Art. 79
Disposizioni
attuative delle salvaguardie
1. Non  sono soggetti alle presenti salvaguardie le
concessioni o
autorizzazioni
in  sanatoria  ai 
sensi  del  Capo 
IV  della  L.
28.2.1985  n.  
47,  mentre   sono 
comprese   le  concessioni 
o
autorizzazioni
in  sanatoria ai  sensi dell’art.  13 della stessa
legge.
2. In  caso di 
difficoltà di  individuazione  cartografica 
del
percorso
dei  corsi d’acqua inseriti nei citati
allegati gli enti
pubblici
possono  prendere visione  della cartografia depositata,
in
attuazione  delle presenti norme, presso
il Dipartimento delle
Politiche  Territoriali 
ed  Ambientali  della 
Regione  Toscana.
L’intero
tracciato  dei corsi  d’acqua in elenco è soggetto alle
presenti
norme,  salvo diversa specificazione
nell’elenco, con la
sola eccezione
delle parti tombate precedentemente all’entrata in
vigore
della  presente disciplina nel rispetto
delle disposizioni
vigenti al
momento del tombamento.
3.  I  
progetti  che   prevedono  
interventi   edilizi   o   di
trasformazioni
morfologiche  a distanza  inferiore a 
ml. 110 dal
piede
esterno  dall’argine o,  ove mancante, dal ciglio di sponda
dei corsi  d’acqua di 
cui  ai  citati 
allegati  elenchi  devono
contenere
l’individuazione  della larghezza del
corso d’acqua per
la
definizione  degli ambiti "A1"
e "A2" da effettuare in uno dei
seguenti modi:
a) tramite  rilievo topografico  in scala 
1.1000  o  di 
maggior
   dettaglio;
b) tramite   individuazione  su 
cartografia  aerofotogrammetrica
   collaudata nella  scala di 
maggior dettaglio 
disponibile,  a
   condizione che  tale cartografia  non sia in scala inferiore a
   1:5.000 e 
sia accompagnata da dichiarazione del progettista o
   altro tecnico abilitato da cui risulti che
il corso d’acqua in
   esame 
non   ha  subito  
nel  tratto   interessato 
modifiche
   sostanziali di  larghezza dalla  data del 
volo di  base della
   cartografia stessa.
c) ove esistano
difficoltà nell’individuazione del piede esterno
   dell’argine e  del ciglio 
di sponda,  va applicata  l’ipotesi
   corrispondente alla maggior larghezza.
4. Gli  attraversamenti da  realizzarsi mediante  ponti, 
tombini
stradali o  ferroviari, passi  carrabili 
non  potranno  comunque
ridurre la  sezione idraulica  preesistente. Non rientrano tra le
opere di  attraversamento altri  interventi 
che  configurino  la
copertura del
corso d’acqua.
5. Ai  fini dell’applicazione  delle presenti  norme 
si  precisa
quanto segue:
a) per  nuova edificazione  si 
intendono  tutti  gli 
interventi
   edilizi che 
comportano la  realizzazione dei
nuovi volumi con
   l’esclusione 
delle  sopraelevazioni  e 
della  demolizione  e
   ricostruzione    all’interno    della   
superficie    coperta
   preesistente, sempre  che tali 
edifici siano in regola con la
   normativa edilizia.
b) per  manufatti di 
qualsiasi natura  si intendono
tutte quelle
   opere che 
possono ostacolare il deflusso delle acque anche in
   caso di 
esondazione quali  recinzioni,
depositi  di qualsiasi
   natura, serre,  tettoie, piattaforme  o simili, con esclusione
   delle  
vasche   per   acquacoltura   da  
realizzarsi   senza
   sopraelevazioni rispetto al piano di
campagna esistente;
c) per
trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private si
   intendono esclusivamente  quelle modifiche  del territorio che
   costituiscono ostacolo  al deflusso 
delle acque  in  caso 
di
   esondazione.
6. La  dimostrazione dell’assenza  delle 
condizioni  di  rischio
legate a  fenomeni di 
esondazione o ristagno, intesa come limite
di rischio  accettabile senza  interventi 
di  adeguamento,  deve
essere
costituita da uno dei seguenti elaborati:
a) una   o   
più  sezioni  trasversali 
al  corso  d’acqua 
che
   attraversino l’area  di intervento,  in scala 
1:100  o  1:200
   redatte dal 
tecnico progettista  o da altro
tecnico abilitato
   da cui 
risulti che  la quota  minima di 
altezza del piano di
   campagna esistente  nella zona 
di intervento  è superiore di
   almeno ml. 
2 rispetto  alla quota  del piede d’argine esterno
   più vicino o, in mancanza, del ciglio di
sponda più vicino;
b) relazione
idrologico-idraulica redatta da tecnico abilitato da
   cui risulti 
che l’area  di intervento è
comunque protetta da
   rischio di inondazione o ristagno;
c)
relazione  tecnica nella  quale 
sia  richiamata  la 
verifica
   idrologico-idraulica già  effettuata preliminarmente  in sede
   di approvazione  dello S.U. 
generale o  del piano urbanistico
   attuativo, che abbia già individuato
l’assenza del rischio.
7. I  progetti degli  interventi necessari  per la 
riduzione del
rischio
idraulico in ambito A1 e A2 devono essere accompagnati da
una
relazione  idrologico-idraulica redatta
da tecnico abilitato,
che
individui  le  caratteristiche  del 
rischio.  Tali  progetti
dovranno  essere 
 compatibili  con  
la   situazione   idraulica
dell’ambito
territoriale  esterno alla  zona di 
intervento.  Gli
interventi
necessari  per la  riduzione del rischio connessi alla
realizzazione    dell’opera     dovranno   
essere     realizzati
contestualmente
all’opera a cui si riferiscono.
8 La  documentazione prevista  dalla presente disciplina è parte
integrante
della  documentazione necessaria  per 
il  rilascio  o
l’emanazione
degli  atti su  cui si 
applicano le  salvaguardie e
deve quindi  essere presentata  ed esaminata nei tempi e nei modi
previsti
dalla  normativa vigente  per il rilascio e l’emanazione
degli
stessi  atti. La  verifica della dimostrazione dell’assenza
delle
condizioni  di rischio  o 
del  progetto  degli 
interventi
necessari alla  riduzione del 
rischio di cui ai precedenti punti
deve  essere  
effettuata  dal   Comune 
in   sede  di  
rilascio
dell’autorizzazione  o  
della  concessione  edilizia, 
dall’ente
competente
all’emanazione  del decreto di
approvazione di accordi
di
programma  o alla  deliberazione di  cui alla legge n. 441 del
1987  e 
dal  tecnico  asseverante 
per  la  denuncia 
di  inizio
dell’attività.
Per  gli interventi di particolare
complessità i
Comuni  possono  
richiedere  eccezionalmente  la 
collaborazione
dell’Ufficio
del  Genio Civile.  Quando gli 
interventi necessari
alla riduzione
del rischio idraulico interessano opere idrauliche
di  competenza  
della  Regione  o 
dello  Stato,  dovrà 
essere
richiesta
preliminarmente  all’Ufficio  del 
Genio  Civile  o  al
Provveditorato  delle 
Opere  Pubbliche,  secondo 
le  rispettive
competenze,
l’autorizzazione  idraulica prevista  dalla normativa
vigente.
Gli  interventi necessari  per la 
riduzione del rischio
idraulico  sono  
parte  dell’opera  a  cui  si 
riferiscono,  in
particolare si
precisa che:
- nella  edificazione all’interno  di 
un  lotto  sono 
opere  di
  sistemazione esterna o opere edilizie;
- nella  urbanizzazione di  un 
piano  attuativo  sono 
opere  di
  urbanizzazione o di collegamento ai pubblici
servizi.