Art. 55
Prescrizioni
relative alle città e agli insediamenti urbani
1.  Relativamente   ai 
centri   antichi  ed  
agli  insediamenti
prevalentemente  residenziali,   gli 
strumenti  urbanistici  dei
Comuni
della  costa nord,  al 
fine  della  riqualificazione  del
sistema
insediativo, devono distinguere e riordinare le attività
residenziali   e   
turistiche   delle    attività  
produttive,
riclassificando  la 
viabilità  a  servizio 
degli  insediamenti
secondo
quanto  previsto dagli  indirizzi prescrittivi  del 
PIT,
dotando i  tessuti residenziali  e turistico 
-  residenziali  di
un’adeguata
rete  di infrastrutture  per la 
sosta. I  comuni che
sono
obbligati  alla redazione  dei Piani 
urbani del  traffico e
della
mobilità  nonché quelli  interessati dai piani urbani dei
parcheggi
dovranno  operare al  fine di 
rendere sinergici  i due
provvedimenti
e  predisporre il  piano della 
distribuzione delle
funzioni; tali
strumenti saranno adeguatamente dimensionati sulle
presenze estive.
2. Gli strumenti
urbanistici dei Comuni, al fine di riqualificare
gli
insediamenti  prevalentemente
residenziali  dell’ambito della
"Costa
nord"  ed in  particolare per l’ambito metropolitano Pisa-
Livorno-Lucca;  operano  
secondo  quanto   previsto, 
per   tali
insediamenti,
nel  sistema territoriale  di programma "La Toscana
dell’Arno",
all’articolo 49, comma 4.
3. Gli strumenti
urbanistici dei Comuni dell’ambito metropolitano
Pisa-Livorno-Lucca
operano  secondo quanto  già disciplinato per
l’ambito  metropolitano   interno 
al   sistema  territoriale 
di
programma
"La Toscana dell’Arno", all’articolo 49, comma 4.
4. Gli  strumenti urbanistici  dei Comuni dell’Arcipelago al fine
della  riqualificazione   e 
del   riordino  degli  
insediamenti
prevalentemente
residenziali  in relazione  alla 
forte  presenza
turistica
(Elba  - Giglio) operano prioritariamente
attraverso il
recupero e la
ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente.
5. Gli  strumenti urbanistici  dei Comuni ed i piani territoriali
di
coordinamento  delle Province dovranno
incentivare il recupero
e  la  
riqualificazione  delle   aree 
produttive   dismesse   o
localizzate
in  ambiti territoriali impropri ai fini
del riordino
complessivo
degli  insediamenti. prevedendo  per tali 
aree anche
funzioni
turistiche e turistico - ricettive.
6. Gli  strumenti urbanistici  dei Comuni della costa meridionale
al fine  della riqualificazione e del riordino degli
insediamenti
favoriscono  la  
previsione  di   insediamenti 
residenziali   e
turistico
residenziali  nelle aree  collinari interne rispetto al
sistema
costiero,  nonché la previsione delle
attrezzature e dei
servizi
turistici,  specialmente quelli  di 
livello  di  sistema
territoriale
locale  o 
di  sistema  territoriale 
di  programma,
provvedendo ad
attente valutazioni degli effetti ambientali della
strumentazione
urbanistica  ai sensi  dell’art. 
32  della  legge
regionale.
In  tal senso  andranno 
rafforzati  gli  insediamenti
rurali
anche  attraverso attività  connesse 
ed  integrative  di
quelle
agricole  favorendo la  localizzazione di  attrezzature di
interesse
turistico  anche quali  attività complementari  per le
aziende
turistiche.
7. Le  politiche territoriali  di settore 
dovranno ricercare nel
sistema
territoriale  di programma  delle coste e dell’Arcipelago
sinergie
tra  le attività  turistiche, l’ambiente,  le attività
produttive
e  quelle agricole  tenendo conto delle diversità del
territorio
costiero e dell’Arcipelago che si presenta strutturato
in maniera  sostanzialmente diversa  tra la 
costa nord, la costa
centrale e
meridionale.
8. I  piani territoriali  di coordinamento  delle Provincie  ed i
piani
strutturali  dei  Comuni 
dovranno  riconoscere  i 
diversi
ambiti
territoriali che sottendono a ciascun segmento costiero ed
attivare
discipline  territoriali che prevedano
funzioni, servizi
ed  attrezzature  
attentamente  dimensionati  nel 
rapporto  tra
popolazione
insediate e flussi turistici stagionali.
9. La  pianificazione territoriale  delle Province  e dei 
Comuni
dovrà
prevedere  e promuovere la realizzazione
di attrezzature e
servizi  alle 
attività  turistiche  al 
fine  di  innalzare 
la
qualità  dell’offerta  
turistica  complessiva   delle 
coste  e
dell’Arcipelago
incentivando la funzionalità e l’integrazione di
quelle
attrezzature  come i  servizi portuali turistici, i centri
turistici
integrati,  le attrezzature sportive di
qualità. Sarà
necessario
oltre  al potenziamento  della rete 
di porti  e degli
approdi
turistici,  l’integrazione  tra  le
 diverse 
funzioni  e
servizi  offerti 
anche  attraverso  azioni 
di  specializzazione
nonché
attraverso  l’integrazione con la
viabilità di accesso e
con le strutture
turistiche esistenti e con gli itinerari storico
-
culturali,  costieri, del territorio
interno. In particolare si
dovrà
prevedere  idonei livelli  di accessibilità ai tre ambiti
(Gorgona-Capraia;  Giglio-Giannutri;   Elba-Pianosa)  del  
Parco
Nazionale
dell’Arcipelago.
10.  Gli 
atti  di  governo 
del  territorio  dovranno 
garantire
l’integrazione
delle  attività turistiche con le altre
attività
economiche
compresa  l’agricoltura, dovranno altresì
incentivare
la promozione di
attività turistiche differenziando l’offerta di
attrezzature  e  
servizi  per  i 
diversi  ambiti  territoriali,
individuando
itinerari storico culturali - ambientali
11.Gli
strumenti  di pianificazione territoriale
delle Province e
dei Comuni,
dovranno prevedere centri espositivi di supporto alle
attività  produttive  
ai  fini   della  
valorizzazione   delle
peculiarità
produttive  del  sistema 
territoriale  e  dei 
vari
ambiti che lo
compongono. In particolare il PIT assume tra i poli
espositivi di
interesse regionale il Centro Espositivo a servizio
delle  attività  
lapidee  dell’area  del 
marmo  ed  assume 
la
disciplina
del  Piano  Strutturale 
del  Comune  di 
Carrara  che
prevede:
a)  il  
potenziamento  dell’attuale   struttura 
anche   con  la
   previsione di nuovi spazi espositivi;
b) il
miglioramento dell’accessibilità e delle aree di sosta.
12.Gli strumenti  di pianificazione territoriale delle Province
e
dei Comuni
dovranno prevedere i centri della grande distribuzione
commerciale
secondo i seguenti indirizzi:
a) garantire
l’accessibilità dalle grandi direttrici nazionali e
   regionale pur  con localizzazioni  non 
in  prossimità  degli
   accessi alle 
stesse che  comportino
l’utilizzazione di queste
   come corsie di accumulo per l’accesso ai
poli stessi;
b)
garantire    l’accessibilità  dalle 
direttrici  primarie  di
   interesse regionale  pur con 
localizzazioni e  previsioni  di
   aree di 
sosta che non comportino l’utilizzazione delle stesse
   come corsie di accumulo o sedi di
parcheggio;
c) garantire le
localizzazioni capaci di incentivare le politiche
   del 
recupero  e  del 
riordino  dei  tessuti 
prevalentemente
   residenziali di  recente formazione  (aree di 
periferia e  di
   frangia) e 
la costituzione,  il potenziamento
e rafforzamento
   dei "luoghi  centrali" e  dei 
centri  civici  in 
particolare
   laddove è 
necessario recuperare  le
disfunzioni  generate da
   sistemi insediativi continui.
Gli
strumenti  di pianificazione  territoriale dovranno  definire
l’esatto
dimensionamento  di tali  strutture 
in  funzione  delle
diversità degli
ambiti che costituiscono la costa e l’arcipelago
e  del  
rapporto  tra   popolazione 
residente   e  le 
presenze
turistiche.