Art. 67
DCR n. 254 del
1989 Piano Regionale integrato dei trasporti
1. Il  PIT assume i contenuti del P.R.I.T. di cui
alla DCR n. 254
del 1989  con le 
modifiche  e  le 
integrazioni  previste  dalla
disciplina del
PIT stesso.
2. Le  previsioni del  P.R.I.T 
che  hanno  effetti 
territoriali
saranno
assoggettate  a verifica  e revisione 
nell’ambito  delle
azioni e  degli atti di cui all’art.13 , mentre le
previsioni che
hanno    valore    
specifico    sulle     politiche     riferite
all’organizzazione
dei trasporti saranno oggetto di uno specifico
piano di settore
da elaborarsi con le modalità che consentano la
verifica  di  
compatibilità  di  cui 
all’art.  8  della 
legge
regionale.