Art. 56
Prescrizioni
relative al territorio rurale
1. Gli  strumenti di governo del territorio operano
al fine dello
sviluppo
sinergico tra attività agricole, attività turistiche e
la tutela  e valorizzazione  ambientale incentivando  il 
turismo
ecologico e
naturalistico legato all’utilizzazione del territorio
e  dell’ambiente 
marino,  ricollegando  tali 
attività  con  le
risorse naturali
e con le risorse del territorio rurale.
2. Rispetto alla
classificazione del territorio di cui al Capo I,
sezione   II,   
del   presente    titolo  
in   funzione   della
caratterizzazione
economico  - agraria del territorio
stesso, gli
strumenti
di  pianificazione delle  Province e dei Comuni operano
tenendo
conto  che  sono 
presenti  sul  territorio 
del  sistema
costiero e  dell’arcipelago le  "aree ad 
agricoltura intensiva o
specializzata",
specialmente nella costa nord, le "aree marginali
ad economia  debole" specialmente  nell’arcipelago ed  in 
alcuni
ambiti  della 
costa  centrale  e 
meridionale,  e  le 
"aree  ad
agricoltura
sviluppata  estensiva",  presenti 
in  alcuni  ambiti
della costa
centrale e meridionale.
3.  Spetterà  
ai  piani  territoriali 
di  coordinamento  delle
Provincie
costiere  ed  agli 
strumenti  urbanistici  dei 
Comuni
interessati,
articolare la disciplina prevista al Capo I, sezione
II, del  presente titolo  per le 
tipologie di  aree individuate,
delimitando
gli  ambiti e le aree interessate da tali
tipologie e
specificando
in  relazione ai  disposti della  L.R. 64 
del 1995 le
caratteristiche
economico  agrarie  del 
territorio  del  sistema
costiero e
dell’Arcipelago.
4.  Spetterà 
alle  province  favorire 
il  rafforzamento  delle
attività
agricole  e degli  insediamenti rurali anche attraverso
attività
integrative dell’agricoltura.
5. Lo  sviluppo delle  azioni 
degli  strumenti  di 
governo  del
territorio
rivolte  all’individuazione e
realizzazione dei parchi
e delle  aree naturali 
protette ai sensi della L.R. n. 49 del 1995
dovranno
essere  effettuate tenendo  conto del 
rapporto  tra  la
tutela
dell’ambiente e del paesaggio e le attività turistiche in
tutte le sue
componenti.
6. Il  PIT conferma 
il ruolo del Piano dal Parco di Migliarino -
S. Rossore;  tale provvedimento  è stato 
verificato sia per gli
aspetti
disciplinari  che per  quelli localizzativi  rispetto 
ai
principi della
legge regionale nell’ambito del piano territoriale
di
coordinamento  della Provincia di Pisa e
dei piani strutturali
dei  Comuni  
interessati  dall’area   del 
parco  ricercando  le
possibili
congruità  con le trasformazioni
territoriali previste
nelle aree
limitrofe al parco stesso.
7.  Gli  
strumenti  di   pianificazione  che  
disciplinano   le
trasformazioni
territoriali  all’intorno dell’area  del parco 
di
Migliarino
-  S. Rossore dovranno essere
particolarmente soggetti
alle
valutazioni  degli effetti  ambientali di 
cui  all’art.  32
della legge
regionale.
8. Il  PIT conferma 
inoltre il  ruolo del  Piano del Parco della
Maremma;
spetterà  al piano  territoriale di coordinamento della
Provincia  di  
Grosseto  ed  ai 
Piani  Strutturali  dei 
Comuni
interessati
stabilire, per i territori limitrofi al parco stesso,
discipline
che  consentano di equilibrare la tutela
delle risorse
naturali  interessate 
e  le  attività 
previste  dei  piani 
di
gestione
del  parco stesso  (forestale, agronomico  - zootecnico,
ricettivo,
faunistico)  le  necessità 
produttive  agricole,  le
attività  di 
sviluppo  sociale  ed 
economico  comprese  quelle
turistiche.