Art. 23
Gli insediamenti
rurali e la disciplina delle zone a prevalente o
esclusiva
funzione agricola
1.  Le  
zone  a   prevalente 
o   esclusiva  funzione  
agricola
costituiscono,
in  tutto il  territorio 
regionale,  l’ambito  di
applicazione   della   Legge  
regionale   n.64   del  
1995   La
pianificazione
di  livello provinciale  e comunale conseguente al
Piano  di 
indirizzo  Territoriale  regionale 
deve  cogliere  le
specifiche
realtà ed esigenze locali e garantire una dettagliata
disciplina  idonea  
a  valorizzare  e 
sostenere  le  realtà 
e
potenzialità
produttive ed ambientali del territorio rurale.
2. Le  zone a 
prevalente  o  esclusiva 
funzione  agricola  sono
individuate
dal  Piano di  indirizzo territoriale  in conformità
con il regolamento
d’attuazione della legge regionale 64/95.
3. Le  province ed i comuni, per quanto di
competenza, provvedono
all’individuazione   delle   
zone   agricole    attraverso    il
riconoscimento:
a) delle  caratteristiche del territorio in cui siano
evidenziate
   le diverse limitazioni di ordine fisico ad
un remunerativo uso
   agricolo;
b) dei   suoli   
a  maggiore  produttività 
e  significatività
   economica e produttiva anche allo stato
potenziale da tutelare
   rispetto a trasformazioni radicali;
c)  delle 
strutture  ed  infrastrutture  agricole 
di  rilevante
   interesse 
capaci  di  connotare 
la  realtà  produttiva 
del
   territorio 
con   riferimento  particolare  
ai   sistemi   di
   irrigazione, della  viabilità 
rurale,  dell’elettrificazione
   rurale ed 
alla presenza  di  centri 
di  commercializzazione,
   promozione, trasformazione dei prodotti
agricoli;
d) della    caratterizzazione    della 
struttura  produttiva  in
   riferimento: 
alle   dimensioni   aziendali  
prevalenti   e/o
   significative, alla  tipologia degli addetti, al reddito lordo
   standard 
per   unità  di  
lavoro  agricolo,  alla 
densità
   territoriale dei  residenti, alla  loro 
distanza  dai  centri
   urbani;
e) delle   colture   
effettivamente  praticate  tramite 
lettura
   dell’uso reale del suolo.
4. Il  PIT, 
in  conformità  con  il  regolamento 
d’attuazione,
stabilisce  che 
l’ambito  generale  delle 
zone  agricole  venga
articolato
in  sottozone in  relazione alla funzione agricola, di
carattere  esclusivo  
o  prevalente,   ed  
in   rapporto   alla
caratterizzazione  sociale,  
ambientale  e  paesaggistica 
degli
ambiti
territoriali interessati.
5. Ai  fini 
dell’individuazione  delle  zone 
con  prevalente  o
esclusiva
funzione agricola i piani territoriali di coordinamento
si conformano
alle seguenti prescrizioni:
a) l’ambito  complessivo di  applicazione della  legge n. 
64 del
   1995 è 
normalmente costituito dall’intero territorio rurale.
   Sono comunque escluse:
   - le  zone urbanizzate  o da urbanizzare secondo le previsioni
     degli 
strumenti   urbanistici   attuativi  
e   dei   piani
     strutturali approvati;
   - le 
zone destinate  ad
infrastrutture  o ad  attrezzature di
     interesse 
generale  al  servizio 
delle  zone  urbanizzate,
     individuate dagli atti richiamati nel
quadro conoscitivo del
     PIT di 
cui all’art.  2, ovvero dalle
prescrizioni di cui al
     presente titolo;
   - le 
aree protette soggette alla disciplina speciale delle L.
     n. 394 del 1991 ed alla L.R. n. 49 del
1995;
   - le 
zone  a  prevalente 
interesse  ambientale  destinate 
a
     gestione 
speciale   definita  dagli 
strumenti  urbanistici
     comunali, ove  sono comunque 
da disciplinare  le  attività
     esistenti favorendo quelle rurali;
b) le  zone ad 
esclusiva funzione  agricola
,  che il PIT assume
   come 
risorsa   essenziale  del  
territorio  limitata  e  non
   riproducibile, sono di norma corrispondenti
a:
   - le 
aree di  elevato pregio  a fini 
di produzione agricola,
     anche  
potenziale,   per   le  
peculiari   caratteristiche
     pedologiche, climatiche, di acclività e
giacitura del suolo
     e/o per 
la presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o
     sistemazioni territoriali;
   - le  aree
la  cui esclusività  della 
funzione  agricola  è
     determinata  dalla  
legislazione  vigente  con 
particolare
     riferimento ai  beni di 
uso civico, alle tipologie dei beni
     di uso 
civico su  terre private  e dei demani civici, anche
     derivanti da 
liquidazione e  scorporo  di 
diritti  di  uso
     civico gravanti su terre private.
6. I  Piani territoriali  di coordinamento provinciali contengono
indirizzi
in  merito all’assetto  normativo e programmatico delle
zone con
prevalente o esclusiva funzione agricola per assicurare:
a) il  coordinamento sovracomunale  per territori che non trovano
   soluzione 
di   continuità  nè  
sensibili   variazioni   di
   connotazioni ambientali e produttive in
coincidenza dei limiti
   amministrativi;
b) una
omogeneità di trattazione sia riguardo agli indirizzi per
   la individuazione  delle zone con prevalente funzione agricola
   a carico 
dei Comuni,  che rispetto  ai contenuti 
di tutela e
   valorizzazione ambientale dei programmi
aziendali a carico dei
   privati;
c) il  raccordo tra la pianificazione territoriale
per il governo
   del  
territorio    e   la  
pianificazione,   programmazione,
   progettazione del  settore agro-silvo-pastorale  nelle materie
   delegate attinenti  in particolare ai settori dell’agricoltura
   e 
foreste,   della  caccia  
e  pesca,   della  
bonifica   e
   dell’irrigazione.
7.  La  
disciplina  dei   Piani 
territoriali  di  coordinamento
provinciali
e  dei Piani  strutturali 
comunali  dovrà,  inoltre
assicurare:
a) le  opportune 
differenziazioni  normative  in 
rapporto  alle
   specifiche caratteristiche  e potenzialità  produttive agro -
   silvo - pastorali del territorio;
b) il sostegno
del sistema produttivo aziendale per le funzioni e
   tipologie 
produttive   significative  in  
riferimento   alle
   attività agricole ed a quelle connesse;
c) la  valorizzazione del  ruolo 
di  presidio  ambientale 
delle
   aziende agricole  con particolare  riferimento 
alle  zone  di
   maggior 
pregio   ambientale  e  
di  più  basso 
livello  di
   produttività;
d) la  strutturazione ed  infrastrutturazione del  territorio 
in
   dipendenza delle  caratteristiche produttive  ed ambientali da
   valorizzare.
8. Gli  aspetti ambientali  specialmente connessi con le funzioni
di presidio  effettivamente o  potenzialmente assolte  dal 
mondo
agricolo
sono  sviluppati,  nella 
pianificazione  provinciale  e
comunale,
in  riferimento  al 
quadro  conoscitivo  regionale 
in
termini di  perimetrazione e  caratterizzazione  con 
particolare
riferimento a:
a)  il  
sistema  delle  aree 
protette  già  individuate 
dalla
   pianificazione paesistica ed ambientale di
cui alla DCR n. 296
   del 1988 e successive modificazioni;
b) i sistemi di
paesaggio;
c) i    sistemi 
di  aree  di 
particolare  interesse  ambientale
   derivanti dall’applicazione di direttive
comunitarie.
d) le  risorse ambientali  specificamente tutelate  da altri atti
   regionali.
9.
Ulteriori  approfondimenti di  livello 
provinciale  e  locale
dovranno
specificare:
a) le
sistemazioni del suolo derivanti dalla bonifica integrale e
   montana;
b) i  beni di cui alla L.431 del 1985 con
particolare riferimento
   ai boschi, 
gli usi  civici; la  fascia costiera;  gli assetti
   fluviali e lacuali; le montagne oltre i 1200
m. s.l.m.;
c) le  aree vincolate  con atto 
amministrativo  ai  sensi 
della
   L.1497 del 
1939 e  le aree  di cui al vincolo archeologico l.
   1089/1939;
d) le  aree soggette 
a fenomeni  di forte  erosione, franosità,
   dissesto  o  
potenzialmente  
problematiche   per   pendenza,
   sistemazioni 
del  suolo  e  le  sistemazioni 
agrarie  aventi
   rilevanza 
paesaggistica   e  per  la  difesa 
del  suolo  con
   particolare riferimento alle zone terrazzate
o ciglionate;
e) lo  stato di 
degrado paesaggistico  ed
ambientale  così come
   definito all’art.32;
f)
l’articolazione  dei sistemi  e dei sottosistemi di paesaggio,
   già individuati  nel quadro conoscitivo del PIT, in unità di
   paesaggio aventi caratteristiche agro -
ambientali omogenee.