Art. 78
Riduzione
dell’impermeabilizzazione superficiale
1. Per  l’intero territorio  regionale i 
progetti relativi  alla
realizzazione
delle  sistemazioni esterne,  dei parcheggi,  della
viabilità,
dei  rilevati dovranno  essere 
tesi  ad  evitare 
la
ulteriore  impermeabilizzazione   superficiale   rispettando  
le
seguenti
prescrizioni:
a) la    realizzazione    di 
nuovi  edifici  deve 
garantire  il
   mantenimento di  una superficie  permeabile pari  ad almeno il
   25% 
della   superficie  fondiaria 
di  pertinenza  del 
nuovo
   edificio in 
base agli  indici di  superficie coperta di zona.
   Per superficie  permeabile di 
pertinenza di  un  edificio 
si
   intende 
la   superficie  non 
impegnata  da  costruzioni 
che
   comunque consenta  l’assorbimento anche  parziale delle  acque
   meteoriche;
b) i  nuovi 
spazi  pubblici  e 
privati  destinati  a 
piazzali,
   parcheggi e 
viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere
   realizzati  
con    modalità   costruttive  
che   consentano
   l’infiltrazione o  la ritenzione anche temporanea delle acque.
   Sono possibili  eccezioni a 
tale disposizione  esclusivamente
   per dimostrati  motivi di 
sicurezza o  di  tutela 
storico  -
   ambientale;
c) il  convogliamento delle acque piovane in fognatura
o in corsi
   d’acqua deve 
essere evitato  quando è  possibile dirigere le
   acque in aree adiacenti con superficie
permeabile senza che si
   determinino danni dovuti a ristagno.