Art. 49
Prescrizioni
relative agli insediamenti
1. Gli  strumenti per il governo del territorio
devono promuovere
il recupero
delle risorse essenziali costituite dal sistema degli
insediamenti
e  dalle città  organizzando, a livello dell’intero
sistema territoriale,  una rete 
di poli  fra loro funzionalmente
integrati,  risolvendo  
le  contraddizioni  conseguenti 
ad  una
stratificazione
di funzioni presenti nel territorio.
2. I  Piani Territoriali di Coordinamento
provinciali individuano
gli  ambiti  territoriali 
nei  quali  i 
piani  della  mobilità
dovranno  essere 
definiti  coordinatamente  con 
quelli  per  la
localizzazione
delle  funzioni,  per 
assicurare  l’equilibrio  e
l’integrazione
tra  il sistema di organizzazione degli
spazi e il
sistema di
organizzazione dei tempi, nei diversi cicli della vita
quotidiana,
favorendo  la fruizione  e degli 
orari  dei  servizi
pubblici e
privati e riducendo le esigenze di mobilità. Tra tali
ambiti  saranno 
ricompresi  in  particolare 
quelli  di  Arezzo,
Firenze, Lucca,
Pisa, Pistoia, Prato.
3. Per  i centri 
antichi,  gli  strumenti 
per  il  governo 
del
territorio
dovranno promuovere una stabile funzione residenziale,
incentivando
il  recupero di  tipologie abitative  idonee ad 
una
residenza
permanente,  in equilibrio  con i 
relativi servizi  ed
attrezzature,
contrastando  la tendenza  al riuso 
del patrimonio
edilizio  per 
residenze  caratterizzate  da 
forte  rotazione  e
ricambio e  per funzioni estranee e conflittuali con la
residenza
stessa,
attraverso:
a)  una  
sistematica  ricognizione   idonea 
a   qualificare  il
   patrimonio  
insediativo    in   relazione  
al   livello   di
   trasformabilità edilizia  ed urbanistica  compatibile 
con  i
   valori 
storici,   culturali  e   di  "scenario"  che 
ciascun
   episodio, singolarmente  e nell’insieme,  rappresenta, al fine
   di 
superare   l’attuale  tutela 
vincolistica  generalizzata,
   garantendo 
comunque   il  rispetto  
dei  valori  storici 
ed
   ambientali;
b) la  individuazione di regole edilizie e di scelte
urbanistiche
   che, coerentemente  con i 
livelli  di  trasformabilità  come
   sopra individuati,  indirizzino il  recupero 
verso  tipologie
   abitative idonee  a 
privilegiare  una  funzione 
residenziale
   stabile, ricerchino  soluzioni per 
integrare la  mancanza  di
   pertinenze strettamente  connesse agli 
immobili,  consolidino
   spazi di 
relazione e di aggregazione consoni con i tempi ed i
   ritmi 
di   vita  della  
residenza,  anche  recuperando 
alla
   fruizione collettiva  spazi 
oggi  interclusi  o 
dismessi  da
   attività incompatibili;
c)
l’attivazione  di aree  e percorsi pedonali, non limitando gli
   interventi alla  sola esclusione  del traffico veicolare dalle
   sedi viarie, 
ma recuperando per quanto possibile, percorrenze
   interne agli 
isolati e  favorendo la fruizione
delle aree con
   adeguati sistemi  di parcheggi 
e di  trasporto collettivo fra
   loro integrati;
d) la  valutazione 
dei  carichi  indotti 
dal  turismo  e 
dalla
   concentrazione di  attività terziarie non direttamente legate
   alla residenza, al fine garantire per queste
funzioni idonei e
   specifici standards di servizi, diversi da
quelli propri della
   residenza e 
fissando livelli di compatibilità fra le diverse
   funzioni.
4.  Per  
gli  insediamenti   prevalentemente  residenziali  
che
presentano  aspetti 
di  degrado  urbanistico, 
fisico  e  socio-
economico,  così  
come  definiti  dalla 
L.R.  59  del 
1980,  ed
inadeguata
dotazione  di standards,  dovrà essere 
perseguito il
loro riordino e
la loro riqualificazione attraverso:
a) la  salvaguardia delle  aree libere, 
o liberabili da funzioni
   impropriamente collocate,  prevedendone l’utilizzazione  nella
   misura strettamente  necessaria per  attivare insediamenti  ed
   intervenire, contestualmente,  sulle 
strutture  e  i 
tessuti
   urbani esistenti  in condizioni 
di degrado mediante specifici
   piani di ristrutturazione urbanistica o
programmi integrati di
   intervento;
b)
l’attuazione  estesa a  tutto il 
sistema  territoriale  degli
   indirizzi previsti  dal punto 
2.3 delle  Istruzioni  Tecniche
   dello "Schema  Strutturale dell’Area  Metropolitana Firenze  -
   Prato - 
Pistoia", approvate  con
DGR  1496 del 1990 (Allegato
   3).
c) il    superamento   
processuale  della  realtà 
del  degrado
   abitativo, 
igienico-sanitario  e  sociale 
rappresentata  dai
   "campi nomadi"  attraverso il sistema di azioni previsto
dalla
   legge regionale.  Le azioni 
dovranno interessare  il  sistema
   urbano 
fiorentino   e   pratese,  
il   sottosistema   urbano
   metropolitano pistoiese, il sistema del
Valdarno Inferiore.
5. Per  gli 
insediamenti  produttivi  si 
dovrà  provvedere  al
recupero,  alla  
riqualificazione  ed   al 
riordino   a   scala
territoriale
attraverso:
a) la  rilocalizzazione delle  attività produttive  di carattere
   industriale localizzate  in modo 
improprio negli insediamenti
   residenziali;
b) la  dotazione delle aree già strutturate, di
adeguati servizi
   all’impresa secondo  quanto previsto nella disciplina generale
   del Piano di indirizzo territoriale Capo I
art. 21.
A tal fine i
piani di coordinamento territoriale provinciali ed i
piani
strutturali  dei Comuni,  individueranno le principali aree
con  presenza  di 
insediamenti  produttivi  quali 
comparti  del
tessuto  produttivo  
del  sistema   territoriale 
della  Toscana
dell’Arno.
Per  i 
comparti  saranno  assunte 
normative  tese  a
promuovere   processi   
di    rilocalizzazione,    recupero   
e
riqualificazione,
secondo  gli indirizzi e le direttive del
Piano
di  indirizzo  
territoriale..  In  particolare 
dovranno  essere
localizzati
e  definiti nella  loro caratterizzazione  i seguenti
comparti
produttivi:
- di Arezzo e
della Val di Chiana;
- del Valdarno
aretino e fiorentino;
-
dell’ambito     metropolitano    Firenze 
-  Prato  - 
Pistoia,
  riconfermando   quelli  
già  individuati  del P.S. del Comine
  di Prato 
e dalla  Conferenza dei  Servizi tra 
la Regione,  le
  Province di 
Firenze, Prato  e  Pistoia, 
i  Comuni  di 
Prato,
  Montemurlo e 
i Campi  Bisenzio  promossa 
in  occasione  della
  definizione del suddetto Piano Strutturale;
- dell’area
empolese e del cuoio;
- della Val di
Nievole;
- dell’ambito
metropolitano Pisa - Livorno - Lucca;
6. Il  recupero delle  aree produttive  dismesse o impropriamente
localizzate
ai  fini della  riqualificazione  degli 
insediamenti
prevalentemente  residenziali,   sarà 
effettuato   secondo  gli
indirizzi
previsti al punto 2.3.1 delle Istruzioni Tecniche dello
"Schema
Strutturale  dell’Area Metropolitana  Firenze - 
Prato  -
Pistoia",
approvato con DGR 1496 del 1990, tenuto conto di quanto
prescritto al
precedente comma 4.