Art. 77
Salvaguardie per
l’ambito B
1.  Si 
applicano  per  le 
previsioni  urbanistiche  nell’ambito
denominato
"B"  comprendente le aree
potenzialmente inondabili in
prossimità
dei  corsi d’acqua (Allegato n.4 e n. 5 )
che possono
essere
necessarie  per gli  eventuali interventi  di 
regimazione
idraulica
tesi  alla messa  in sicurezza degli insediamenti. Tale
ambito
corrisponde  alle  aree 
a  quote  altimetriche 
inferiori
rispetto
alla  quota posta  a due 
metri sopra  il piede  esterno
d’argine o, in
mancanza, sopra il ciglio di sponda.
2. Il  limite esterno  di tale ambito è determinato dai punti di
incontro
delle  perpendicolari all’asse  del corso d’acqua con il
terreno
alla  quota altimetrica  come 
sopra  individuata  e  non
potrà
comunque  superare la  distanza di 
metri lineari  300 dal
piede esterno
dell’argine o dal ciglio di sponda.
3.
Nell’elenco  dei corsi  d’acqua (Allegato  n. 4  e
n. 5 ) sono
evidenziati
i  corsi d’acqua con ambito B, di
particolare rilievo
ai fini
idraulici.
4. Tali
salvaguardie si applicano quando lo strumento urbanistico
generale  o  
la   relativa   variante  
individua,   all’interno
dell’ambito
"B",  nuove previsioni  relative alle 
zona C,D,F per
attrezzature  generali, 
esclusi  i  parchi, 
nonché  per  nuove
infrastrutture a
rete o puntuali che comportino nuove costruzioni
o trasformazioni
morfologiche; non costituiscono nuove previsioni
le
modifiche  delle previsioni  esistenti che 
comportino aumenti
alla superficie
coperta complessiva fino a mq. 200.
5. Tali  salvaguardie si applicano inoltre alle nuove
previsioni,
in  ambito 
"B"  degli  strumenti 
urbanistici  generali  e  loro
varianti,
comunque  volte a  conseguire incrementi  di superficie
coperta
superiore a 500 mq.
6. Le  previsioni sopra  definite possono  essere approvate se si
verifica
l’insieme delle tre seguenti condizioni:
a) si  dimostri l’impossibilità  di 
localizzare  la  previsione
   all’interno 
del   tessuto  urbano  
esistente  anche  tramite
   interventi di recupero urbanistico;
b) si dimostri
la necessità, in rapporto a esigenze di interesse
   pubblico, di localizzare la previsione
all’interno dell’ambito
   definito "B";
c) si  effettui 
sul  corso  d’acqua 
interessato  una  specifica
   indagine  
idrologico-idraulica   al   fine  
di   individuare
   l’eventuale presenza del rischio idraulico
valutato sulla base
   della piena con tempo di ritorno
duecentennale. In presenza di
   rischio idraulico  così definito 
dovranno essere individuati
   nello strumento  urbanistico 
gli  interventi  di 
regimazione
   idraulica dimensionati  sulla base 
della piena  con tempo  di
   ritorno 
duecentennale  nonché  le 
aree  da  destinare 
alla
   localizzazione degli stessi per preservare
le nuove previsioni
   e i 
centri abitati  vicini.  Gli 
interventi  di  regimazione
   idraulica non  dovranno aggravare  le condizioni 
di rischio a
   valle degli 
insediamenti da  proteggere.
Nel  caso in  cui il
   corso d’acqua  interessato sia  all’interno di  comprensori di
   bonifica 
o   sia 
ricettore  di  acque 
provenienti  da  tali
   comprensori gli  interventi di 
regimazione idraulica dovranno
   essere correlati all’assetto idraulico degli
stessi.
7. Ai  fini dell’individuazione del rischio o degli
interventi di
regimazione
idraulica  il Comune  potrà tenere conto anche degli
interventi  di  
regimazione  idraulica  già 
individuati  negli
strumenti
urbanistici  vigenti di  altri Comuni. 
Contestualmente
alla  realizzazione   delle 
nuove   previsioni   insediative  
o
infrastrutturali
si  dovrà procedere  alla 
realizzazione  degli
interventi
di  regimazione idraulica  necessari per 
la messa  in
sicurezza di
tali nuove previsioni.
8. Sono esclusi
dall’applicazione delle salvaguardie per l’ambito
"B"
gli  strumenti urbanistici  generali e loro varianti adottati
prima del  6.7.1994, data  di entrata in vigore della DCR 230 del
1994.
9.
All’interno  dell’ambito "B", i
piani urbanistici attuativi di
S.U. generali
vigenti, adottati dal 6.7.1994, che prevedano nuove
edificazioni
o  trasformazioni morfologiche, devono
essere dotati
di uno  studio 
idrologico-idraulico  che  definisca 
gli  ambiti
soggetti  ad  
inondazione  per   piene 
con   tempo  di 
ritorno
centennale,
esaminando  un tratto  di corso d’acqua significativo
che abbia  riferimento con l’area di intervento. Lo
studio dovrà
inoltre
verificare  che l’area  di intervento 
non sia soggetta a
fenomeni  di  
ristagno.  Ove   l’area 
interessata   dal   piano
urbanistico
attuativo  risulti, in  seguito allo 
studio  di  cui
sopra, non
soggetta ad inondazioni per piene con tempo di ritorno
centennale
e  non sia  soggetta a fenomeni di ristagno, si potrà
procedere
all’approvazione del piano stesso; in caso contrario si
dovrà
contestualmente  approvare il  progetto 
degli  interventi
necessari a  riportare ad 
un tempo  di ritorno superiore a
cento
anni il  rischio di 
inondazione e  ad eliminare  il 
rischio  di
ristagno. Il
progetto dovrà essere compatibile con la situazione
idraulica
dell’ambito  territorialmente
adiacente  alla  zona  di
intervento.
Gli  interventi di  progetto di 
cui  sopra  dovranno
essere   realizzati  
contestualmente   alle   altre  
opere   di
urbanizzazione
del piano urbanistico attuativo.
10.Sono
esclusi  dalle salvaguardie  i nuovi piani attuativi e le
varianti  ai  
piani  attuativi   vigenti 
che   non   comportano
trasformazioni
morfologiche  e che  non prevedono 
incrementi  di
superficie
coperta superiori a mq. 200.