Art. 4
Impostazione
sistematica del governo del territorio
1.
L’insieme  degli atti  di pianificazione  per il 
governo  del
territorio
di  cui al  Titolo II 
della  legge  regionale 
assume
l’individuazione
dei  sistemi  territoriali 
ai  diversi  livelli
spaziali
quale  riferimento primario  per l’organizzazione  delle
strategie.
2. L’insieme
degli atti di pianificazione dovrà procedere:
a)
identificando    i  sistemi 
territoriali  ed  analizzando 
le
   relazioni tra essi;
b)
valutando    le    prestazioni 
dei  sistemi  e 
verificandone
   l’adeguatezza rispetto agli obiettivi;
c)
individuando   le    azioni   
specifiche  in  relazione 
alle
   peculiarità del  sistema, al 
fine di perseguirne lo sviluppo
   sostenibile;
d)
definendo  il rapporto  con gli 
atti di  programmazione e  di
   pianificazione  settoriale  
attraverso  l’individuazione  dei
   raccordi necessari  con i 
principali  connotati  dei 
sistemi
   territoriali.
3. Il  PIT procede 
secondo la  impostazione  dei 
commi  1  e  2
identificando:
a) i sistemi
territoriali di programma;
b) i sistemi
territoriali locali;
c) i sistemi
territoriali funzionali delle relazioni.