Art. 75
Salvaguardie per
l’ambito A1
1.  Si 
applicano  agli  interventi 
in  ambito  denominato 
"A1"
definito  "di  
assoluta  protezione   del 
corso  d’acqua",  che
corrisponde
agli  alvei,  alle 
golene,  agli  argini 
dei  corsi
d’acqua di  cui al punto b del comma 2 dell’art. 65,
nonché alle
aree comprese
nelle due fasce della larghezza di ml. 10 adiacenti
a tali  corsi d’acqua,  misurate 
a  partire  dal 
piede  esterno
dell’argine o,
in mancanza, dal ciglio di sponda.
2.  Le 
concessioni  edilizie,  le 
autorizzazioni  edilizie,  le
denunce di  inizio attività,  le autorizzazioni  per l’esercizio
dell’attività
estrattiva,  le approvazioni  di opere 
pubbliche,
gli strumenti
urbanistici e loro varianti, i piani attuativi, gli
accordi di  programma e 
le conferenze  ex art.  3 bis L. 441 del
1987 non  possono 
prevedere  nuove  edificazioni, 
manufatti  di
qualsiasi
natura  e trasformazioni  morfologiche nell’ambito  A1,
eccetto per  i manufatti 
e  le  trasformazioni  morfologiche 
di
carattere
idraulico.
3. Sono  fatte salve 
le opere idrauliche, di attraversamento del
corso  d’acqua,  
gli  interventi  trasversali 
di  captazione  e
restituzione   delle   
acque,   nonché   gli  
adeguamenti   di
infrastrutture  esistenti  
senza  avanzamento   verso 
il  corso
d’acqua, a  condizione che  si attuino 
le precauzioni necessarie
per la  riduzione del rischio idraulico relativamente
alla natura
dell’intervento  ed  
al  contesto  territoriale 
e  si  consenta
comunque il  miglioramento dell’accessibilità  al corso 
d’acqua
stesso.