Art. 7
Sistemi
territoriali funzionali
1.  I  
sistemi  territoriali   funzionali 
contribuiscono   alla
interconnessione  dei  
diversi   sistemi   territoriali   locali
attivando e  controllando i  flussi e 
le interazioni tra essi. I
sistemi territoriali  funzionali sono  composti da 
più unità o
nodi anche
localizzati in sistemi territoriali locali diversi che
operano sia  come componenti  dei sistemi 
locali, sia come parte
della rete  sovralocale; 
in  tal  senso 
svolgono  il  ruolo 
di
interscambio
tra  i diversi  livelli di 
servizio delle  reti che
compongono i
sistemi.
2. Questi  sistemi sono strumentali alla definizione di
specifici
obiettivi di
organizzazione, riordino e infrastrutturazione delle
funzioni,
delle  relazioni e  della mobilità  di persone, merci,
servizi e  informazioni nel  territorio. Essi si configurano come
relazione
di  un insieme di caposaldi esistenti o
da attivare; il
PIT ne definisce
le regole da osservare per affermare e garantire
il corretto  assetto della funzione in rapporto con gli
obiettivi
generali del
governo del territorio.
3.  I  
sistemi   funzionali   integrano  
quelli   territoriali,
arricchendone
quindi  le indicazioni  ed assumono, per contro, le
regole dei  diversi sistemi  territoriali su  cui  insistono 
per
qualificare
e  rendere congruenti con essi le
localizzazioni o le
infrastrutture
che realizzano il sistema funzionale stesso.
4.
Costituiscono  sistemi territoriali
funzionali alla dimensione
unitaria
regionale  le seguenti  reti dei capisaldi di funzioni e
servizi:
- delle
strutture ospedaliere
-
dell’istruzione universitaria
- della grande
distribuzione commerciale
- dei centri
espositivi
- delle aree
turistiche
- dei parchi e
delle aree protette
- delle  reti degli 
impianti tecnologici  per i
servizi e per la
  tutela e 
gestione delle  risorse, e  per la 
produzione ed  il
  trasporto dell’energia.