Art. 68
DCR n. 497 del
1994 Destinazione delle aree ferroviarie
1. Il PIT assume
i contenuti prescrittivi di cui alla DCR 497 del
1994 sulle  aree ferroviarie previste dagli strumenti
urbanistici
vigenti  con  
destinazione  ferroviaria   riferiti  
alle   aree
ferroviarie dei
Comuni previste di interesse regionale dal PIT.
2. Rimane  comunque prioritaria  la destinazione  a servizio 
del
sistema dei
trasporti, delle relative infrastrutture e delle aree
ferroviarie
previste  dagli  strumenti 
urbanistici  degli  altri
Comuni.
3. Rimane  infine 
confermata  la  destinazione 
ferroviaria  dei
tracciati  ferroviari  
di  interesse   nazionale 
e   regionale,
ancorchè
dismessi.