Art. 5
Sistemi
territoriali di programma
1. Sulla  base del quadro conoscitivo, il PIT
identifica, ai fini
delle
strategie  generali per  il 
perseguimento  dello  sviluppo
sostenibile, i
seguenti sistemi territoriali di programma:
a) il sistema territoriale
dell’Appennino, disciplinato al titolo
   V, capo II, sezione I;
b) il  sistema territoriale  dell’Arno, disciplinato al titolo V,
   capo II, sezione II
c) il    sistema 
territoriale  della  costa 
e  dell’arcipelago,
   disciplinata al titolo V, capo II, sezione
III.
d) il  sistema territoriale  delle aree 
interne  e  meridionali,
   disciplinato al titolo V, capo II, sezione
IV;
2. Il  PIT articola 
gli obiettivi  e le  azioni strategiche  del
governo del
territorio in relazione alle specificità dei sistemi
territoriali di
programma di cui al comma 1, con riferimento alle
seguenti
tipologie di risorse:
a) le città e
gli insediamenti urbani;
b) il  territorio rurale  che comprende 
le risorse  naturali, il
   paesaggio e gli insediamenti rurali;
c) la rete delle
infrastrutture.
3. Rispetto  ai sistemi territoriali di programma
individuati dal
Piano  di  
indirizzo  territoriale,  le 
province  ed  i 
comuni
articolano
il  territorio di  propria 
competenza  in  sistemi 
e
subsistemi  territoriali  
e  definiscono  specifiche 
discipline
coerenti
con  gli obiettivi  generali; 
la  Regione  verifica 
ed
assicura la
coerenza tra le politiche territoriali delle province
e dei  comuni con 
i contenuti  della  disciplina 
del  Piano  di
indirizzo
territoriale  in riferimento  alle tipologie prevalenti
di risorse di
cui al comma 2.