Art. 24
La
caratterizzazione economico - agraria del territorio
1. I  piani territoriali  di coordinamento  delle province  e gli
strumenti  urbanistici  
comunali,  per   quanto 
di  competenza,
provvedono
a  classificare  il 
territorio  dal  punto 
di  vista
ambientale ed
economico agrario.
Tale
classificazione  del territorio  terrà 
conto  del  sistema
produttivo  esistente  
e  degli   effetti 
indotti  sul  sistema
paesaggistico
ambientale  e dovrà  essere articolata  sulla base
delle
indicazioni  di cui ai successivi
articoli 25, 26, 27, 28 e
29.
2. Le  classificazioni  dovranno 
essere  riferite  ai 
caratteri
prevalenti  delle 
attività  agricole  e 
saranno  corredate  da
prescrizioni
per  le azioni  di tutela 
e valorizzazione  agro  -
ambientale.
Sulla  base delle  anzidette prescrizioni,  gli 
atti
della  pianificazione   territoriale 
integrano   la   disciplina
regionale
stabilita dalla legge per le aziende agricole superiori
ai  valori 
minimi  delle  superfici 
fondiarie,  in  particolare
attraverso
l’applicazione  dei principi  contenuti nella L.R. n. 64
del 1995,
articolo 1, quarto comma.
3. Tramite  l’incrocio tra le classi economico - agrarie
ed i sub
- ambiti  o unità 
di paesaggio  e relativa
caratterizzazione in
riferimento alle
attività agricole, dovranno essere determinate:
a)
l’insieme  delle funzioni specifiche
necessarie a garantire il
   presidio ambientale e paesaggistico;
b) i    settori   
produttivi  da  promuovere 
e  valorizzare  ad
   integrazione dell’attività agricola
compatibili con la tutela
   e la valorizzazione del territorio;
c) le  azioni necessarie  al mantenimento  della presenza umana a
   presidio dell’ambiente  nelle aree caratterizzate da degrado o
   abbandono.