Art. 42
Prescrizioni
relative alla città e gli insediamenti urbani
1.  Al  
fine  di  recuperare, 
riqualificare  e  sviluppare 
gli
insediamenti
urbani  in un  territorio che  vede la 
presenza  di
piccoli centri,
di insediamenti sparsi ma concentrati nelle poche
aree
pianeggianti,  sarà necessario  consolidare 
il  ruolo  dei
nuclei e  delle 
frazioni  concentrando  le 
eventuali  quote  di
accrescimento  degli  
abitati  intorno  ai 
presidi  insediativi
esistenti,  limitando 
di  conseguenza  gli 
accrescimenti  negli
insediamenti di
fondovalle.
2. Spetterà agli
S.U. dei comuni:
a) la  ridefinizione degli  standard ed 
il loro dimensionamento,
   ponendo prescrizioni  per i parcheggi ed il verde strettamente
   dimensionato 
alle   effettive  necessità, 
nonché  fornendo
   prescrizioni 
per   il  riordino  
dei  servizi  scolastici 
e
   sanitari;
b) la  valorizzazione dei  centri 
antichi  attraverso  una 
loro
   riutilizzazione anche ai fini turistici;
c) il   riequilibrio 
territoriale  attraverso  la 
previsione  e
   localizzazione di  attrezzature e servizi turistici nelle aree
   interne montane  limitrofe agli  ambiti ed 
ai poli di maggior
   attrazione turistica:  il mare, 
le aree  sciistiche, il parco
   delle
foreste casentinesi.
3. Al  fine di riqualificare gli insediamenti ed il
paesaggio gli
S.U. dei  Comuni dovranno  favorire la 
realizzazione di impianti
urbanistici
ed  edilizi,  per 
le  nuove  costruzioni 
o  per  le
ristrutturazioni  urbanistiche  
degli  insediamenti   esistenti,
idonei a  conservare le 
tipologie e  le morfologie  tradizionali
attraverso
adeguati  parametri per il
dimensionamento dei lotti e
degli alloggi,
limitando le altezze in funzione anche di maggiori
estensioni  degli 
abitati,  utilizzando  tipologie 
e  materiali
costruttivi
tradizionali.  Lo sviluppo  dei centri 
e dei  nuclei
deve comunque
salvaguardare le relazioni con il territorio rurale
e
l’utilizzabilità  degli insediamenti  e degli 
assetti  rurali
evitando  di  
produrre  "tagli"   o 
separazioni   nette   nella
continuità
territoriale.
4. Gli  strumenti per 
il governo del territorio dovranno inoltre
prevedere
discipline per:
a)
riordinare  e recuperare  funzionalmente i  nuclei 
produttivi
   esistenti, 
privilegiando   la  localizzazione   di 
attività
   produttive che  utilizzano le risorse tipiche dei luoghi
della
   montagna;
b)
consentire    alla  piccola 
impresa  la  commistione 
con  le
   attività commerciali  e con la residenza utilizzando comunque
   tipologie e morfologie insediative
tradizionali;
c)
prevedere  interventi  nei 
comparti  produttivi  tendenti 
ad
   esternalizzare i costi ed i servizi
aziendali.
5. Nei  territori dichiarati  sismici dovranno  essere previste e
realizzate
adeguate zone attrezzate per la protezione civile.