Art. 6
Sistemi
territoriali locali
1. Al fine di
consentire:
- la  piena valorizzazione  delle risorse locali quale base dello
  sviluppo regionale;
- una  adeguata dotazione di servizi estesa
all’intero territorio
  regionale;
- la   verifica   
della    corrispondenza 
fra  gli  atti 
della
  programmazione regionale  e provinciale 
e gli  atti di governo
  del territorio;
- il  monitoraggio degli  effetti 
delle  strategie  di 
sviluppo
  contenute negli atti di programmazione
regionale e provinciale;
- una  più approfondita verifica degli effetti
indotti dai piani
  di 
settore   regionali  e  
provinciali  sia   in 
termini  di
  equilibrata 
distribuzione  territoriale  dei 
servizi  sia  di
  valorizzazione e di tutela delle risorse
locali;
- la  verifica di 
coerenza fra i programmi di sviluppo locale di
  cui all’art. 12 della L.R 49/99 e gli atti
della pianificazione
  territoriale;
il PIT assume
quale riferimento di lettura i sistemi territoriali
locali.
2.  A  
tal  fine,   le 
Province   nel  Piano  
Territoriale  di
Coordinamento
procedono alla:
a)
identificazione  dello  stato 
delle  risorse  naturali, 
come
   precondizione generale dello sviluppo;
b)
identificazione   delle    risorse 
antropiche  riferite  alle
   specifiche e originali potenzialità di
sviluppo delle singole
   aree della 
regione, individuando  le  azioni 
necessarie  per
   garantirne 
la   permanente  disponibilità   e 
la   corretta
   utilizzazione;
c)
identificazione  delle città e degli
ambiti urbani complessi,
   in cui 
garantire il  massimo di  integrazione e scambio delle
   reti funzionali  e 
dell’accessibilità  alle  diverse 
parti,
   individuandone i fattori limitanti;
d)
identificazione  delle  risorse 
del  territorio  rurale, 
cui
   riconoscere pienamente  uno 
specifico  ruolo  nello 
sviluppo
   toscano;
e)
localizzazione  dei servizi  avanzati e delle specializzazioni
   di alta qualità in modo da assicurare gli
apporti di ciascuna
   area 
al   sistema  regionale 
dei  servizi,  individuando 
le
   necessarie 
sinergie   affinchè   l’insieme  
delle   risorse
   regionali siano partecipi allo sviluppo.
3. I  PTC delle 
province, al  fine di consentire
il monitoraggio
degli
effetti  dei programmi  di sviluppo locale, organizzano nel
quadro
conoscitivo  specifiche sezioni  contenenti 
gli  elementi
necessari
alle  valutazioni alla  scala dei 
sistemi territoriali
locali.
4. In  sede di 
prima applicazione  il PIT  individua 
i  sistemi
territoriali
locali  come coincidenti  con  i  sistemi 
economici
locali di cui
alla DCR n 219 del 26.7.1999, (Allegato 7).
5. Per  il miglior 
conseguimento delle finalità di cui al comma
1,  le  
Province,  in   accordo 
tra   loro   per  
gli   ambiti
interprovinciali,
possono  proporre in  sede 
di  approvazione  o
variante al  Piano Territoriale  di 
coordinamento,  una  diversa
aggregazione  dei  
territori  comunali   costituenti 
i  sistemi
territoriali  locali,  
individuandone,   ove   necessario,  
una
articolazione in
sottosistemi.