Art. 69
DCR n. 47 del
1990 Disciplina dell’uso della fascia costiera
1.  Gli 
strumenti  del  governo 
del  territorio  provvedono 
ad
integrare la
disciplina della fascia costiera contenuta nella DCR
n.  47 
del  1990,  che 
viene  assunta  e 
confermata  dal  PIT,
attraverso:
a)
l’individuazione  puntuale delle  pinete, considerate elemento
   di riconoscibilità  del paesaggio 
e  fattore  produttivo 
da
   valorizzare;
b) la   definizione 
delle  attività  compatibili 
con  le  aree
   pinetate;
c) la eventuale
definizione di ambiti inedificabili di rispetto e
   salvaguardia delle pinete esistenti;
d)
individuazione  delle aree  da rimboschire  sia attraverso  la
   ricostituzione   dell’equilibrio   naturale  
sia   attraverso
   l’impianto  
di    nuove   pinete   
nei    terreni    idonei,
   l’individuazione   delle   
dune   costiere   da  
proteggere,
   ricostruire o riportare all’equilibrio
naturale;
e) la specifica
considerazione degli insediamenti urbani costieri
   con la disciplina urbanistico edilizia ai
sensi della L.R. n. 59
   del 1980 
a partire  dalle informazioni
contenute nell’atlante
   diacronico facente parte del quadro
conoscitivo del PIT
f) la    determinazione    delle 
indicazioni  per  una 
adeguata
   utilizzazione delle  strutture turistico  ricettive 
su  tutto
   l’arco dell’anno, alleggerendo i picchi di
congestione durante
   il periodo balneare attraverso:
   - l’individuazione   di 
circuiti  alternativi,  eventualmente
     tematici o specializzati, dalla costa
verso le aree interne;
   - l’individuazione  di modalità 
di azioni  di  frazionamento
     della domanda  turistica e 
di  promozione  delle 
attività
     culturali e  direzionali che  si appoggiano 
sulle strutture
     turistiche esistenti nei periodi di bassa
stagione;
   - 
l’individuazione   da  parte  
dei  piani  territoriali 
di
     coordinamento,  le  
aree  ad  alta 
offerta  turistica  ove
     contenere 
ulteriori  incrementi  della 
stessa,  integrando
     l’offerta con quella derivante dalle aree
interne rurali;
   - l’individuazione    di 
soluzioni  infrastrutturali  per  la
     mobilità 
che   consentono  l’integrazione  tra 
i  sistemi
     insediativi costieri  e quelli 
interni  per  alleggerire 
i
     livelli di 
congestionamento della fascia posta tra la costa
     e il 
corridoio tirrenico  e per  incrementare la  reciproca
     interdipendenza;
g)  l’assunzione     di  
determinazioni   strategiche   per  
la
   riconversione  o  
il  consolidamento   dei 
grandi   impianti
   industriali 
presenti   nei  comuni  
costieri  (cfr.  sistemi
   insediativi).
h) la
definizione nei piani territoriali di coordinamento:
   - della 
esatta determinazione  dei
perimetri  di applicazione
     della disciplina
   - dei parametri specifici per la balneazione
   - dei 
casi in  cui è  necessaria la 
promozione di  appositi
     accordi di pianificazione per determinare
le quantità della
     crescita insediativa.
i) La
definizione di appositi programmi strategici regionali per
   - lo sviluppo dell’acquacoltura;
   - la tutela e la valorizzazione delle
risorse dell’arcipelago
   - l’utilizzazione   delle   
aree  demaniali  e 
dei  beni  di
     proprietà 
regionale,   con  particolare 
riferimento  alle
     colonie marine  in funzione dello sviluppo sostenibile della
     fascia costiera.