Art. 31
Le risorse agro
- ambientali
1. Su  tutto l’ambito di applicazione della L.R. n.
64 del 1995, il
PIT
prescrive  che gli  strumenti per 
il governo  del territorio
dovranno  assicurare,  
la  salvaguardia  delle 
risorse  agro  -
ambientali  che   costituiscono   caratterizzazione   strutturale
dell’ambiente
e  del paesaggio  toscano ed 
elementi fondamentali
per il  sistema produttivo,  secondo le 
specificazioni di cui ai
successivi
commi.
2.  L’analisi 
relativa  alla  risorsa 
suolo  e  la 
conseguente
normativa
di  tutela, anche  ai fini 
dell’individuazione di aree
aventi
connotazione  di ecosistemi  di particolare o di esclusiva
rilevanza
ambientale,  va effettuata evidenziando e
disciplinando
le seguenti due
tipologie:
a) suoli di
prima qualità. Sono suoli la cui conservazione è da
   ritenersi 
strategica,   in   quanto  
presentano   un’elevata
   potenzialità   d’uso   
per    particolari    caratteristiche
   morfologiche, pedologiche di posizione
geografica, la presenza
   di colture di pregio;
b) terreni   con 
particolari  sistemazioni  agrarie. 
Sono  quei
   terreni in cui è particolarmente
significativa, ai fini della
   conservazione del  suolo, la 
presenza di sistemazioni agrarie
   quali i terrazzamenti ed i ciglionamenti.
3.  La  
risorsa  idrica  ai 
fini  agro-ambientali  deve 
essere
considerata
per  gli aspetti  che riguardano  sia l’esistenza  di
opere e  infrastrutture connesse  con la produzione agricola, sia
la  possibilità  
di  una   loro 
potenziale  realizzazione.  In
particolare
gli  strumenti per il governo del
territorio dovranno
individuare e
tutelare:
a)  schemi 
irrigui  che  corrispondono 
ai  terreni  serviti 
da
   impianti di 
distribuzione di  acque
irrigue  consortili  già
   realizzati o di imminente realizzazione;
b) siti   d’invaso   
potenziali,  dove  sia 
stata  valutata  la
   fattibilità tecnica  di un 
invaso. Tali  localizzazioni,  in
   quanto costituenti  una risorsa 
geografica limitata, dovranno
   essere tutelate per garantire la possibilità
di realizzazione
   futura anche 
a prescindere  da  valutazioni 
di  fattibilità
   economica attuali;
c) terreni  soggetti a 
bonifica idraulica,  nei quali
occorrerà
   assicurare 
il   necessario   raccordo  
tra   le   previsioni
   urbanistiche e  le necessità 
di efficienza  del  sistema 
di
   bonifica idraulica;
d)
programmi    di  raccolta 
e  riutilizzo  delle 
acque  reflue
   depurate.
4. La  dotazione complessiva  delle 
superfici  boscate,  la  cui
consistenza  e  
localizzazione   deve   risultare  
dal   quadro
conoscitivo  allegato  
agli  strumenti   per 
il   governo   del
territorio,
deve  essere tutelata e valorizzata
secondo i criteri
che seguono:
a)
l’individuazione  dei boschi  sarà corredata  dalle peculiari
   caratteristiche  naturalistiche   o 
produttive.   Per  quanto
   riguarda la 
vegetazione non colturale, è utilizzata di norma
   l’analisi delle  altre formazioni  forestali, quali arbusteti,
   cespuglieti, gariga,  le aree 
a  vegetazione  palustre 
e  la
   dotazione di 
siepi, frangivento  e altre  formazioni vegetali
   lineari non 
colturali; nelle  aree
boscate  è consentita  la
   realizzazione della viabilità di servizio ai
fini produttivi;
b) la   tutela 
delle  superfici  boscate 
anche  ai  fini 
della
   prevenzione dei danni da incendio  effettuando una valutazione
   delle previsioni  di nuovi insediamenti in prossimità di tali
   superfici. Di  norma, deve essere esclusa la realizzazione,
in
   vicinanza dei  boschi, di insediamenti abitativi e
produttivi,
   di discariche  e di 
ogni altra  struttura  che 
possa  recare
   rischio d’incendio.  In ogni 
caso, ove  tali  insediamenti 
e
   strutture ricadano  a meno 
di 100  metri dai boschi, dovranno
   essere previste  specifiche norme  finalizzate alla  riduzione
   del rischio 
d’incendi boschivi  oltre che  a 
garanzia  della
   pubblica incolumità.  Tali norme, articolate sulla base delle
   diverse caratteristiche  dei 
boschi,  dovranno  prevedere 
in
   particolare: 
l’approntamento   di  presidi  
antincendio;  la
   creazione 
di   fasce  d’isolamento  
prive   di   vegetazione
   infiammabile; la  ripulitura del  sottobosco ed altre forme di
   manutenzione 
quali   i  diradamenti  
del   soprassuolo,   la
   spalcatura di  conifere ed altri eventuali interventi. Sono
da
   considerarsi 
prescrittivi   gli  impianti  
e   le   relative
   localizzazioni  previsti  
nel  Piano   operativo 
pluriennale
   approvato con  deliberazione del  Consiglio regionale n.253/97
   ai sensi della L.R. n. 73 /96;
c) le   operazioni   
comportanti  interventi  sulla 
vegetazione
   esistente e 
sul sottobosco saranno possibili solo nel caso in
   cui 
la   vegetazione  erbacea  
e  arbustiva   non  
presenti
   particolare rilevanza  dal punto 
di vista  naturalistico.  In
   questo caso 
sarà quindi  da valutare  la fattibilità  degli
   interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia, ai sensi
   dell’art, 32 della legge regionale.
5. La  fauna selvatica,  sia migratoria  che 
stanziale,  è  una
risorsa  da 
tutelare  anche  tramite 
appropriate  scelte  della
pianificazione
per  il governo  del 
territorio.  In  particolare
occorrerà
individuare  e disciplinare  gli habitat significativi
per la  tutela della 
risorsa  (sosta,  nidificazione,  ecc.) 
ed
evitare  usi 
del  territorio  impropri. 
Particolare  attenzione
richiederanno
le  aree individuate dai piani faunistici
approvati
ai  sensi  
della  legislazione  di 
settore  come  le 
"oasi  di
protezione".  In  
queste  aree   non   sono   comunque  
ammesse
trasformazioni  territoriali 
di  tipo  urbano 
per  insediamenti
residenziali,
industriali o simili.
6.  Nel 
contesto  del  paesaggio, 
la  qualità  del 
patrimonio
edilizio
rurale  e dei  manufatti rurali  in genere rappresentano
una specifica
risorsa del territorio. La quantità del patrimonio
disponibile  costituisce,  
inoltre,  un  ulteriore 
elemento  di
potenzialità di
sviluppo economico. Talvolta, in particolare nei
territori   marginali,   
questo   patrimonio    è   
largamente
sottoutilizzato
o  in stato  di abbandono. In questo contesto, il
quadro
conoscitivo  degli strumenti per il
governo del territorio
analizza
quantità,  qualità  e 
disponibilità  del  patrimonio
edilizio
presente  in case  sparse e nuclei rurali. Gli strumenti
urbanistici  comunali  
disciplinano  la   trasformabilità   del
paesaggio
rurale  e del patrimonio edilizio
esistente assicurando
il  mantenimento  
e  la   manutenzione   delle  
caratteristiche
architettoniche
degli  edifici di  pregio come 
pure degli  altri
manufatti
presenti  nel  territorio 
rurale  costituenti  memoria
storica.  Il  
quadro  conoscitivo  degli 
strumenti  urbanistici
comunali riporta
il censimento delle costruzioni di pregio le cui
trasformazioni  saranno  
disciplinate  tramite   il 
regolamento
urbanistico
comunale.