Art. 61
Prescrizioni
relative al territorio rurale
1. Gli  strumenti 
del  governo  del 
territorio  definiscono  ed
individuano  prioritariamente  le 
aree  con  esclusiva 
funzione
agricola da
considerare risorsa essenziale; tale risorsa non può
essere utilizzata  per funzioni non collegate all’agricoltura.
Il
quadro  conoscitivo  
prodotto  dalle   province 
per   il  piano
territoriale
di  coordinamento dovrà  costituire il 
riferimento
necessario  e  
comunque  sufficiente   per 
la   disciplina  del
territorio
rurale  di cui all’art. 1, comma 4, della
L.R. n. 64 del
1995.
2.  L’insieme  
degli  insediamenti  rurali 
costituisce  risorsa
primaria
per  soddisfare il  fabbisogno edilizio,  diffuso 
anche
attraverso  integrazioni 
ed  addizioni;  gli  strumenti  per  il
governo del
territorio dettano la relativa disciplina:
a)
assicurando    la    permanenza 
della  popolazione  residente
   attraverso il  miglioramento delle  prestazioni del patrimonio
   edilizio ed infrastrutturale;
b)
garantendo  la compatibilità  delle trasformazioni attraverso
   l’uso di 
tecniche e  materiali di minimo
impatto ambientale e
   paesistico;
c)
consentendo  l’integrazione delle
funzioni esistenti con altre
   compatibili con  la tutela 
delle risorse  e coerenti  con  le
   finalità 
di  sviluppo  economico, 
di  valorizzazione  delle
   risorse originali  e di 
presidio  territoriale  degli 
ambiti
   considerati.
3.  Gli 
strumenti  del  governo 
del  territorio  provvedono 
ad
attivare
discipline al fine:
a) dello  sviluppo sinergico delle attività turistiche
integrato
   con le 
attività agricole,  potenziando
il  turismo rurale  e
   l’agriturismo e incentivando, attraverso
adeguate attrezzature
   e servizi, 
il turismo  ecologico e  naturalistico, il turismo
   escursionistico estivo ed invernale.
b)
dell’individuazione  ed attivazione  di percorsi 
turistico  -
   escursionistici  legati  
alle  aziende   agricole  
ed   alla
   coltivazione 
dei   fondi,  al  
fine  del  recupero 
e  della
   valorizzazione della maglia viaria dei
percorsi rurali.
4. Rispetto  alla classificazione del territorio di cui al
capo I
del presente
titolo in funzione della caratterizzazione economico
- agraria  del territorio  stesso, oltre 
alle aree  di cui  agli
articoli 28  e 29, 
gli S.U. dei Comuni definiscono e specificano
nell’ambito
di  applicazione della  L.R. n. 
64 del  1995 le azioni
previste
per  la 
tipologia  relativa  alle 
"Aree  marginali  ad
economia
debole" attraverso:
a)
l’individuazione  e la  classificazione delle  risorse boscate
   che 
dovranno   essere  coltivate 
ai  fini  di 
garantire  la
   stabilità dei  versanti e della sicurezza idrogeologica
degli
   insediamenti;
b)
l’individuazione  e la classificazione
del patrimonio edilizio
   rurale ai 
fini del recupero e della riutilizzazione anche per
   le 
attività  connesse  all’agricoltura  od 
integrative  del
   reddito delle aziende.
5. Gli  strumenti di pianificazione territoriale
delle Province e
dei Comuni  disciplineranno  il 
territorio  e  gli 
insediamenti
rurale
attivando  misure  di 
salvaguardia  delle  unità 
minime
aziendali e
delle superfici agrarie utilizzate (S.A.U.).
6. Gli strumenti
di governo del territorio inoltre:
a)
definiscono   lo    sviluppo   
delle    azioni        rivolte
   all’individuazione e  realizzazione dei  parchi e 
delle  aree
   naturali protette  di cui alla legge n. 394/1991 e della L.R. n.
   49 del 
1995 e  delle attività  di servizio connesse anche ai
   fini dell’incentivazione delle attività
turistiche ecologiche
   e naturalistiche:
b)
individuano  e disciplinano  inoltre le aree contigue al parco
   coordinando gli obiettivi ai fini di
garantire sinergia tra le
   azioni settoriali di sviluppo dei parchi e
delle aree naturali
   protette 
stesse   e  le  
tendenze  alla  trasformazione  dei
   territori limitrofi;  spetterà agli 
strumenti di governo del
   territorio interessati  dalle aree di contigue del parco della
   Maremma predisporre una disciplina
territoriale per dette aree
   secondo gli indirizzi sopra riportati.
7. Spetterà  alla Provincia  e ai 
Comuni interessati sviluppare
una rete  di percorsi 
escursionistici attrezzati in sintonia con
le  principali  
già  individuate   e 
realizzate,   recuperando
sentieri, strade
forestali quale rete di collegamenti tra le aree
verdi e le
risorse naturali.
8. Nelle  aree interessate  da fenomeni di erosione superficiale,
come le  "biancane" ed  i "calanchi", le istituzioni
responsabili
del governo  del territorio  provvedono ad 
orientare le  proprie
azioni di  settore per 
incentivare  le  pratiche 
colturali  che
favoriscono
il  consolidamento del  terreno ed 
a  disincentivare
quelle che
comportano ulteriore aggravamento dei fenomeni stessi.