Art. 28
Aree ad
agricoltura sviluppata estensiva
1. Le  aree ad 
agricoltura sviluppata estensiva sono quelle che,
indipendentemente
dalla  loro collocazione geografica
rispetto al
sistema  insediativo 
e  infrastrutturale  regionale, 
presentano
un’economia  agricola  
sviluppata  con  prevalente 
presenza  di
colture
estensive.  Anche in  tale aree 
le  attività  agricole,
oltre al ruolo
più immediato di carattere economico, svolgono un
ruolo
positivo  di connotazione  e 
conservazione  del  paesaggio
rurale nei  suoi molteplici  aspetti, assolvendo  quindi anche 
a
funzioni di
carattere sociale, culturale e del tempo libero.
2. In  alcune situazioni,  comunque, la 
prosecuzione  di  alcune
pratiche
colturali  adottate può  causare un impoverimento delle
risorse
ambientali  e paesaggistiche;  determinato principalmente
dalla
semplificazione  della  rete 
scolante,  dall’insufficienza
delle  tecniche  
di  conservazione  del 
suolo,  alla  quale 
è
collegata  anche 
la  possibilità  di 
dilavamento  di  sostanze
inquinanti  verso  
corpi  idrici   superficiali,  nonché 
dalla
rarefazione
della  vegetazione non  colturale e in generale della
dotazione
naturalistica.
3. Le condizioni
alla base dello sviluppo dell’attività agricola
in queste aree
devono essere tutelate e rafforzate. Attraverso le
politiche
di  settore, in  connessione con  la 
disciplina  degli
assetti  idrogeologici,   deve 
essere   inoltre   sostenuta  
ed
incentivata   l’adozione  
di   pratiche   colturali  
pienamente
compatibili con  l’ambiente, evitando la perdita di
funzionalità
della rete dei
presidi idraulici.