Art. 33
La difesa del
suolo
1. Gli  strumenti per 
il governo  del territorio  ai fini 
della
difesa  del  
suolo  individuano  specifiche 
discipline  tese  a
garantire la
realizzazione degli interventi previsti dai piani di
settore ed
individuano il complesso delle opere per la difesa del
suolo ed  i reticoli 
idraulici come  sistemazioni
da  conservare
funzionalmente.
2. A tal fine
gli strumenti di cui sopra dovranno definire norme,
criteri  e  
parametri  per   assicurare 
che  le  trasformazioni
territoriali  siano  
coerenti  e   garantiscano 
la   permanente
efficienza
nel  tempo dei  sistemi idraulici  e 
delle  opere  di
difesa del
suolo.
3. Gli  strumenti urbanistici  comunali stabiliranno,  nelle aree
per le  quali è 
prevista la  modificazione
dell’uso  del suolo,
specifici  criteri 
di  valutazione  e  di  intervento 
idonei  a
conservare, e
migliorare, l’efficienza del sistema idraulico.
4. La  Provincia, sulla  base del 
proprio quadro  conoscitivo in
materia di  difesa del 
suolo, stabilisce  le
ulteriori  indagini
geologiche,  idrologiche 
e  idrauliche  che  i  Comuni 
dovranno
effettuare
per  la 
formazione  e  la 
verifica  degli  strumenti
urbanistici
e  loro varianti. Ove si renda necessario
dettagliare
ulteriormente  le 
classi  di  pericolosità 
e  di  fattibilità
individuate  dalla  
DCR  94/85,   la 
Provincia  elabora  propri
indirizzi
in  tal senso. La Provincia garantisce,
il recepimento,
nella  formazione  
del  Piano   Strutturale 
e  del  Regolamento
Urbanistico,
delle  misure di  salvaguardia del PIT relative alle
indagini
geologico-tecniche.
5. Le  Province includono  nel quadro 
conoscitivo  le  aree 
con
particolare
configurazione  geologica, fornendo  prescrizioni 
ed
indirizzi al
fine della conservazione dei relativi assetti.
6. La  Regione, entro  12 mesi 
dall’entrata in  vigore del  PIT,
predispone  in  
accordo   con   le  
province   territorialmente
interessate
indirizzi ed azioni per la difesa delle coste e degli
abitati
costieri  e per  il 
monitoraggio  dell’evoluzione  della
linea di costa.
7. Le  Province 
includono  nel  quadro 
conoscitivo  del  P.T.C.
elementi  riferiti  
allo  stato   delle 
linee   di  costa, 
con
particolare  riferimento  
alla  loro   evoluzione  
morfologica,
fornendo  prescrizioni  
e  indirizzi  in 
relazione  all’assetto
attuale e a
quello prevedibile delle aree costiere.