piani  ed  i
   regolamenti dei parchi e delle aree
protette;
e) coordinare la
disciplina territoriale , per quanto riguarda la
   localizzazione ed  entità dei 
divieti di  caccia, con quella
   della
pianificazione faunistico venatoria.