Art. 43
Prescrizioni
relative al territorio rurale
1.  Gli 
strumenti  del  governo 
del  territorio  provvedono 
ad
attivare
discipline al fine:
a) dello  sviluppo sinergico  delle attività  agricole integrate
   con le 
attività turisriche,  potenziando
il turismo rurale e
   l’agriturismo e incentivando, attraverso
adeguate attrezzature
   e servizi, 
il turismo  ecologico e  naturalistico, il turismo
   escursionistico estivo ed invernale;
b)
dell’individuazione  ed attivazione  di percorsi  turistico 
-
   escursionistici  legati  
alle  aziende   agricole  
ed   alla
   coltivazione 
dei   fondi,  al  
fine  del  recupero 
e  della
   valorizzazione della maglia viaria dei
percorsi rurali.
2. Rispetto  alla classificazione del territorio di cui al
capo I
del presente
titolo in funzione della caratterizzazione economico
- agraria  del territorio  stesso, gli 
strumenti urbanistici dei
Comuni
definiscono  e specificano,  nell’ambito 
di  applicazione
della L.R.  n. 64 
del 1995,  le azioni  previste per 
la tipologia
relativa alle
"Aree marginali ad economia debole" attraverso:
a)
l’individuazione  e la  classificazione delle  risorse boscate
   che dovranno 
essere soggette  a piani  di gestione ai fini di
   garantire 
la   stabilità  dei   versanti 
e   la   sicurezza
   idrogeologica degli insediamenti;
b)
l’individuazione  e la classificazione
del patrimonio edilizio
   rurale ai 
fini del recupero e della riutilizzazione anche per
   le 
attività  connesse  all’agricoltura  od  integrative  del
   reddito delle aziende.
3. Gli  strumenti di pianificazione territoriale
delle Province e
dei Comuni  disciplineranno  il 
territorio  e  gli 
insediamenti
rurali
attivando  misure  di 
salvaguardia  delle  unità 
minime
aziendali e delle
superfici agrarie utilizzate (S.A.U.).
4.  Gli  
strumenti  di  governo 
del  territorio  definiscono 
e
disciplinano
inoltre:
a) le  azioni 
rivolte  all’individuazione  e 
realizzazione  dei
   parchi e delle aree naturali protette di cui
alla L.R. 49 del 95
   e 
delle   attività  di  
servizio  connesse  anche 
ai  fini
   dell’incentivazione delle  attività turistiche  ecologiche 
e
   naturalistiche:
b) le  aree limitrofe  ai parchi 
ed alle  aree naturali protette
   coordinando gli obiettivi ai fini di
garantire sinergia tra le
   azioni settoriali di sviluppo dei parchi e
delle aree naturali
   protette 
stesse   e  le  
tendenze  alla  trasformazione  dei
   territori limitrofi;  spetta agli 
strumenti  di  governo 
del
   territorio interessati dalle aree di
limitrofe del parco delle
   foreste casentinesi  predisporre una  disciplina 
territoriale
   per dette aree secondo gli indirizzi sopra
riportati.
5. Spetta  alla Provincia  e ai Comuni interessati sviluppare una
rete di  percorsi escursionistici  attrezzati in 
sintonia con  i
principali
percorsi  già individuati  e realizzati, 
recuperando
sentieri, strade
forestali quale rete di collegamenti tra le aree
verdi  e  
le  risorse  naturali 
come  il  Parco 
delle  Foreste
Casentinesi,
le  foreste  dell’Acquerino,  il 
parco  delle  Alpi
Apuane.
6. Rispetto al
comprensorio sciistico dell’Appennino Pistoiese il
PIT assume  quale riferimento  territoriale il  Piano delle 
Aree
Sciistiche
predisposto  dalla Provincia  di Pistoia in attuazione
della Legge  Regionale 93 
del 1993  e delle  relative direttive,
comprese le  previsioni di 
riassetto, consolidamento  e
sviluppo
del
comparto  pistoiese, in sinergia con il
versante emiliano. Il
PIT   prevede  
quindi   il   potenziamento   dell’accessibilità
attraverso
i  mezzi pubblici  alle aree sciistiche, rafforzando e
migliorando
la  rete 
infrastrutturale  di  accesso, 
nonché  le
infrastrutture  di  
interscambio.  I   piani  
territoriali   di
coordinamento
delle  Province interessate  definiranno il sistema
infrastrutturale
per l’accessibilità alla montagna.
7. La  Regione rispetto  al parco delle Alpi Apuane approfondisce
il rapporto  con il comprensorio di escavazione che sarà
oggetto
del
prossimo  Piano Regionale  delle Attività  Estrattive per le
pietre
ornamentali.  Il parco dovrà comunque
rafforzare il ruolo
di promozione
della funzione ambientale della Garfagnana, nonché
degli altri  ambiti territoriali  interessati attraverso  il già
ricordato
potenziamento  degli  itinerari 
e  delle  attrezzature
escursionistiche,
il  miglioramento  ed 
il  potenziamento  delle
attività
ricettive,  promuovendo anche  attrezzature a  servizio
del turismo  rurale e 
dell’agriturismo, nonché la promozione di
servizi per  la 
commercializzazione  dei  prodotti 
agricoli  ed
artigianali.  Andranno 
comunque  completati  gli 
interventi  di
risistemazione
territoriale  ed  ambientale 
delle  aree  colpite
dagli eventi
alluvionali.
8. Gli  strumenti di 
governo del  territorio in  relazione anche
all’avvio
della  realizzazione del parco ludico di
Fantalandia ed
al fine  della promozione  turistica della  Lunigiana, 
prevedono
specifiche
attività  ed attrezzature  di servizio, la promozione
di itinerari
storico - artistici integrativi, in collegamento con
il parco  delle Apuane, 
realizzati al  fine del recupero e
della
riqualificazione  e 
valorizzazione  degli  insediamenti 
locali,
prioritariamente   utilizzando    i   
nuclei    abbandonati    o
sottoutilizzati
.
9.  La  
Regione   provvede   al  
definitivo   completamento   e
potenziamento
della linea pontremolese, riutilizzando i tracciati
esistenti che
verranno dismessi anche ai fini della realizzazione
di itinerari
turistici ambientalmente qualificati.