Art. 3
Aggiornamento
del quadro conoscitivo
1. Le  strutture tecniche  della Regione 
provvedono al  continuo
aggiornamento
degli  elementi che  costituiscono o  che 
dovranno
integrare il
quadro conoscitivo del PIT, attraverso:
a)
l’analisi  e  la  valutazione  degli 
atti  di  pianificazione
   comunale che contengono elementi di rilievo
regionale;
b)
l’analisi   e    la 
valutazione  dei  Piani 
territoriali  di
   coordinamento provinciali e delle loro
varianti;
c) il
coordinamento dei piani di settore regionali;
d) le  informazioni derivanti  dal monitoraggio  delle conoscenze
   necessarie al governo del territorio di cui
all’art.72 e degli
   effetti degli  atti della 
pianificazione territoriale nonché
   dall’implementazione del  sistema informativo  territoriale di
   cui all’art. 
4 della  legge regionale,  di seguito denominato
   S.I.T.
2.  La 
Giunta  Regionale  provvede 
a  comunicare  al 
Consiglio
Regionale  gli  
aggiornamenti  o   le  
verifiche   del   quadro
conoscitivo,
oltre  che in  occasione delle verifiche del PIT, di
cui al  comma 10 
dell’art. 7  della legge  regionale, 
anche  in
occasione:
a)
dell’approvazione del P.R.S.;
b)
dell’approvazione  di atti di
programmazione di indirizzo o di
   pianificazione settoriale della Regione;
c)
dell’approvazione  di normative regionali
aventi effetti sulle
   risorse del territorio.
3.
L’approvazione  da parte  del Consiglio 
Regionale su proposta
della
Giunta  del mero  aggiornamento del quadro conoscitivo, che
non comporta  adeguamento 
degli  obiettivi  o 
delle  azioni  di
governo del  territorio 
definiti  dal  PIT, 
integra  il  quadro
conoscitivo del
PIT, ma non costituisce variante ad esso ai sensi
e per gli
effetti dell’art. 7, comma 8, della legge regionale.