Art. 76
Salvaguardie per
l’ambito A2
1. Si  applicano agli interventi nell’ulteriore
ambito denominato
"A2",
di  "tutela del  corso d’acqua e di possibile
inondazione",
riferito ai  corsi d’acqua 
(all’allegato n.  4 e n. 5) che
hanno
tratti significativi,  ai fini 
idraulici, larghezza  superiore a
ml. 10,  misurata fra 
i piedi  esterni degli  argini oppure, ove
mancanti, fra i
cigli di sponda.
2. Tale  ambito corrisponde alle due fasce
immediatamente esterne
all’ambito
"A1" che hanno larghezza pari alla larghezza del corso
d’acqua definita
come sopra, per un massimo di ml. 100.
3. Sono comunque
consentiti gli interventi di cui al comma 4.
4.  Le 
concessioni  edilizie,  le 
autorizzazioni  edilizie,  le
denunce di  inizio attività,  le autorizzazioni  per l’esercizio
dell’attività
estrattiva,  le approvazioni  di opere pubbliche,,
gli accordi di
programma e le conferenze ex art. 3 bis L. 441 del
1987
possono  prevedere nell’ambito A2 i
seguenti interventi che,
per le  loro 
caratteristiche,  non  necessitano, 
in  base  alle
presenti norme,
di verifica idraulica:
a) tutti  gli interventi  previsti dallo  S.U. generale 
comunale
   all’interno delle  zone omogenee 
A, B, D non soggetta a piano
   urbanistico attuativo, F destinata a parco nonché
le relative
   opere di urbanizzazione primaria di
interesse di quartiere;
b) gli  interventi 
in  zone  territoriali 
omogenee  C  e 
D  di
   espansione soggette  a piano 
urbanistico attuativo e relative
   opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria per i quali, in
   base a 
certificazione del  Sindaco
risulti  che alla  data di
   entrata in 
vigore del  PIT siano  già 
state  rilasciate  le
   concessioni 
per   almeno  il  50%  della 
superficie  coperta
   complessiva prevista  dal piano 
attuativo, intendendo in tale
   quota la 
somma delle  superfici
coperte  previste  dal 
piano
   attuativo stesso  nei singoli 
lotti per  i quali  sono 
state
   rilasciate le  concessioni. Detta certificazione dovrà
essere
   immediatamente  trasmessa, 
per  conoscenza,  al 
Dipartimento
   Urbanistica della  Regione Toscana.  La certificazione  di cui
   sopra non 
è necessaria  nel caso  sia già 
stata redatta in
   attuazione 
delle   deliberazioni  della  
GR  n.   11540 
del
   13.12.1993 e n. 11832 del 20.12.1993 e DCR
230 del 1994;
c) gli    interventi 
in  zona  territoriale 
omogenea  "E"  o  a
   prevalente ed esclusiva funzione agricola
per la realizzazione
   di  
serre,    per   impianti   
produttivi   che   comportano
   l’impermeabilizzazione del  suolo e 
per  la  riqualificazione
   degli edifici  esistenti anche  con demolizioni  e costruzioni
   nei limiti delle quantità volumetriche
esistenti;
d) le  opere pubbliche  necessarie per la manutenzione ordinaria,
   straordinaria   e   
di   adeguamento    di   
infrastrutture,
   attrezzature, impianti e opere idrauliche
esistenti;
e) gli  interventi di escavazione per attività
estrattive la cui
   profondità, rispetto alla quota del piede
esterno dell’argine
   o, in 
mancanza, del  ciglio di sponda,
sia minore alla misura
   di 1/5 della distanza dallo stesso piede
esterno dell’argine o
   dal ciglio di sponda;
f) gli  interventi derivanti da previsioni
urbanistiche approvate
   in attuazione  delle direttive  di cui 
agli articoli 5, 6 e 7
   della DCR 230 del 1994.
5. Sono  soggetti a verifiche e condizionamenti gli
interventi di
cui al comma 6.
6.  Le 
concessioni  edilizie,  le 
autorizzazioni  edilizie,  le
denunce di  inizio attività,  le autorizzazioni  per l’esercizio
dell’attività
estrattiva,  le approvazioni  di opere 
pubbliche,
gli accordi di
programma e le conferenze ex art. 3 bis L. 441 del
1987  possono  
prevedere  nell’ambito  A2 
interventi  di  nuova
costruzione  e  
trasformazione  morfologica,   ove 
questi   non
rientrino
tra  quelli già  consentiti al 
punto precedente, alle
seguenti
condizioni:
a) le    nuove   
opere    pubbliche    a 
condizione  che  venga
   contestualmente  documentata 
l’assenza  delle  condizioni 
di
   rischio legate a fenomeni di esondazione o
ristagno, ovvero si
   approvino 
gli  interventi  necessari 
per  la  riduzione 
del
   rischio idraulico,  relativamente alla  natura dell’intervento
   ed al contesto territoriale;
b) gli  interventi di edilizia economica e popolare e
i piani per
   gli  
insediamenti   produttivi   a  
condizione   che   venga
   contestualmente  documentata 
l’assenza  delle  condizioni 
di
   rischio legate  a fenomeni di esondazione o ristagno ovvero
si
   approvino gli  interventi necessari alla riduzione del
rischio
   idraulico 
relativamente   alle  caratteristiche   del  
lotto
   interessato e  si minimizzino  i rischi per i futuri utenti in
   caso di esondazione;
c) gli  interventi di 
iniziativa privata  per i quali, prima
del
   rilascio della  concessione o autorizzazione, venga
presentata
   da parte 
del richiedente  la dimostrazione
dell’assenza delle
   condizioni di  rischio legate  a 
fenomeni  di  esondazione 
o
   ristagno ovvero  venga presentato il progetto degli interventi
   necessari alla  riduzione del 
rischio idraulico relativamente
   alle caratteristiche  del lotto interessato e si minimizzino i
   rischi per i futuri utenti in caso di
esondazione.
7. Sono esclusi
dall’applicazione delle salvaguardie per l’ambito
A2 gli  ambiti nella 
Provincia di  Arezzo
dell’"Area Protetta n.
136 -  Fiume Arno"  definiti al 
punto A  dell’art. 1 delle Norme
Tecniche di  Attuazione approvate con deliberazione del
Consiglio
Regionale n. 226
del 7.3.1995.