Art. 29
Aree ad
agricoltura intensiva o specializzata
1. Le  aree ad 
agricoltura intensiva o specializzata sono quelle
che,  indipendentemente   dalla 
loro   collocazione   geografica
rispetto al  sistema insediativo  e 
infrastrutturale  regionale,
presentano  un’economia  
agricola  sviluppata   con  
prevalente
presenza di
colture intensive o specializzate. Anche in tale aree
le attività
agricole, oltre al ruolo più immediato di carattere
economico,  svolgono  
un  ruolo   positivo 
di   connotazione  e
conservazione
del  paesaggio rurale  nei suoi molteplici aspetti,
assolvendo
quindi  a funzioni  di carattere 
sociale, culturale e
ricreativo.
2. In  alcune situazioni, in modo più marcato
rispetto alle aree
ad
agricoltura  estensiva, la  prosecuzione 
di  alcune  pratiche
colturali  adottate  
causa  un   impoverimento   delle  
risorse
ambientali
e  paesaggistiche, determinato  dalla 
semplificazione
della  rete  
scolante,  dall’insufficienza   delle 
tecniche  di
conservazione
del suolo e dalla rarefazione della vegetazione non
colturale e in
generale della dotazione naturalistica.
3. Le condizioni
alla base dello sviluppo dell’attività agricola
devono
essere  tutelate e  rafforzate. Attraverso le politiche di
settore, ed  in 
connessione  con  la 
disciplina  degli  assetti
idrogeologici,  deve 
essere  inoltre  sostenuta 
ed  incentivata
l’adozione  di 
pratiche  colturali  pienamente 
compatibili  con
l’ambiente,  e  
con  la  conservazione 
funzionale  dei  presidi
idraulici   e   
della   vegetazione    arborea   
caratteristica
dell’organizzazione
degli spazi agricoli.